Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10585 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con avv. NOME COGNOME
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ; -controricorrente
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore ;
COMUNE DI MILANO, in persona del sindaco pro tempore; REGIONE LOMBARDIA, in persona del presidente pro tempore; CAMERA DI COMMERCIO di MILANO, in persona del presidente pro tempore;
– intimati
–
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 4172/2021 depositata il 18 novembre 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19
marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La contribuente propone ricorso fondato su un unico motivo avverso la pronuncia della CTR che confermava la sentenza di
NULLITA’ PROCURA
primo grado in ordine all’inammissibilità per nullità della procura, la quale riportava data anteriore alla notifica dell’atto impositivo notificato.
La sola Agenzia delle Entrate resiste a mezzo di controricorso, mentre gli altri soggetti sono rimasti intimati.
Da ultimo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo parte ricorrente deduce genericamente ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto’.
1.1.A parere del ricorrente la pronuncia sarebbe erronea in quanto la data della procura era frutto di un errore di battitura e comunque pronunce di questa Corte avrebbero ritenuto la validità della procura ancorché priva di data e di indicazione del legale.
1.2. Il ricorso è destituito di fondamento.
E’ certo vero che questa Corte, anche a mezzo delle pronunce indicate dalla ricorrente, ha ritenuto la validità della procura pur mancante di data e di indicazione del difensore, ma purché avuto riguardo agli altri riferimenti contenuti nella procura ed al contesto in cui essa è inserita, non possa sorgere un ragionevole dubbio sull’individuazione del difensore e la data di rilascio (Cass. n. 9921/2011; 28106/2018).
Tuttavia, nella specie si sa solo che la procura portava una data anteriore a quella della stessa notifica dell’atto impugnato, mentre alcuna indicazione su ulteriori elementi, di quelli ritenuti rilevanti dalla richiamata giurisprudenza, risultano dedotti dalla difesa della ricorrente per sorreggere la propria tesi dell’errore di battitura.
Mancando qualsiasi ipotesi di valutazione di tali aspetti, e ancor prima la loro stessa allegazione, i richiami indicati risultano non pertinenti. Nella specie non si ha contezza di elementi tali da assicurare il collegamento tra atto processuale e procura, mentre risulta una procura avente data anteriore allo stesso presupposto della lite, quindi difettando in radice la sua specialità,
indispensabile alla validità della stessa a mente dell’art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.
Né risulta, come ben specificato dalla sentenza impugnata, anche solo una richiesta di sanatoria ai sensi dell’art. 182 cod. proc. civ.
In definitiva il ricorso merita rigetto con aggravio di spese.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 8.200,00, oltre spese prenotate a debito.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2025