Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30614 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30614 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2025
Oggetto: Ires 2008/9 -Nullità notifica ricorso per cassazione -Rinotifica -Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21589/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
-intimata – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, n. 128/05/2021, depositata in data 12 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Finanziaria notificava alla società RAGIONE_SOCIALE l’atto n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il recupero del credito d’imposta, per gli anni 2008 e 2009, per l’incremento occupazionale nelle aree svantaggiate ex art. 2, commi 539548, legge n. 244/2007, per l’importo di euro 5.578,57, a seguito dell’indebito utilizzo dello stesso in
compensazione nel periodo 20082012. L’Ufficio motivava il recupero sull’assunto dell’omesso invio RAGIONE_SOCIALE comunicazione C/IAL entro il prescritto termine del 31/03/2009.
La Commissione tributaria provinciale di Ragusa, adita dalla contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso e riduceva la pretesa creditoria dell’RAGIONE_SOCIALE finanziaria ad euro 586,57.
L’RAGIONE_SOCIALE interponeva gravame, deducendo che il giudice di primo grado aveva ridotto la somma da recuperare ritenendo erroneamente che l’Ufficio avesse riconosciuto alla ricorrente, per l’anno 2009, un credito pari ad euro 4.992,00.
La contribuente resisteva con appello incidentale, reiterando le censure relative a vizi procedurali già sollevate in primo grado, ossia: a) inesistenza giuridica RAGIONE_SOCIALE notificazione degli atti di recupero impugnati; b) lesione del diritto al contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo; c) assenza di un PVC o di un verbale in contraddittorio; d) mancato rispetto del termine di 60 giorni per l’emanazione dell’atto; e) mancata comunicazione di avvio RAGIONE_SOCIALE verifica/controllo; f) difetto di motivazione.
La CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ritenuta assorbita ogni altra censura, accoglieva il secondo motivo dell’appello incidentale inerente al difetto del contraddittorio procedimentale, rigettava l’appello principale ed annullava gli atti impugnati in primo grado.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE CTR ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
La società contribuente è rimasta intimata.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 24/10/2025.
Considerato che:
Va, preliminarmente, dichiarata la nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso per cassazione, in quanto eseguita a NOME -che dall’intestazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata risulta essere legale
rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -senza l’indicazione di tale qualità nel corpo del ricorso.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE stessa in applicazione dell’art. 145, primo comma, secondo periodo, c.p.c., l’atto notificando deve indicare, a pena di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica, la qualità di rappresentante RAGIONE_SOCIALE persona giuridica, essendo irrilevante che tale indicazione sia eventualmente contenuta nella relata di notifica o nel plico, come si desume dal dato letterale RAGIONE_SOCIALE predetta norma (Cass. 08/07/2015, n. 14230; Cass. 07/09/2021, n. 24061; Cass. 16/04/2024, n. 10294).
Nel caso di specie, nel ricorso per cassazione non è mai indicata la qualità, rivestita dal COGNOME, di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE società resistente, pur essendo stata allo stesso indirizzata la notifica.
Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinata la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso per cassazione alla RAGIONE_SOCIALE, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME