Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14717 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso per procura in atti dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo pec .
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliate in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che l e rappresenta e difende.
-controricorrenti- avverso la sentenza n.4842/22 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’otto maggio 2024 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Tributi-cartella-notifica-
nella controversia originata dall’impugnazione da parte d i NOME COGNOME di quattro atti di pignoramento presso terzi e RAGIONE_SOCIALE due cartelle presupposte, relative a imposte per l’anno 2006 e per addizionale IRPEF 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe , rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo.
In particolare, per quello che ancora qui rileva il Giudice di appello riteneva che il procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALE due cartelle si fosse perfezionato essendo mera irregolarità formale la circostanza che l’avviso con i quali i plichi erano stati restit uiti al mittente non recasse le ragioni per le quali non era stato possibile consegnare le comunicazioni di avvenuto deposito.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo, cui resistono con unico controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Comunicata proposta di definizione accelerata ex art.380 bis cod.proc.civ. il ricorrente, a mezzo di difensore munito di nuova procura, ha chiesto la decisione del ricorso che, pertanto, è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la parte privata ha depositato memoria.
Considerato che:
1.con unico articolato motivo -rubricato: violazione del principio di preferenzialità RAGIONE_SOCIALE modalità di notifica e dei potenziali soggetti consegnatari rilevabile dagli artt.137 ss c.p.c. e dall’art.156 c.p.c. in combinato disposto con l’art.26 del d.P.R. 602/73 SS.MM.II e con l’art.60 d.P.R. 600/72 SS.MM.II. e con l’art.23 dell’allegato A alla delibera AG.COM. n.385713/Cons del 20.06.2013 (regolamento postale) in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. – necessità di individuazione e attestazione dello specifico motivo di mancato recapito della
raccomandata informativa dell’avvenuto deposito dell’atto alla casa comunale (art.23 regolam. Postale)-esigenza di verificabilità ex post dell’effettiva esecuzione dell’attività notificatoria dell’agente postale e della sua correttezza- nullità della notifica in caso di impossibilità di verifica ex post della correttezza dell’attività notificatoria -necessità di prova dell’effettivo accesso presso l’indirizzo di residenza del destinatario e della effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALE ricerche di un consegnatario-omessa annotazione del concreto motivo del mancato recapito-carenza di prova della correttezza del tentativo di consegna della raccomandata informativaprevalenza della tutela della conoscibilità dell’atto destinato al contribuente -nullità RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle in oggetto-illegittimità della sentenza impugnatail ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. considerato mera irregolarità formale, e non mancanza di un requisito fondamentale indispensabile per il raggiungimento dello scopo, l’omissione da parte dell’agente postale dell’attestazione del concreto motivo per il quale la raccomandata informativa (cd. CAD) non fosse stata consegnata presso l’indirizzo del destinatario ma fosse stata restituita al mittente. Secondo la prospettazione difensiva tale omissione comportava la nullità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle siccome mancante la prova della correttezza dell’attività notificatoria dell’agente postale.
1.1 La censura è fondata. Questa Corte a sezioni unite, con sentenza n.10012 del 15 aprile 2021, ha statuito il principio secondo cui:<>. Secondo le Sezioni unite la sottesa ratio legis è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parit à̀ RAGIONE_SOCIALE parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilit à̀ di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali). Solo in questi termini può trovarsi quel punto di equilibrio tra le esigenze del notificante e quelle del notificatario, peraltro trattandosi di un onere probatorio processuale tutt’affatto vessatorio e problematico, consistendo nel deposito di un atto facilmente acquisibile da parte del soggetto attivo del subprocedimento e, peraltro, solo dall’esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, (se del caso) anche il giudice di legittimit à , pu ò desumere la “sorte” della spedizione della “raccomandata informativa”, quindi, in ultima analisi, esprimere un ragionevole e fondato- giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno “legale” (intesa come facolt à di conoscere l’avviso spedito e quindi tramite lo stesso l’atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. (cfr., in motivazione, Cass. Sez. U. n. 10012/2021 cit.).
In continuità di tali principi si è, quindi, statuito che <> (v. Cass. n.8895 del 18 marzo 2022).
1.2 Nel caso in esame, il Giudice di appello, pur enunciando proprio tale precedente giurisprudenziale, non ne ha, poi, fatto corretta applicazione incorrendo nella denunciata violazione di legge.
E’, infatti, incontestato, per averlo accertato in fatto lo stesso Giudice di appello che l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (cd.CAD), rispedita al mittente per mancata consegna, non conteneva, contrariamente a quanto previsto dal l’art.23 del regolamento postale, la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze di fatto che avevano impedito la consegna al destinatario e, quindi, determinato la restituzione al mittente.
Ciò impedisce, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., la formazione della presunzione di conoscenza dell’atto ex art. 1335 cod.civ., e conseguenzialmente la declaratoria di nullità della notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle oggetto di giudizio.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione della controversia nel merito con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.
Le spese dei gradi di merito, atteso il recente formarsi dell’orientamento giurisprudenziale, vanno integralmente compensate tra le parti, mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo vanno poste a carico solidale RAGIONE_SOCIALE controricorrenti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.
Condanna le controricorrenti, in solido, alla refusione in favore del ricorrente RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in complessivi euro 7.600,00 oltre euro 200 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.
Così deciso, in Roma, il giorno 8 maggio 2024.