Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11432 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11432 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALERICOSSIONE ed RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, ciascuna in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
– ricorrenti
–
contro
NOME COGNOME ;
– intimato
–
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.G.T. di 2^ grado RAGIONE_SOCIALE SiciliaCaltanissetta, n. 1816/23 depositata il 23 febbraio 2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.La presente controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento emessa dal l’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito del mancato versamento RAGIONE_SOCIALE somme risultanti dagli atti di definizione sottoscritti dal sig. COGNOME NOME, nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE In particolare, detti atti di definizione derivavano dal procedimento di accertamento con adesione, a seguito di istanza del 27.06.2014, relativo ai processi verbali di constatazione (ex art. 5 bis del D. Lgs
NULLITA’ SENTENZA
n. 218/1997), nn. TYQA4C800140/2014 e NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO, concernenti, rispettivamente, gli anni d’imposta 2009 e RAGIONE_SOCIALE. Ai predetti atti di definizione non faceva seguito, tuttavia, alcun versamento né in unica soluzione, né in forma rateale. La conseguente cartella di pagamento veniva notificata in data 16 giugno 2016 alla RAGIONE_SOCIALE, la quale non impugnava la cartella. La cartella intestata al COGNOME, in qualità di coobbligato ai sensi dell’art. 38 c.c., veniva invece notificata a quest’ultimo in data 24 aprile 2017. Con ricorso dinanzi alla CTP di Caltanissetta quest’ultimo impugnava la cartella. La CTP di Caltanissetta, con sentenza n. 1136/1/2018, accoglieva il ricorso. Proponeva appello l’Ufficio denunciando tra l’altro che il collegio giudicante di primo grado risultava composto da COGNOME NOME (Presidente), COGNOME NOME (Relatore) e COGNOME NOME (Giudice), mentre la sentenza veniva invece sottoscritta, nella qualità di Presidente, da COGNOME COGNOME. La RAGIONE_SOCIALE di 2^ grado rigettava il gravame erariale, ritenendo fra l’altro che non trovasse riscontro quanto allegato in ordine alla nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza poiché l’Ufficio non avrebbe prodotto e documentato nulla a sostegno di tale tesi.
2.Ricorrono così in cassazione l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a quattro motivi, mentre il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 132 e 161 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.)’, di fatto ritenendosi affetta la pronuncia da travisamento RAGIONE_SOCIALE prova posto che la difformità fra il collegio ed il sottoscrittore RAGIONE_SOCIALE sentenza emergeva dallo stesso testo RAGIONE_SOCIALE pronuncia.
1.1. Il travisamento del contenuto oggettivo RAGIONE_SOCIALE prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica RAGIONE_SOCIALE riconducibilità dell’informazione probatoria al
fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. SSUU 5792/2024).
Nella specie non ricorre, e neppure è prospettato ricorrere, tale fattispecie, in quanto non risulta da parte del giudice d’appello una lettura del fatto probatorio che rifletta quella fattane da una parte, ma semplicemente la conclusione del difetto di prova in ordine all’error in procedendo allegato dalla difesa erariale.
Peraltro, la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in “error in procedendo” rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. (Cass. 20181/2019), è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa.
Orbene nella specie appare di palmare evidenza, dal mero esame RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, che mentre il collegio è indicato come composto da COGNOME NOME (Presidente), COGNOME NOME (Relatore) e COGNOME NOME (Giudice), la firma del presidente è a chiare lettere quella di ‘NOME COGNOME‘.
La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che la decisione deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o più membri, rispetto a quello che ha assistito alla discussione, in violazione RAGIONE_SOCIALE previsione dell’art. 276 c.p.c., è causa di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (Cass. n. 9369/2012; n. 15629/2005).
Tale vizio, in particolare, non configura l’ulteriore e ben più grave fattispecie in cui sia denunciato il difetto assoluto di sottoscrizione, contemplato dall’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., che solo consente l’impugnazione anche oltre i termini decadenziali prescritti dal primo comma e comporta, ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ., la rimessione in primo grado versandosi in ipotesi di inesistenza RAGIONE_SOCIALE sentenza.
Infatti, la sottoscrizione del provvedimento collegiale da parte di un presidente il cui nominativo sia differente da quello indicato nell’epigrafe RAGIONE_SOCIALE sentenza, quando comunque coincida quella del relatore-estensore, non si pone alla stregua RAGIONE_SOCIALE mancanza di sottoscrizione, ma di sottoscrizione insufficiente e non mancante la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice (Cass. 31396/18), mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e RAGIONE_SOCIALE sua ragionevole durata (Cass., Sez. U., sent. n. 11021 del 2014; sul medesimo principio cfr. Sez. 5, sent. n. 9440 del 2017 in materia tributaria; Sez. L., sent. n. 8817 del 2017 in materia lavoristica). Sempre nel senso dell’inquadramento di situazioni analoghe nella nullità per difetto di costituzione del giudice valgano ad esempio il caso in cui la sentenza, sottoscritta dal presidente, manchi dei nominativi degli altri giudici componenti del collegio, con conseguente impossibilità di desumerne l’identità (Cass., Sez. 3, sent. n. 19214 del 2015), oppure quello in cui la sentenza monocratica sia redatta da giudice di verso da quello dinanzi al quale siano state precisate le conclusioni (Sez. U., sent. n. 26938 del 2013).
Anche sotto il profilo testuale, mancanza ed insufficienza hanno una diversa estensione semantica: l’insufficienza si predica di ciò che esiste, non di ciò che non esiste. Infine anche sotto il profilo logico, mancanza e insufficienza non
sono categorie concettualmente assimilabili in un unicum indifferenziato. La mancanza di un elemento dell’atto significa assenza totale dell’elemento. L’insufficienza significa invece che l’elemento esiste ma è viziato: non è mancante, ma manchevole. Alla diversità concettuale corrisponde una diversità funzionale. Nel nostro caso, la mancanza di sottoscrizione impedisce la riconducibilità dell’atto al giudice collegiale. Laddove invece l’insufficiente sottoscrizione da parte del giudice collegiale non impedisce che (tramite la firma presente) la sentenza sia direttamente ascrivibile al giudice che l’ha pronunciata. I criteri ermeneutici testuale, logico e RAGIONE_SOCIALE ratio legis sono definitivamente rafforzati dal criterio ermeneutico dell’interpretazione costituzionalmente orientata, sorretta in particolare dal principio di ragionevole durata e del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. Pertanto, l’inquadramento del vizio in esame tra le ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, in applicazione del disposto di cui all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., può essere fatto valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione, dovendosi le relative cause convertite in mezzi di gravame e quindi dovendosi applicare i termini decadenziali prescritti dagli artt. 325-327 c.p.c.
e non comportando la rimessione in primo grado.
Da quanto precede emerge quindi definitivamente la mera nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e quindi, come premesso, il mero rinvio al giudice d’appello e non la rimessione in primo grado, ipotesi quest’ultima ascrivibile solo al caso di cui all’art. 161, secondo comma, c.p.c.
L’accoglimento del motivo, avente carattere pregiudiziale, assorbe gli altri e determina la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata con rinvio al giudice d’appello che provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Sicilia-Caltanissetta che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2025