Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/08/2024
Opp. PDA (Avv. Acc. IRPEF -IVA -IRAP -da 2011 a 2014)
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17960/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 64/02/2023, depositata in data 1 febbraio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE -notificava a NOME COGNOME diversi avvisi di accertamento, relativi ad
IRPEF, IVA, IRAP per gli anni 2011 -2014. Gli avvisi scaturivano da un PVC redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di verifica fiscale eseguita (in data 20 gennaio 2016) in relazione all’esercizio dell’attività di ‘amministrazione e gestione di beni immobili per conto di terzi’, cessata dalla ricorrente in data 31 agosto 2014, nel quale venivano addebitati per il periodo dal l’ 1 luglio 2009 al 28 maggio 2014 prelievi di somme di competenza dei condomini, onde l’allegazione di guadagni da provenienza illecita ai sensi dell’art. 14, comma quarto, Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successivo art. 36, comma 34 bis , del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
Avverso gli avvisi di accertamento proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
In prime cure la Commissione fissava l’udienza in trattazione pubblica udienza nonostante la mancata notifica di essa al procuratore costituito, onde la sua assenza, per cui la successiva sentenza di rigetto (n. 194/02/2017) veniva impugnata in secondo grado e da questo (sentenza n. 479/01/2018) rinviata nuovamente in primo per costituire il regolare contraddittorio.
La C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE, quindi, con sentenza n. 100/01/2020, accoglieva integralmente il ricorso della contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. dell’Umbria; si costituiva anche la contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 64/02/2023, depositata in data 1 febbraio 20 23, la C.t.r. accoglieva l’appello dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Umbria, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Sul ricorso, ritenuto infondato, veniva effettuata proposta di definizione anticipata ex art. 380 bis. cod. proc. civ.; quest’ultima
veniva comunicata alle parti in data 8 febbraio 2024 e la contribuente presentava istanza di opposizione alla stessa. in data 11 marzo 2024 chiedendo, a norma dell’art. 380 bis, secondo comma cit., di decidere la causa.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 57 D.L gs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione al divieto di allegazione di nuove domande o eccezioni e, segnatamente, in ordine alla produzione documentale svolta dall ‘ RAGIONE_SOCIALE in grado di appello che ha illegittimamente costituito un ampliamento di eccezioni e tematiche nuove, riportate nell’appello medesimo » la contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non ha rilevato come l’enormità della produzione documentale dell’Ufficio avesse comportato un consistente ampliamento del thema decidendum , nonché un mutamento sostanziale RAGIONE_SOCIALE domande ed eccezioni sollevate, tutto ciò traducendosi nella violazione del principio che dispone il divieto di domande nuove in sede di appello.
2. Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento costante, ha ritenuto che, nel processo tributario, fosse ammissibile la produzione di nuovi documenti in appello alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992: nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria – 345, comma 3, c.p.c. – e norma processuale tributaria- art. 58 D.lgs. n. 546 del 1992- prevale quest’ultima (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 14567 del 2021).
2.1. L’art. 58, comma 2, del menzionato decreto, ammette la produzione di nuovi documenti in appello, con i soli limiti (i) della
preclusione di cui all’art. 32, che permette la produzione fino a venti giorni liberi prima dell’udienza e (ii) dell’art. 57, portante il divieto di domanda nuova o di nuova eccezione in senso stretto (cfr. Cass. civ., sez. V, n. 17172 del 2023).
Il principio che ne discende è quello secondo cui le parti -entrambe – possono produrre in appello qualsiasi documento, pur se già loro disponibile in precedenza, in quanto la garanzia del doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale e poiché non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (cfr. Cass. civ., sez. V., n. 19368 del 2021).
Costituisce granitico principio giurisprudenziale quello secondo cui, in tema di contenzioso tributario, l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello esclusivamente le nuove eccezioni “in senso tecnico” dalle quali, cioè, deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del thema decidendum ‘ (Cass. 28/04/2023, n. 11284).
2.2. Nel caso di specie, il Giudice di appello non si è discostato dai suddetti principi, in quanto ha rilevato che la produzione documentale dell’amministrazione finanziaria, per quanto ampia, non comportava la presentazione di una domanda nuova o di una nuova eccezione in senso stretto, ma era inquadrabile come mera integrazione istruttoria, dato che i documenti ‘nuovi’ vertevano sui medesimi fatti oggetto di discussione relativi ai rilievi contenuti nell’avviso di accertamento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
5.1. Il contribuente deve essere anche condannato al pagamento di somme -liquidate in dispositivo – in favore della controricorrente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 380 bis, terzo comma, e
96, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380 bis, terzo comma, e 96, quarto comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 4.000,00, oltre spese prenotate a debito nonché al pagamento dell’ulteriore somma pari ad € 2.000, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
Condanna, inoltre, il ricorrente al versamento di € 500,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a ti tolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 9 luglio 2024.