Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10900 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
QUATTRINI NOME
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE
-resistente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3728/2015 depositata in data 25/05/2015, non notificata;
Appello-ammissibilità nuovi documenti-art. 58 d.lgs. 546/92
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28977/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
nonché
-intimato –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
la CTR del Lazio ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso di NOME COGNOME contro l’intimazione di pagamento n. 09720109139945858000, relativa a Irpef anno di imposta 2002, dichiarando inammissibile la produzione della documentazione attestante la regolare notificazione della cartella di pagamento presupposta e comunque evidenziando che la notificazione non era provata, mancando l’avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito in Comune;
contro
tale sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE in base a quattro motivi, illustrati da successiva memoria;
non ha svolto attività difensiva NOME COGNOME, cui il ricorso è stato notificato sia nel domicilio eletto che presso la residenza;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza in camera di consiglio del 7/03/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), la ricorrente deduce violazione de ll’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la CTR errato nel ritenere inammissibile la documentazione depositata nel giudizio di appello a prova della regolare notificazione della cartella.
Col secondo motivo, rubricato errore nel processo in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4 , deduce omesso esame integrale del documento n. 4 di RAGIONE_SOCIALE, la relata di notifica, da cui
si ricava che la raccomandata informativa non era stata ricevuta per compiuta giacenza.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla relata di notifica.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ., in quanto, ai fini del perfezionamento della notificazione ai sensi dell’ art. 140 cod. proc. civ., risulterebbe irrilevante la ricezione della raccomandata informativa.
1.1. Occorre premettere che la CTR, in relazione alla prova della notifica della cartella di pagamento prodromica all’intimazione impugnata, ha ritenuto che la documentazione prodotta in appello da RAGIONE_SOCIALE, contumace in primo grado, fosse inammissibile e comunque, esaminandola nel merito, non provasse la compiuta regolare notificazione.
I motivi censurano entrambe le ragioni della decisione e sono quindi, sotto tale profilo, ammissibili.
1.2. In via preliminare va osservato che per effetto del principio della cd. perpetuatio dell’ufficio di difensore (di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ.), l’estinzione dell’agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE e l’automatico subentro ad esso del successore RAGIONE_SOCIALE, disposti dall’art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello ius postulandi e, quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua sostituzione (Cass. n. 3312/2022), nella specie non avvenuta.
Il primo motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, alla luce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 -in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -, nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti in sede di gravame, persino se preesistenti al giudizio di prime cure, senza richiedere che la mancata produzione nel grado pregresso sia stata determinata da causa ad esse non imputabile (cfr. Cass. n. 6722/2023; Cass. n. 20613/2022; Cass. n. 29470/2021; Cass. n. 18103/2021; Cass. n. 5607/2021, nonché, con specifico riferimento al deposito in appello della cartella di pagamento prodromica all’avviso di mora impugnato, Cass. n. 21909/2015). Con la precisazione che ciò vale anche in riferimento ai documenti prodotti irritualmente in primo grado (Cass. n. 24398/2016; Cass. n. 5429/2018) ed anche con riferimento alle produzioni della parte rimasta contumace in primo grado (Cass. n. 29568/2018; Cass. n. 17921/2021).
Tale orientamento ovviamente fa riferimento al testo dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 antecedente alla sua recente novellazione, operata dall’art. 1, comma 1, lett. aa ) d.lgs. n. 220/2023, applicabile (art. 4) ai giudizi instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Dal surriferito orientamento di legittimità si è discostata la CTR, muovendo da un’errata esegesi dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, che precluderebbe il deposito di nuovi documenti in forza dei principi di ragionevole durata del processo, leale collaborazione tra le parti ed economia processuale.
Occorre poi esaminare per ragioni logiche il quarto motivo, con cui la ricorrente lamenta che ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., la
notifica si compia con la sola spedizione della raccomandata informativa, avendo quindi errato la CTR nel ritenere necessario l’avviso di ricevimento, che è infondato.
Questa Corte ha infatti costantemente affermato che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 2621/2022; Cass. n. 9782/2018, Cass. n. 25079/2014).
Peraltro questa Corte ha anche avuto modo di precisare che nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale, fin quando la validità ed efficacia degli atti disciplinati da detta norma sono sub judice (il che è nel caso di specie, ove con la comunicazione della iscrizione ipotecaria è stata impugnata anche la prodromica cartella, che si assume non notificata validamente), il rapporto processuale non può considerarsi esaurito, sicché, nel momento in cui viene in discussione la ritualità dell’atto, la valutazione della sua conformità alla disposizione va valutata avendo riguardo alla modificazione conseguita dalla sentenza di illegittimità costituzionale, indipendentemente dal tempo in cui l’atto è stato compiuto. In applicazione di tale principio, la S.C. (Cass. n. 33610/2019, che riprende sul punto Cass. n. 10528/2017) ha ritenuto l ‘ invalidità della notificazione della cartella esattoriale eseguita, in ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente, mediante invio di raccomandata
con avviso di ricevimento senza l’osservanza RAGIONE_SOCIALE formalità previste dall’art. 140 cod. proc. civ., come prescritto dall’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
Premesso che la notifica della cartella di pagamento presupposta non è questione che attiene al processo e che nel caso di impugnazione, da parte del contribuente, di un atto per l’invalidità della notificazione dell’atto prodromico, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell’avviso o della cartella non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l’impugnabilità davanti al giudice tributario (Cass. n. 35014/2022), nella rubrica del motivo manca ogni indicazione della disposizione violata.
È invece fondato il terzo motivo (alla cui ammissibilità non osta l’art. 348 -ter cod. proc. civ., in quanto con evidenza nel caso di specie le due decisioni di merito non sono fondate sugli stessi fatti, non essendosi quindi in presenza di una cd. doppia conforme).
Infatti, poiché (Cass. n. 25351/2020) ai fini della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 cod. proc. civ., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, la CTR, nella statuizione censurata, secondo che l’avviso di ricevimento indichi solo il destinatario, dimostra di aver esaminato solo una parte del documento prodotto da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, omettendo l’esame della busta postale recante la stampigliatura di compiuta giacenza (depositata in allegato al ricorso di appello al n. 4).
Di conseguenza vanno accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per nuovo esame e per regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.