Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29480 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29480 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
Oggetto:
Tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25230/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, presso il cui studio in Roma, INDIRIZZO (PEC: EMAIL), è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, presso la quale sono domiciliati in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Catanzaro n. 545/2017, depositata il 24.03.2017.
Udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza pubblica del 7.03 .2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, comma 8bis , del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 176 del 2020, e, a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio del 12 ottobre 2023;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, con le quali è stato chiesto di rigettare la richiesta di sospensione del giudizio e di applicazione RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata, e, nel merito, di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
La C orte di Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con la quale erano state rigettate le opposizioni proposte dalla predetta società avverso due ingiunzioni di pagamento, emesse ex art. 82 TULD in data 15.11.1995 dalla Dogana di Crotone, in relazione all’immissione in consumo di due distinte partite di prodotti tessili in transito comunitario esterno, vincolate, rispettivamente, ai documenti T.C. T1 n. 955 e T.C. T1 n. 861.
Dalla sentenza in epigrafe indicata di evince che:
la società opponente aveva sostenuto la propria estraneità alla violazione doganale e aveva proposto querela di falso in ordine alla qualifica RAGIONE_SOCIALEa sua posizione, indicata nei documenti doganali redatti dalla Dogana di Amburgo in lingua tedesca;
il giudizio per querela di falso si era concluso con una sentenza di rigetto, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro e, successivamente, dalla Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE;
secondo il giudice di primo grado, la RAGIONE_SOCIALE era in entrambe le operazioni il destinatario RAGIONE_SOCIALEa merce, ‘ossia di soggetto che in definitiva doveva acquisire i prodotti importati’ ;
-l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE come destinataria ( NOME ) RAGIONE_SOCIALEa merce, contenuta nei documenti doganali T1, non poteva essere messa
in discussione dalla prova testimoniale, avendo detti documenti un’ef ficacia probatoria privilegiata ed essendo stata rigettata, con sentenza passata in giudicato, la querela di falso proposta dall’appellante;
-di conseguenza, le ingiunzioni di pagamento oggetto di opposizione erano state correttamente emesse nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale destinataria RAGIONE_SOCIALEa merce importata e soggetto obbligato all’adempimento del dazio comunitario.
Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidato ad un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE resistevano con controricorso.
La contribuente ha depositato in data 17.02.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 197, RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall’1.01.2023), dichiarando di volersi avvalere RAGIONE_SOCIALEa prevista procedura di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEe controversie fiscali.
Con ordinanza interlocutoria depositata il 20.07.2023 questa Corte, rilevata d’ufficio la questione relativa alla definibilità agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia, non emergendo chiaramente dagli atti processuali quale fosse la pretesa oggetto del provvedimento di recupero (dazi, sanzioni o altro), e riservata la decisione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.384, comma 3, cod. proc. civ., ha assegnato al P.G. e alle parti termine di trenta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa medesima ordinanza per il deposito di osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio.
Le parti e il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO hanno depositato osservazioni.
La RAGIONE_SOCIALE ha insistito nel motivo di ricorso e nell’istanza di sospensione del giudizio, nella quale aveva dichiarato di volersi
avvalere RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata, precisando che le ingiunzioni si riferivano al mancato pagamento di diritti doganali, e ha allegato la documentazione attestante l ‘avvenut a presentazione di due domande di definizione agevolata con il versamento dei relativi importi.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE concludevano chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze presentate dalla controparte e del ricorso.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO esprimeva parere negativo in ordine all ‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa defini zione agevolata e chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso o, comunque, rigettarlo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per difetto di legittimazione processuale ( ex multis , Cass. n. 19111 del 2016, n. 22992 del 2010, n. 9004 del 2007, nonché Cass. S.U. n. 3118/2006; n. 3116/2006; n. 20781/2016).
Sempre in via preliminare, va disattesa la domanda di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEa controversia, implicitamente contenuta nell’istanza di sospensione del giudizio e poi effettivamente presentata dalla ricorrente, come si evince dai documenti allegati alla memoria del 18.09.2023 (due domande di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALEe controversie tributarie pendenti, presentate ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1 86 e ss., RAGIONE_SOCIALEa l. n. 197 del 2022, e il versamento dei relativi importi), avendo la controricorrente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE precisato che la controversia riguarda dazi doganali, esclusi espressamente dalla definizione agevolata ai sensi de ll’art. 1, comma 193, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 197 del 2022 .
La presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di definizione agevolata e il versamento dei relativi importi non producono, pertanto, alcun effetto, essendo i dazi espressamente esclusi dal condono, in quanto costituiscono risorse proprie tradizionali RAGIONE_SOCIALE‘UE, previste dall’art. 2,
par. 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa decisione del Consiglio 26.5.2014, n. 2014/335/UE/Euratom, secondo il quale ‘ Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio RAGIONE_SOCIALE‘Unione le entrate provenienti: a) dalle risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi RAGIONE_SOCIALEa tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte RAGIONE_SOCIALEe istituzioni RAGIONE_SOCIALE‘Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la RAGIONE_SOCIALE, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione comune dei mercati nel settore RAGIONE_SOCIALEo zucchero ‘ dalla l. n. 197 del 2022.
Ciò premesso, con l’unico motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 cod. civ. e 203 del Regolamento CE n. 1913 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto erroneamente che la RAGIONE_SOCIALE fosse la destinataria RAGIONE_SOCIALEa due partite di prodotti tessili, vincolate ai documenti T1 emessi dalla Dogana di Amburgo, in relazione ai quali non erano stati pagati i diritti doganali, solo sulla base del contenuto dei predetti documenti doganali, la cui fede privilegiata è limitata alla corrispondenza dei dati attestati con quelli annotati e non si estende alla corrispondenza dei medesimi dati con la reale situazione di fatto, non riguardando anche i rapporti contrattuali fra i soggetti privati coinvolti nell’operazione doganale e, tanto meno, la qualificazione giuridica di destinatario RAGIONE_SOCIALEa merce, essendo stato dimostrato, sulla base di altre risultanze, che il ruolo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era quello di mera intermediaria tra lo RAGIONE_SOCIALEizioniere italiano e quello tedesco, estranea all’obbligazione doganale.
La censura è infondata.
4.1 La questione riguardante la veridicità RAGIONE_SOCIALEa indicazione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di destinatario RAGIONE_SOCIALEa merce, attribuita alla RAGIONE_SOCIALE dal
funzionario doganale nei documenti T1, è stata definitivamente attestata con la sentenza di questa Corte n. 8292 del 9.04.2014, nel giudizio relativo alla querela di falso, svoltosi tra le stesse parti. In particolare, come si legge in detta decisione, ‘Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Catanzaro emerge chiaramente che la ricorrente non aveva adempiuto in primo grado all’onere probatorio posto a suo carico di dimostrare non solo chi fosse il reale ed effettivo destinatario RAGIONE_SOCIALEa merce, ma nemmeno qualsiasi altro fatto o circostanza idonea a smentire il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto. Emerge dalla sentenza che la versione dei fatti secondo la quale la ricorrente sarebbe stata vittima di un raggiro, consistito nell’indicarla quale destinataria RAGIONE_SOCIALEa merce allo scopo di addossarle l’onere di adempimento RAGIONE_SOCIALEa obbligazione tributaria, era rimasta del tutto sfornita di riscontro probatorio e pertanto tale motivo di ricorso non può che essere rigettato’ .
4.2 A seguito RAGIONE_SOCIALEa conclusione del giudizio per querela di falso, quindi, detta qualifica è stata definitivamente accertata, dovendosi ritenere la RAGIONE_SOCIALE soggetto obbligato al pagamento del dazio doganale.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, vanno poste a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e, per il resto, lo rigetta; condanna la ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese prenotate a debito;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2023 e, in seguito a riconvocazione, il