Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25251 -2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale in allegato al controricorso
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1340/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 7/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/5/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia, in sede di rinvio da Cass. n. 25526/2018, aveva accolto l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 169/2008 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Brindisi, in accoglimento parziale del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato , ai fini dell’imposta di registro, il valore dell’azienda oggetto di cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE effettuata con atto notarile stipulato in data 14.7.2005.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione degli artt. 383, primo comma, e 158 c.p.c. e denuncia nullità della sentenza impugnata per identità tra il Giudice del rinvio e quello che aveva pronunciato la sentenza annullata in sede di legittimità.
1.2. La doglianza è fondata, con assorbimento dei restanti motivi (attinenti a vizi sul merito della controversia).
1.3. Questa Corte (cfr. Cass. n. 1527/2012; conf. Cass. nn. 2114/2021, 11120/2017, 24042/2014), nel ribadire i principi già affermati dalle S.U. nella sentenza n. 5087/2008, ha chiarito che la sentenza che dispone il rinvio a norma dell’art. 383, primo comma, c.p.c. (cosiddetto rinvio proprio o prosecutorio) contiene una statuizione di competenza funzionale nella parte in cui individua l’ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado) ed una statuizione sull’alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato.
1.4. Ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all’ufficio giudiziario individuato nella sentenza della Corte di Cassazione, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull’alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell’art. 158 c.p.c., senza che occorra fare ricorso alla ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull’alterità.
Qui risulta che del collegio della Commissione Tributaria Regionale di rinvio faceva parte un membro (dott. COGNOME che già aveva composto il collegio della sentenza cassata.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo ed il terzo, va cassata la sentenza impugnata, con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio e rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo dei ricorso, assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata, con declaratoria di nullità del giudizio di rinvio; rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da