Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21876 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21876 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso nr. 10256-2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente-
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore;
-intimato- avverso la sentenza n. 5984/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO, depositata il 25/10/2023;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/6/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Lido RAGIONE_SOCIALE di NOME RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato a nove motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello incidentale proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 1020/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, in parziale accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal Comune di Gaeta per la tassazione rifiuti (TARES -TARI), relativa al periodo di imposta 2013 -2017;
il Comune è rimasto intimato;
p arte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato al Comune di Gaeta, per via telematica, ad indirizzo PEC, di cui non è indicato, nella relata di notifica, l’inserimento in pubblico elenco;
1.2. ai sensi dell’art. 3bis , comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica»; l’art. 16ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17
dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»;
1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art. 16ter , al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3bis , comma 5, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018);
1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
P.Q.M.
La Corte ordina il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione al Comune di Gaeta, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da