Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4833 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27749/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
– ricorrente –
Contro
COGNOME NOME,
– intimata –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 4830/2016, depositata il 23 maggio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024, dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre, nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Benevento che aveva accolto il ricorso spiegato dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2010, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dalla plusvalenza realizzata a seguito della permuta di un’area edificabile.
L’Ufficio, rimasta priva di riscontro la richiesta di produrre atti e documenti utili per determinare la plusvalenza, quantificava quest’ultima, in via induttiva, in euro 149.060,00.
La contribuente spiegava ricorso assumendo di essersi avvalsa della facoltà di rivalutazione automatica del valore del terreno ex art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448 e di aver versato la prima rata; nel corso del giudizio di primo grado produceva copia della ricevuta di versamento e perizia giurata attestante il valore del terreno.
La C.t.p. accoglieva il ricorso ritenendo che la contribuente avesse perfezionato l a fattispecie di cui all’art. 7 cit.
Avverso detta sentenza spiegava appello l’Ufficio rilevando che il pagamento della prima rata era per un importo inferiore a quello dovuto.
La RAGIONE_SOCIALE dichiarava inammissibile l’appello assumendo la novità del motivo in quanto non proposto in primo grado.
Considerato che:
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto nuovo il motivo con il quale aveva rilevato in appello l’inidoneità del pagamento
parziale a perfezionare la fattispecie di cui all’art. 7 cit.. Rileva l’RAGIONE_SOCIALE che si trattava di mera eccezione, e non di motivo nuovo, che non era stato possibile sollevare in primo grado stante la mancata conoscenza della documentazione di parte attestante il pagamento e che la sua proposizione si era resa necessaria a seguito dell’ errata pronuncia della C.t.p. che non aveva correttamente apprezzato l’inefficacia del pagamento parziale.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge 28 dicembre 2001, n. 448
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il contribuente avesse diritto di godere dei benefici della rivalutazione volontaria, sebbene non avesse osservato il procedimento richiesto dall’art. 7 cit. che non prevedeva la possibilità di una produzione tardiva della documentazione necessaria
Il primo motivo è fondato.
3.1. Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso i sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum che per quanto riguarda la causa petendi . Tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con detto atto alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati ed entro i limiti RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dal contribuente. Da tal principio discende che la novità RAGIONE_SOCIALE difese dell’Amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto impositivo impugnato deve essere necessariamente verificata in base. non solo (e/o non tanto) alle controdeduzioni di primo grado della stessa, ma, soprattutto, in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata
con detto atto, ovverosia alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati (Cass. 27/06/2019, n. 17231).
Quello che, pertanto, l’Amministrazione finanziaria non può mutare sono i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell’atto di accertamento ed avanzando in appello pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi , da quelle recepite nell’atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l’esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell’atto stesso risulta esposto (cfr. Cass. 10/05/2019, n. 12467).
Nello stesso senso si è precisato che, nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso, può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine (Cass. 23/05/2018, n. 12651).
3.2. La pretesa tributaria di cui all’avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute a seguito della plusvalenza realizzata con la permuta di un’ area edificabile e tale è rimasta, nei suoi elementi costitutivi essenziali, sia nel corso del giudizio di primo che di secondo grado.
A fronte di detta pretesa, la contribuente eccepiva di essersi avvalsa dell’opzione concessa dall’art. 7 legge n. 448 del 2001 ; era, pertanto, suo onere provare di ave assolto a quanto ivi previsto producendo la perizia giurata di cui alla norma citata e provando il pagamento della prima rata.
L’allegazione spesa dall’Ufficio in secondo grado, secondo cui non si era perfezionata la fattispecie di cui all’art. 7 cit. , equivaleva, pertanto, ad una mera argomentazione difensiva in ragione della quale, ferma la propria pretesa impositiva rimasta immutata negli elementi costitutivi, quest’ultimo si doleva dell’errore commesso dal giudice di primo grado nel ritenere che la contribuente si fosse validamente avvalsa dell’opzione.
3.3. La RAGIONE_SOCIALE ha errato, pertanto, nel ritenere che si trattasse di motivo nuovo introdotto in appello invece che di mera difesa a sostegno della correttezza dell’atto impositivo stante l’infondatezza dell’eccezione sollevata dal contribuente.
In ragione dell’accoglimento del primo motivo resta assorbito il secondo. Questo, infatti, attinge il merito della pretesa, sebbene la C.t.r. abbia dichiarat o inammissibile l’appello , in quanto fondato su un motivo nuovo, e non si sia pronunciata sulla legittimità della pretesa.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.