Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6370 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6370 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2024
IRES IRAP IVA AVVISO ACCERTAMENTO
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24977/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore ,
-resistente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 198 DEL 2015, depositata il 26 marzo 2015.
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME; dato atto che il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso; chicchio sentito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per la ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con sette motivi, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Perugia che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso avviso di accertamento ex art. 39, comma, 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , con il quale, per l’anno di imposta 2010, erano stati recuperati a tassazione, ai fini Ires, Irap ed Iva, maggiori ricavi ed inflitte le conseguenti sanzioni.
La RAGIONE_SOCIALE riteneva legittimo l’atto impositivo .
La C.t.r., innanzi alla quale era stata pure spiegata istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 47 d.lgs. 3 dicembre 1992, n. 546, a seguito di avviso di trattazione relativo a detta ultima, si pronunciava su tutte le questioni controverse rigettando l’appello .
Il contribuente in data 25 gennaio 2023 ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver rigettato, ritenendolo pretestuoso, il motivo di appello con il quale aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per motivazione apparente e per avere,
a propri volta, reso sentenza nulla per la mancanza della motivazione su alcune RAGIONE_SOCIALE censure articolate in appello.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 32, 33, 34, 47 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992.
Assume che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. è incorsa in error in procedendo avendo emesso sentenza a definizione di tutte le questioni controverse, sia relative all’istanza di sospensione che al merito, resa, tuttavia, all’esito di udienza camerale fissata per la discussione della sola istanza di sospensione ex art. 47 cit. d.lgs. n. 546 del 1992. Assume che, di conseguenza, le è stato precluso l ‘esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di depositare documenti e memorie di cui all’art. 32 cit. e di chiedere la discussione in pubblica udienza.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sui motivi appello con i quali, a propria volta, aveva denunciato i seguenti vizi: omessa pronuncia in ordine all’illegittimità della rettifica di cui all’atto impositivo in quanto effettuata su dati presuntivi inattendibili (motivo tre ); omessa pronuncia in ordine all’illegittimità dell’avviso di accertamento pe difetto di motivazione e violazione dell’art. 12 legge n.212 del 2000 (motivo cinque ); l’omessa pronuncia in ordine all’erronea qualificazi one del maggior reddito accertato in termini di ricavi non dichiarati, anziché di maggiori rimanenze finali.
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per non essersi pronunciata sulle censure articolate in appello relative, a propria volta, all’omessa
pronuncia ad opera del giudice di primo grado su quanto dedotto in merito alla mancanza di motivazione sui criteri adottati dall’Ufficio per la quantificazione della percentuale di ricarico media ponderata ed in merito all’incomprensibilità del calcolo.
Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; dell’art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2729 cod. civ.; , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.
Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la discordanza riscontrata tra la contabilità di magazzino e la contabilità ufficiale giustificasse l’applicazione del metodo analitico -induttivo, sebbene non vi fosse prova di quale tra i due dati discordanti fosse attendibile e quale no.
Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, d.P.R. n. 600 del 1973 ; dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, , dell’art. 2727 cod. civ.
Censura la sentenza impugnata per aver negato la sussistenza di una doppia presunzione emergente dall’avviso di accertamento.
Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600; dell’art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972.
Censura la sentenza impugnata per aver escluso l’illegittimità dell’avviso di accertamento sebbene mancasse l’autorizzazione di cui agli artt. 33 e 52 cit.
Il secondo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori.
8.1. Dall’epigrafe della sentenza impugnata risulta c he la medesima è stata pronunciata in data 18 febbraio 2015. Dall’avviso di trattazione riprodotto in ricorso (cfr. pag. 10) risulta che detta udienza era stata fissata , espressamente, ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 per la trattazione dell’«istanza di sospensione per l’atto» con successiva indicazione degli estremi della della sentenza della C.t.p. Il dispositivo redatto dal Collegio, anch’esso riprodotto in ricorso (cfr. pag. 22), conferma che quest’ultimo era riunito in camera di consiglio per la trattazione dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato.
Con l’atto di appello, le cui conclusioni sono riprodotto in ricorso (cfr. pag. 8), risulta, infatti, che la società contribuente aveva chiesto la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato e, quanto al merito , la riforma della sentenza di primo grado. Contestualmente la parte aveva chiesto anche la discussione in pubblica udienza.
8.2. Ciò posto questa Corte, se pure con riferimento al processo tributario di primo grado -ma con principi valevoli anche nel giudizio di appello, stante il richiamo di cui all’art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme dettate per il giudizio innanzi alla C.t.p. -ha statuito che la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa (Cass. 31/07/2023, n. 23192, Cass. 09/11/2021, n. 32593; Cass. 24/07/2018, n. 19579).
8.3. Al suddetto principio non si è ispirato il giudice di appello che, malgrado l’udienza fosse stat a fissata solo per la sospensione e sebbene la parte avesse chiesto la discussione in pubblica udienza, ha trattato il giudizio nel merito, così determinando una nullità processuale.
Pure irrilevante è che le parti siano state «ascoltate» in quanto entrambe presenti all’udienza come riportato dalla C.t.r.. Non vi è prova, infatti, che queste abbiano discusso anche del merito della causa.
8.4. Invero, si è anche precisato che, in ipotesi di nullità della sentenza di secondo grado, alla sua cassazione può seguire la decisione della causa nel merito da parte della Suprema Corte, ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e debba essere risolta una questione di mero diritto; non vi è luogo, infatti, a retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio (tra le più recenti Cass. 21/07/2022, n. 22890). Nella fattispecie in esame, tuttavia, le questioni sottoposte al vaglio della Corte involgono accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito.
In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado d ell’Umbria in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, 6 febbraio 2024.