Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14413 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14413 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 12376/2023 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate;
-intimata – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia n.3535/29/2022 depositata in data 22/12/2022, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 febbraio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, n.3535/29/2022 depositata in data 22/12/2022 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n.1341/3/2016 con la quale veniva parzialmente accolto il ricorso introduttivo avente ad oggetto l’atto di recupero del credito IVA della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione relativo agli anni di imposta 2006-7, oltre interessi e sanzioni ex art.27, comma 18, d.l. n.185/2008, per contestata indebita compensazione.
Il giudice di prime cure confermava la debenza dell’IVA facendo venir meno gli interessi e le sanzioni irrogate. Nel giudizio d’appello la società non si costituiva e la CTR stabiliva che, contrariamente alle sanzioni, gli interessi richiesti con l’atto di recupero erano dovuti.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidato ad un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
Ai sensi dell’art.330, comma 1, cod. proc. civ., se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata,
l’impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti, si notifica, ai sensi dell’articolo 170 del codice, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.
Inoltre, continua il terzo comma, quando manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti del codice.
Nella fattispecie, la notifica del ricorso è stata indirizzata direttamente alla sede della società, rimasta contumace in appello, e alla residenza del legale rappresentante, ma non al domicilio eletto per il giudizio in primo grado che, si apprende dalla intestazione della sentenza, è stato COGNOME NOME, con domicilio in INDIRIZZO, Taranto.
Orbene, da un lato la notifica la notifica a COGNOME NOME non è stata a lui indirizzata, si legge nell’avviso di ricevimento e nella stessa accettazione della raccomandata, n.q. di legale rappresentante della società e, dall’altro, la notifica presso la sede legale della società non è andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e non risulta essere stata adottata la procedura dell’art.143 cod. proc. civ..
La notifica va conclusivamente dichiarata nulla, in difetto di costituzione della parte, e dev ‘ esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.. La ricorrente, in tale adempimento, verificherà anche la procura rilasciata dalla società in primo grado, per controllare se sia stata espressamente conferita per tutti i gradi di giudizio al difensore domiciliatario in primo grado o se l’elezione di domicilio contenuta nella procura spieghi i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita (Cass. n. 11485 del 2018; Cass. n. 16952 del 2006; Cass. n. 6947 del 1995; Cass. n. 4780 del 1989),
in quanto, nel primo caso, il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione va compiuto al domicilio eletto.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei confronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 120 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2025