Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6989 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6989 Anno 2023
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2023
ORDINANZA Jt4 i e NOME o NOME
sul ricorso 15934-2013 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDICOGNOME, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE legale rappresentante p.t., elett.te dom.ta in PALERMO, alla INDICOGNOME, presso lo studio del RAG. NOME COGNOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 253/24/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIANA, depositata il 17/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; impugnò, innanzi alla C.T.P. provvide, nei propri confronti, a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relative all’anno di imposta 2005, a fronte
Rilevato che la csc RAGIONE_SOCIALE di Palermo, l’avviso di accertamento con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato;
che la RAGIONE_SOCIALE.T.P., con sentenza n. 442/1/11, accolse parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di rcarico da considerare, ai fini della ricostruzione del reddito della contribuente, nella aliquota del 20%; che avverso tale decisione, tanto la contribuente, quanto l’RAGIONE_SOCIALE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla RAGIONE_SOCIALE.T.R. della RAGIONE_SOCIALE Siciliana la quale, con sentenza n. 253/21/12, depositata il 17.12.2012, in accoglimento del gravame principale e con assorbimento di quello incidentale’ annullò l’avviso di accertamento impugnato, osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che (a) la percentuale di ricarico nella misura del 36%, come determinata dall’Ufficio, non aveva rappresentato oggetto di doglianza (con conseguenl:e vizio di ultrapetizione in parte qua, ad opera della C.T.P., con specifico riferimento alla sua rideterminazione della minore aliquota del 20%) e che (b) nelle proprie valutazioni concernenti le rimanenze finali di magazzino, l’Ufficio non aveva tenuto conto “anche delle campagne promozionali, degli abbuoni e degli sconto d’uso che, nel campo dell’abbigliamento, normalmente vengono praticati in due periodi dell’anno”, voci che avrebbero “senz’altro portato alla determinazione di un diverso importo”;
RAGIONE_SOCIALE
che avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata la RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che in via preliminare, stante la mancata costituzione della parte intimata, va dichiarata la nullità della notifica del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio di legittimità;
che dall’esame della cartolina di ritorno della notifica eseguita a mezzo posta, non è anzitutto chiaro se la consegna avvenne a mani del destinatario – coincidente con il difensore domiciliatario, costituito in secondo grado per la società contribuente (cfr. cartolina di ritorno versata in atti dlall’RAGIONE_SOCIALE) ovvero di soggetto da questi delegato, da un lato essendo stata sbarrata la casella in corrispondenza della voce “destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)” e, dall’altro, essendo stata riportata una firma in calce alla dicitura “Delegato dal comandante del corpo e reparto”;
che, volendo valorizzare tale ultimo elemento, anche per effetto della successiva indicazione fornita dall’agente postale, circa l’avvenuto inoltro, al destinatario, della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN), secondo quanto prescritto dall’art. 7, comma 6, della I. n. 890 del 1982, vigente ratione temporis, osserva in ogni caso il Collegio come sulla medesima cartolina di ritorno non è stato annotato il numero della raccomandata con cui l’agente postale ha poi provveduto a siffatta comunicazione, essendo ivi indicata solo la data di spedizione della CAN (19.6.2013);
che in proposito questa Corte ha chiarito che, se in tal caso, ai fini del rituale perfezionamento della notifica, non è richiesto anche il deposito della ricevuta di spedizione di detta raccomandata, cionondimeno occorre (ed è sufficiente) che nel
RAGIONE_SOCIALE
corpo dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’atto da notificare sia dato conto dell’avvenuta spedizione della CAN e del suo numero (arg. da Cass., 12.7.2018, n. 18472, Rv. 649863-01);
che, per effetto di quanto precede, la causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, dovendosi ordinare, ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. civ., la rinotifica del ricorso per cassazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Letto l’art. 291, comma 1, cod. proc. civ. dichiara la nullità della notifica del ricorso e ne dispone la rinnovazione entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 22.3.2022.