Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33222 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33222 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 19/12/2025
ICI IMU Accertamento
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3029/2019 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo legale rappresentante p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso il sig. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del suo Sindaco p.t. , con domicilio eletto in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE; EMAIL);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale del Lazio;
udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
– Con sentenza n. 5017/2018, depositata il 13 luglio 2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’ICI dovuta dalla contribuente per l’anno 2007.
1.1 -A fondamento del decisum , il giudice del gravame ha rilevato che:
-il motivo di appello proposto dall’Ente, – che involgeva la nullità del giudizio di primo grado per omessa comunicazione dell’avviso di udienza, – poteva ritenersi superato «per espressa rinuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in sede dibattimentale»;
come già rilevato dal giudice di prime cure, e secondo dicta della giurisprudenza di legittimità, «gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale anteriori al 1° gennaio 2000, in quanto dotati di immediata efficacia pure se non comunicati o notificati al contribuente, consentono il recupero della maggiore imposta eventualmente dovuta.»;
non poteva, però, convenirsi con le conclusioni cui il primo giudice era pervenuto in ordine alla rideterminazione della rendita catastale, sulla base di un valore delle unità immobiliari di € 1.736.000,00 (difforme da quello attribuito dall’Agenzia, in sede di classamento, e pari ad € 3.321.810,50), -in quanto, così pronunciando, la Commissione tributaria provinciale aveva «inciso su un potere riservato all’Agenzia del territorio, la quale è l’unica legittimata passiva e che non è stata chiamata in giudizio.».
– RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo, ed ha depositato memoria.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso viene alla cognizione della Corte su ordinanza interlocutoria del 21 ottobre 2022 con la quale è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo ai fini della verifica della eventuale definizione agevolata del ricorso , tenuto conto dell’istanza di sospensione depositata dalla contribuente il 7 settembre 2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Come anticipato, la ricorrente ha presentato istanza di sospensione in relazione alle diposizioni di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 5, che, come rilevato nella citata ordinanza interlocutoria, «nel quadro della disciplina relativa alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, … prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7.» (comma 10); nonché che «Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.» (comma 15).
1.1 – La ricorrente, quindi, ha depositato:
una domanda di adesione alla definizione agevolata redatta (in forma libera e) senz’alcuna indicazione dell’atto deliberativo riferibile al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE;
-copia di un modello F24 di versamento della somma di € 2.844,00 in favore del RAGIONE_SOCIALE (per il codice tributo 3940);
copia della trasmissione di detta documentazione effettuata a mezzo Pec al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
1.2 -Difettano, però, i presupposti per poter ritenere legittimamente definita la controversia in contestazione.
Non risulta, difatti, che detto RAGIONE_SOCIALE abbia adottato atti deliberativi di recepimento delle disposizioni sulla definizione agevolata di cui alla l. 31 agosto 2022, n. 130, art. 15, comma 15, cit.; né dell’esistenza di una siffatta deliberazione, e di un conseguente regolamento attuativo, la parte ha dato conto (per il rilievo che l’obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi v. Cass., 18 febbraio 2020, n. 3997; Cass., 12 febbraio 2015, n. 2737; Cass., 20 luglio 2007, n. 16089).
Come, poi, la Corte ha avuto modo di rilevare -in sintonia, del resto, con le numerose disposizioni di legge recanti volta a volta disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie (v. l’art. 13, l. 27 dicembre 2002, n. 289 ; l’ art. 6, comma 16, d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018; l’ art. 11, comma 1bis , d.l. n. 50 del 2017, conv. in l. n. 96 del 2017; l’ art. 1, comma 205, l. n. 197 del 2022) -la disposizione di cui all’art. 5, comma 15, cit., va interpretata nel «senso della affermazione – non esclusione – dell’autonomia in materia dei Comuni, secondo quanto stabilito in linea generale, e seppure entro il perimetro delle prescrizioni statuali in materia di federalismo fiscale e di coordinamento del sistema tributario nazionale, dagli artt. 117 e 119 Cost.. Sicché alle competenze (tariffarie-regolamentari, accertative, riscossive) attribuite ai Comuni in ordine ai tributi locali più armonicamente si associa la potestà (non l’obbligo) di valutare l’estensione ad essi (più esattamente, alle liti che li riguardano) del regime di definizione agevolata nella preminente e discrezionale valutazione, non ultimo, dell’impatto di tale estensione sul gettito atteso e sulle funzioni pubbliche locali che con esso si intendono perseguire e si sono programmate» (così Cass., 10 maggio 2023, n.
12720; v., altresì, Cass., 10 aprile 2024, n. 9665; Cass., 22 maggio 2023, n. 14101).
-Tanto premesso, a i sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, c. 1, lett. b ), deducendo, in sintesi, che, – venendo in considerazione una nullità rilevabile di ufficio e, così, sottratta alla disponibilità delle parti, – il giudice del gravame avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 59, cit., in rel azione al motivo di appello spiegato da controparte, cui essa esponente aveva sostanzialmente aderito e che involgeva, per l’appunto, la nullità della sentenza impugnata per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione del ricorso (in pubblica udienza; d.lgs. n. 546 del 1992, art. 31).
-Il motivo di ricorso è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.
3.1 -La disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b ), dalla ricorrente evocata, – ed alla cui stregua la rimessione della causa al giudice di primo grado deve essere disposta dalla Commissione tributaria regionale «quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato», -secondo un consolidato, e risalente, orientamento interpretativo della Corte, deve essere interpretata nel quadro della tassatività delle ipotesi di rimessione previste da detta disposizione (sul carattere tassativo delle fattispecie processuali contemplate dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 59, v., ex plurimis , Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 30 giugno 2010, n. 15530; Cass., 20 febbraio 2001, n. 2455) e, dunque, nel senso che, al pari di quanto previsto dall’art. 354 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio si verifica solo quando il processo non si sia efficacemente svolto, per non avervi partecipato, o
per non essere stati messi in grado di parteciparvi, tutti i legittimi contraddittori (v. Cass., 9 luglio 2020, n. 14565; Cass., 19 marzo 2008, n. 7342; Cass., 30 agosto 2006, n. 18824).
O gni altra ipotesi di nullità, riconducibile all’esercizio del diritto di difesa ovvero allo svolgimento del contraddittorio tra le parti, – così come nel caso di omessa fissazione dell’udienza di trattazione (Cass., 9 novembre 2021, n. 32593) ovvero di trattazione, con rito camerale, a fronte di richiesta di discussione in pubblica udienza (Cass., 24 luglio 2018, n. 19579; Cass., 16 febbraio 2010, n. 3559), – diversamente impone al giudice del gravame di decidere nel merito in quanto l’appello costituisce, anche nel processo tributario, un gravame generale a carattere sostitutivo che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi e decidere sul merito della controversia.
-Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1quater ).
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso;
-condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
-ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proposto ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME