Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4378 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4378  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7244/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante p.t. , rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO  e  dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla INDIRIZZO,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore ,  domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.  LAZIO  n.  6155/2015 depositata il 24/11/2015.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME sost. Procuratore Generale della Repubblica che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi,  per  le  parti, l’AVV_NOTAIO  e  l’AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO .
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era destinataria di PVC in data 29 gennaio 2001, formato e notificato all’esito di verifica fiscale, da cui scaturivano avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001. Qui è in  rilievo  l’anno 2000, per il quale veniva contestata omessa dichiarazione di ricavi e mancata regolarizzazione di operazione imponibile Iva, profilo poi regolarizzato e che è uscito dall’oggetto del presente giudizio.
La ripresa a tassazione era svolta con il sistema induttivo, in ragione della mancata dichiarazione dei corrispettivi, della dichiarata distruzione -da parte della stessa contribuente- di documentazione primaria, quale copia ordini, commissioni, preventivi, nonché omissione  di  documenti  all’atto  di  cessione  o  svalutazione  delle rimanenze  di magazzino  che  sono correttivi al ribasso della percentuale di ricarico.
La società contribuente adiva il giudice di prossimità, senza trovare apprezzamento delle proprie ragioni. Miglior sorte otteneva in appello, facendo valere la sentenza della CTR del Lazio n. 13/35/05 che aveva pronunciato favorevolmente alla società sull’ anno di imposta 1998. Sicché ricorreva avanti questa Corte l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ottenendo la cassazione con rinvio sulla non automatica rilevanza del giudicato relativo a diversa annualità, semmai da considerare quale argomento di prova da valutare criticamente.
Riassumeva il giudizio d’appello la società contribuente, riproponendo  la  censura  avverso  la  ricostruzione  induttiva  dei maggiori ricavi attraverso una percentuale di ricarico estrapolata sul precedente periodo di imposta 1996 ed applicata acriticamente sul costo del venduto dell’anno in oggetto e richiamando -sul punto- il precedente favorevole dato dalla citata sentenza della CTR Lazio n. 13/35/05, nonché altri profili processuali e sostanziali.
Il gravame sortiva in rigetto, avverso cui ricorre la parte contribuente affidandosi a sette mezzi, mentre l’Avvocatura generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si  è  riservata di spiegare difese in pubblica udienza, in prossimità della quale il sost. Procuratore Generale, in persona della AVV_NOTAIO,  ha  depositato  requisitoria  in  forma  di  memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte contribuente ha successivamente depositato memoria nei termini, ad illustrazione delle proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti sette motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, lamentando nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 35, 36, 37, 61 e 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992, Nonché degli articoli 131 e 276 del codice di procedura civile. Nella sostanza si lamenta non sia dato comprendere la composizione del collegio che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è intestata ad un collegio diverso da quello che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è redatta da un relatore diverso rispetto al giudice che era tale all’udienza di discussione, senza che la sostituzione risulti da alcun verbale o provvedimento, si lamenta di divergenza tra il dispositivo riportato nelle sentenze e quello risultante dalla deliberazione, come emerge dal verbale di camera di consiglio del 26 marzo 2014.
Con  il  secondo  motivo  si  profila  censura  i  sensi  dell’articolo  360 numero 4 del codice di procedura civile quando nullità della sentenza impugnata  per  violazione  degli  articoli  23,50  4,30  4,61  e  63  del decreto legislativo numero 546 del 1992 in quanto la CTR ha ritenuto regolare la costituzione dell’Ufficio ed ammesso lo stesso Ufficio alla discussione  della  controversia,  in  violazione  delle  disposizioni  di legge sopra richiamate.
Con il terzo motivo si profila censura e sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 39, comma primo, lettera D) e comma secondo del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 54 del DPR numero 633 del 1972. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia errato nel ritenere legittimo l’atto di accertamento, sebbene esso sia stato emesso in contrasto con quelle che sono le regole per l’esercizio del potere di accertamento contenute nelle disposizioni di legge sopra richiamate.
Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 132, secondo comma, numero 4 del codice di procedura civile e dell’articolo 36, secondo comma, numero 4 del decreto legislativo numero 546 nel 1992, in connessione con l’articolo 111, comma sesto, della Costituzione repubblicana. Nella sostanza si lamenta motivazione apparente per avere la CTR omesso di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto infondato il motivo che è stato oggetto del ricorso per riassunzione con il quale la società ha dedotto la violazione dell’articolo 2709 del codice civile, cioè il valore delle scritture contabili disattese nel PVC.
Con  il  quinto  motivo  si  protesta  censura  i  sensi  dell’articolo  360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 2709 del codice civile. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia avvallato  l’azione  accertativa  dell’ufficio,  implicitamente  violando  i principi contenuti in tale disposizione in materia di efficacia probatoria delle scritture contabili delle imprese.
Con il sesto motivo si profila censura in sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione o falsa applicazione degli articoli 12, commi 5 e 7, del decreto legislativo numero 472 del 1997. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia erroneamente escluso per l’applicazione della regola del cumulo giuridico ai fini della determinazione delle sanzioni, sull’errato presupposto che le violazioni contestate per più periodi di imposta non possano qualificarsi quale violazione della stessa indole.
Con il settimo motivo si lamenta violazione del principio del favor rei , richiedendo l’applicazione delle sanzioni più favorevoli in materia di infedeltà della dichiarazione come rimodulate dallo ius superveniens dato dal decreto legislativo numero 158 del 2015
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, attenendo  a  profili  formali  della  sentenza  o  di  composizione  del collegio.
Nella sostanza vengono censurate correzioni nel verbale d’udienza la cui  esegesi  dev’essere  condotta  complessivamente  sugli  atti  di merito.
Pertanto, va disposto il rinvio della trattazione dell’affare a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli integrali dei gradi di merito
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 06/02/2025.