Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32815 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32815 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15513 -20 21 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di ROMA;
Oggetto: sentenza priva della sottoscrizione del Presidente del collegio nullità
CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE; CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE UMBRA;
– intimati –
nonché contro
COMUNE di FOLIGNO , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, rilasciata giusta deliberazione G.C. 17 giugno 2021 n. 227, dal Avv. NOME COGNOME (pecEMAIL) e dall’Avv. NOME COGNOME (pecEMAIL) ed elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo Studio legale del Prof. Avv. NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3705/02/2020 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 24/11/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 8 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
In controversia relativa ad impugnazione d ell’intimazione di pagamento n. 097.2016.90227603.87.000 e di tutti gli atti presupposti, emessi nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE con la sentenza impugnata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio respingeva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, così motivando: «Va preliminarmente osservato che, nel caso di cui si discute, in primo grado non era stata fornita la prova dell’esistenza della ricevuta di ritorno della raccomandata spedita alla controparte, la cui copia viene depositata in questa sede, per cui si conferma la sentenza di primo grado. Soltanto non si
rinvengono validi motivi per accogliere la sospensione richiesta. Le spese seguono la soccombenza’ .
Avverso tale statuizione la società cooperativa propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso soltanto il Comune di Foligno, il quale deposita memoria ex art. 378 c.p.c.
Considerato che:
Con il primo motivo la ricorrente deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992, comma 2, punto 2, 3, 4 con riferimento all’art. 360, comma 1 n° 3 e 4° c.p.c.».
1.1. Si sostiene che « La sentenza d’appello ha reso una motivazione soltanto apparente in ordine ai principali motivi di censura sollevati dall’appellante, come da documentazione in atti, infatti le motivazioni della stessa dimostrano di non aver affatto esaminato le osservazioni formulate nel ricorso in appello e nella successiva memoria illustrativa». Inoltre, si lamenta l’assenza della concisa esposizione dello svolgimento del processo e dell’indicazione delle richieste delle parti.
Con il secondo motivo deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 D.Lgs. 546/1992, comma 3, seconda parte con riferimento all’art. 360, comma 1 n° 3 e 4° c.p.c.».
2.2. Sul rilievo che nella sentenza impugnata risulta apposta la sola sottoscrizione del relatore e non anche quella del Presidente, la ricorrente sostiene anche che «L’omessa, non intelligibilità ovvero riconducibilità al Presidente della sottoscrizione della sentenza rappresenta un’ipotesi di nullità assoluta ed insanabile che determina l’inesistenza stessa della sentenza. Infatti, la sentenza deve recare la sottoscrizione preferibilmente, leggibile del Presidente e dell’estensore, che di regola coincide con il relatore della controversia. La mancanza di una delle due firme inficia di nullità insanabile la pronuncia (cfr. Cass. n° 7059/2001)».
La circostanza dev’essere data per pacifica sia perché ciò risulta dalla sentenza impugnata, prodotta ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., sia perché ne dà atto lo stesso Comune controricorrente affermando che «Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata sottoscritta esclusivamente dal giudice estensore, ma non dal presidente del collegio, con conseguente nullità della sentenza stessa che deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio» (controricorso, pag. 6).
3.1. Pertanto, la censura di nullità della sentenza impugnata per mancanza della sottoscrizione del Presidente va accolta alla stregua del consolidato orientamento di legittimità secondo cui la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell’atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell’art. 161, comma 2, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della sua ragionevole durata (Cass., Sez. U., 11021/2014, Cass. 8817/2017, Cass. 7546/2017 e, da ultimo, Cass. n. 14359 del 2024).
La rilevata nullità della sentenza impugnata comporta l’accoglimento del la censura in esame ed il rinvio della causa, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 360, primo comma, n. 4, e 383, primo comma, cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione e che è investito del poteredovere di riesaminare, in diversa composizione, il merito della causa stessa e non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (arg. da Cass. n. 6494 del 2021).
Proprio in forza di ciò resta assorbita la censura incentrata sulla carenza motivazionale della sentenza impugnata.
Il giudice di merito accerterà, altresì, la sussistenza dell’eventuale «giudicato esterno formatosi in favore dell’ente impositore sull’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente», come dedotto dal Comune controricorrente.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 8 ottobre 2024