Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10761 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10761 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
CARTELLE PAGAMENTO ICI NULLITA ‘ NOTIFICA APPELLO CAUSE RIUNITE SANATORIA – sul ricorso iscritto al n. 24606/2020 del ruolo generale, proposto
DA
NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Canicattì, il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE), elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Agrigento, alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA –
per la cassazione della sentenza n. 7470/12/2019 della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, depositata il 17 dicembre 2019, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 7 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è la pretesa di cui alla cartella di pagamento ed all’avviso di accertamento indicati in atti con cui l’agente della riscossione della RAGIONE_SOCIALE chiedeva a NOME COGNOME il pagamento della somma di 493,90 € a titolo di ICI relativa all’anno di imposta 2008, nonchè dell’importo di 922,85 € sempre per la medesima imposta ed anno di riferimento;
con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ed implicitamente rigettava l’altro, distinto e riunito, appello proposto (limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio) dal contribuente contro la sentenza n. 562/1/2017 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, osservando che il ricorso di primo grado doveva considerarsi non tempestivo, in quanto avanzato in data 15 gennaio 2016, a fronte della notifica della cartella eseguita il 13 settembre 2015 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con ricorso notificato tramite posta elettronica certificata il 18 settembre 2020, formulando quattro motivi di impugnazione e successivamente, in data 23 novembre 2023, depositando memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ.;
RAGIONE_SOCIALE è restata intimata;
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., «la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., artt. 100 e 324 cod. proc. civ. e art. 112 cod. proc. civ. » (v. pagina n. 3 del ricorso) , assumendo che la Commissione regionale aveva « omesso di specificare le ragioni che hanno condotto lo stesso giudice a ribaltare l’esito del primo giudizio con il quale il AVV_NOTAIO di prime cure, aveva accolto implicitamente tutte le doglianze avanzate dal contribuente (v. pagina n. 5 del ricorso)», rigettando implicitamente la richiesta di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 eccepita da RAGIONE_SOCIALE, così annullando -a dire dell’istante -la cartella di pagamento, l’avviso di accertamento ed il ruolo, con conseguente giudicato interno su dette questioni, ponendo altresì in rilievo il difetto di interesse di RAGIONE_SOCIALE all’impugnazione, essendo stati annullati gli atti prodromici posti a base dell’iscrizione a ruolo;
2. con la seconda doglianza il contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la «violazione o falsa applicazione art. 2697 cod. civ., artt. 101, 112 e 113 cod. proc. civ., artt. 3 e 4, comma 3, L. 890/82, artt. 24 e 111 Cost. e art. 118 disp. cod. proc. civ.» (v. pagina n. 6 del ricorso), sostenendo di aver avuto conoscenza dell’appello proposto dall’agente della riscossione solo attraverso il rilascio di copia della sentenza qui impugnata, lamentando, in particolare, che la documentazione prodotta dalla controparte ed in particolare l’avviso di ricevimento della notifica dell’appello fosse sprovvista delle necessarie formalità che l’agente postale avrebbe dovuto compiere, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., e cioè il tentativo di notifica, l’accertamento della temporanea assenza del destinatario, nonchè delle altre persone abilitate a ricevere il plico, la sottoscrizione dell’agente postale, il timbro datario dell’ufficio postale, con la conseguenza che il AVV_NOTAIO regionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dal concessionario;
con la terza ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148, 156 e 160 cod. proc. civ., art. 2697 cod. civ., art. 26 DPR n. 602/73 e art. 60 DPR n. 600/73» (v. pagina n. 7 del ricorso), ponendo in rilievo che erroneamente il AVV_NOTAIO di appello aveva ritenuto il ricorso di primo grado tardivo, non indicando gli elementi in base ai quali aveva fondato il proprio convincimento, giacchè nell’atto impugnato mancava la data di sua notifica, per cui il termine di impugnazione non poteva decorrere;
con la quarta censura, il ricorrente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la «violazione o falsa applicazione art. 36 D. Lgs n. 546 del 1992, 2697 cod. civ e 112 cod. proc. civ. » (v. pagina n. 10 del ricorso), rimproverando al AVV_NOTAIO d’appello di non aver indicato gli elementi da cui aveva tratto il convincimento circa l’eseguita notifica dell’atto impugnato, sovvertendo la prima decisione tramite l’affermazione della « certezza della data dell’avvenuta notificazione dell’atto impugnato in maniera apodittica » (v. pagina n. 10 del ricorso);
il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni, non senza aver prima dichiarato l’inammissibilità della censura sollevata dal ricorrente con la memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ., con cui è stata dedotta la «violazione o falsa applicazione artt. 12 e 18 D.Lgs. 546/1992, artt. 81, 83, 101, 115 cod. proc. civ. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. » (v. pagina n. 1 della citata memoria) , sul rilievo della mancata produzione in giudizio della procura alla lite del «difensore tecnico» (così a pagina n. 2 della memoria) costituito per RAGIONE_SOCIALE;
5.1. la rilevabilità d’ufficio della suindicata questione, difatti, non esime dalla necessità che i relativi presupposti di fatto debbano essere allegati, a pena di inammissibilità, dal ricorrente nel ricorso stesso, senza che sia, pertanto, possibile adempiere tale onere provvedendo all’indicazione dei suddetti presupposti nella memoria
prevista dall’art. 380bis. 1. cod. proc. civ. (cfr. sul principio Cass., Sez. III, 3 luglio 2009, n. 15635),
5.2. nella specie, nel ricorso per cassazione non v’è stata alcuna deduzione del difetto di ius postulandi della ricorrente, né emerge dalla sentenza impugnata, dovendo a tal proposito ricordarsi che scopo della memoria di cui all’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. è esclusivamente quello di illustrare gli argomenti svolti nel ricorso introduttivo e di replicare al controricorso, per cui come chiarito da questa Corte «Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (ndr. ed analogamente con quelle dell’art. 380bis .1.), possono essere sollevate questioni nuove rilevabili d’ufficio a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso» (così Cass., Sez. III, 3 luglio 2019, n. 15635, che richiama Cass., Sez. L. 26 giugno 2006, n. 14710 e Cass., Sez. L., 26 aprile 2005, n. 8662), essendosi a tal proposito precisato che la rilevabilità officiosa va intesa come «’rilevabilità in base ai soli atti interni”, mentre la deduzione, mediante memoria, di questioni rilevabili d’ufficio, in tanto è consentita, in quanto il rilievo officioso sia già autonomamente possibile a prescindere dalla memoria) » (così Cass., Sez. L., 26 aprile 2005, n. 8662, che richiama Cass., Sez. II, 3 aprile 2003, n. 5148 e Cass., Sez. III, 18 luglio 2002, n. 10410);
non ha fondamento il primo motivo di ricorso, basato sulla dedotta omessa pronuncia sulle eccezioni proposte e sul giudicato interno derivante dall’annullamento della cartella di pagamento, nonché del presupposto avviso di accertamento e del ruolo;
6.1. le ragioni dell’accoglimento dell’appello sono state basate sul rilievo della tardività del ricorso, ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, considerando l’atto impugnato essere stato notificato il 13 settembre 2015 ed il ricorso in data 15 gennaio 2016;
6.2. detto accertamento, derivato da uno specifico motivo di appello, ha coinvolto la preliminare e dirimente questione dell’inammissibilità del ricorso originario, sovvertendo l’implicita valutazione (di ammissibilità del ricorso) operata dal primo AVV_NOTAIO, così definendo la sorte del giudizio sul piano processuale e pregiudiziale, con evidente valore assorbente rispetto alle questioni di merito che erano state decise dalla Commissione provinciale;
6.3. la natura preliminare della questione su cui ha statuito la Commissione regionale ha così reso superflua ogni indagine sul merito della vicenda ed ha travolto la decisione del AVV_NOTAIO di prima istanza, per cui risulta inconferente il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ, avendo il AVV_NOTAIO a quo deciso sul motivo d’appello che poneva in discussione anche la decisione appellata con valore -lo si ripete assorbente rispetto ai temi riguardanti il merito della controversia esaminati dal primo AVV_NOTAIO, i quali sono restati del tutto superati dalla suddetta pronuncia, per cui nessun giudicato interno può essere utilmente essere invocato;
anche il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto;
7.1. dal contenuto della censura risulta che il ricorso in appello veniva notificato tramite servizio postale per compiuta giacenza ed il contribuente lamenta che «l’avviso di ricevimento prodotto risulta essere privo delle necessarie attività svolte dall’agente postale, il tentativo di notifica, l’accertamento della temporanea assenza del destinatario, l’accertamento delle altre persone abilitate a ricevere il plico, la sottoscrizione dell’agente postale, il timbro datario dell’Ufficio postale, la modalità di formazione della cd. ‘compiuta giacenza’» (così a pagina n. 7 del ricorso), assumendo sul punto «l’invalidità insanabile della procedura notificatoria adottata», citando al riguardo le pronunce di questa Corte del 21 dicembre 2007, n. 27007 e del 16 luglio 2019 n. 18979;
7.2. in realtà, a prescindere da ogni altra considerazione, mentre il primo dei menzionati arresti ha qualificato le violazioni del
procedimento notificatorio come irregolarità della notifica, in termini più puntuali la seconda pronuncia ha ritenuto sussistente l’ipotesi di nullità della notifica dell’atto di appello nel caso in cui l’avviso di spedizione della raccomandata non risulti compilato dall’agente postale in nessuna parte e sia sprovvisto dalla sottoscrizione di quest’ultimo e del timbro postale, stabilendo che «In tema di notifica, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, alinea, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte costituzionale n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012; Cassazione 2017 n. 8433). Dall’avviso di ricevimento della raccomandata deve risultare compiutamente l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell’omessa consegna e, indi, la compiuta giacenza » (così Cass., Sez. VI/T., 16 luglio 2019, n. 18978);
7.3. in tale direzione si è dunque chiarito che « l’omissione di uno degli adempimenti di cui al predetto articolo 140 cod. proc. civ. rende la notifica nulla e non inesistente (in coerenza con la stretta limitazione delle ipotesi di inesistenza della notifica individuata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14916 del 20/07/2016); tale nullità resta sanata, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., se il destinatario abbia comunque regolarmente ricevuto la raccomandata informativa del deposito del piego nell’ufficio postale» (così, Cass., Sez. L., 4 dicembre 2019, n. 31724, che richiama Cass. 30 settembre 2016, n. 19522 e Cass. 30 dicembre 2016, n. 27479);
7.4. è stato infatti precisato che «L’inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege “, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3, 08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell’atto di appello)» (così Cass., Sez. III, 26 maggio 2023, n. 978);
7.5. nella specie, la notifica dell’appello, da quel che emerge dal ricorso in cui si dà atto della spedizione del gravame da parte di RAGIONE_SOCIALE tramite servizio postale, risulta eseguita ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (applicabile in sede di appello a mente dell’art. 61 del medesimo decreto), per cui ricorrono le suddette condizioni per ritenere, al più, nulla la suddetta notifica;
7.6. come sopra esposto e come risulta dalla sentenza impugnata, al giudizio di appello proposto dall’agente della riscossione è stato riunito quello avanzato contro la stessa sentenza dal contribuente;
7.7. va allora dato seguito al principio espresso da questa Corte secondo cui:
-« la portata del principio, fondato sull’autonomia dei giudizi riuniti, è stata già attenuata da questa Corte, nel caso della riunione di due procedimenti riguardanti lo stesso oggetto »;
-« in tali ipotesi, rileva con carattere assolutamente determinante, la circostanza che l’attività difensiva di ciascuna delle parti in causa non abbia sofferto un effettivo vulnus e si sia potuta svolgere liberamente su tutti i temi della controversia, non potendo darsi ingresso in senso contrario ad un inutile aggravio dell’attività difensiva»;
-è da escludere « la necessità di una nuova notifica di un atto difensivo in una delle controversie riunite, che avrebbe dato ingresso ad una dispersiva duplicazione degli oneri posti a carico delle parti, in omaggio al principio della ragionevole durata del processo (Cass. 15383/2011 in motivazione)»;
-una notificazione soltanto nulla deve ritenersi sanata in virtù del raggiungimento dello scopo », in modo da consentire la piena esplicazione del suo diritto di difesa (così Cass., Sez. III, 11 giugno 2012, n. 9440);
7.8. alla stregua di tale principio va, dunque, riconosciuto che la disposta riunione ha sortito l’effetto di ricomporre il contraddittorio, ponendo il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni dell’appello proposto dall’agenzia contro la stessa sentenza impugnata dal contribuente e, quindi, dell’attività processuale svolta dalla controparte nel giudizio riunito, così potendo difendersi nel merito. In siffatto contesto, una rinnovazione della notifica dell’appello al contribuente già presente nel processo riunito va considerata ipotesi eccedente il suo scopo, ben potendo il diritto il diritto di difesa essere assicurato con la mera richiesta di concessione di un termine a difesa, che non risulta essere stata avanzata, il che induce a ritenere che nessun concreto vulnus
all’esercizio del predetto di diritto sia stato effettivamente arrecato al ricorrente, come si desume anche dalla considerazione che nessuna lesione di tal genere è stata dedotta nel motivo in esame;
vanno complessivamente respinti anche il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, siccome connessi e relativi alla mancata esplicitazione degli elementi in base ai quali la Commissione ha ritenuto che la notifica della cartella fosse avvenuta in data 13 settembre 2015 e, quindi, tardivo il ricorso notificato il 15 gennaio 2016, così ribaltando l’implicita decisione del primo AVV_NOTAIO che aveva considerato, invece, ammissibile e dunque tempestivo il ricorso;
8.1. la terza doglianza presenta profili di inammissibilità sia perché la mancata rappresentazione dei motivi sui quali il giudice ha basato la propria decisione non è riconducibile all’art. 112 cod. proc. civ., che attiene ad un’omessa pronuncia (su una domanda e/o un’eccezione) o ad una pronuncia ultrapetita (rispetto alle domande e/o eccezioni non rilevabili di ufficio) e sia perché una chiara pronuncia vi è, in realtà, stata nel considerare eseguita la notifica il 13 settembre 2015;
8.1.2. altro profilo di inammissibilità attiene al difetto del requisito di autosufficienza del motivo, non essendo stato indicato in ricorso con quale modalità, tra quelle contemplate dall’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sia stata eseguita la notifica della cartella e non essendo stato riassunto o riportato il contenuto di tale notifica, come pure esigibile (cfr., tra le tante, Cass., Sez. T, 24 novembre 2022 e la giurisprudenza ivi citata);
8.1.3. solo tardivamente con la memoria ex art. 380bis .1. cod. proc. civ. e, quindi, ancora una volta in termini inammissibili, l’istante ha scansionato la ricevuta di consegna della notifica della cartella, che risulta in bianco, appena osservando sul punto -ad abudantiam -che ciò dimostra solo la notifica non era stata eseguita tramite messo o altro agente autorizzato, essendo la predetta scheda di notifica, precompilata a stampa ed allegata alla
cartella, funzionale all’ipotesi di notifica tramite la suddetta modalità ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ragion per cui era essenziale che l’istante precisasse la modalità con cui era stata effettuata la notifica, ben potendo l’agente utilizzare a tal fine il servizio postale diretto semplificato che non prevede alcuna relazione di notifica;
8.2. il quarto motivo pone la stessa questione della mancata esplicitazione delle ragioni della ritenuta sussistenza della notifica della cartella eseguita alla predetta data, questa volta sotto il profilo del vizio di motivazione, assumendo che la lapidaria statuizione del AVV_NOTAIO d’appello non consentirebbe di comprendere su quale dato probatorio abbia il proprio convincimento;
8.2.1. anche in tal caso, non ha giuridico senso il riferimento all’art. 112 cod. proc. civ, perché vi è stata espressa pronuncia, mentre resta preclusa la deduzione dell’asserito vizio sotto il profilo della insufficienza ed inadeguata motivazione;
8.2.3 questa Corte ha, difatti, precisato che «Pur dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (ndr. che ha sostituito la precedente versione in cui era prevista la deduzione del vizio di «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio») i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ», chiarendo che «tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai
sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» (così, Cass. n. 22598/2018, che richiama Cass. n. 7402/2017 e Cass. n. 11473/2022), mentre va esclusa (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis ) qualunque rilevanza al semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ;
8.2.4. nel caso la motivazione si è estrinsecata nell’affermazione di un dato puntuale (notifica avvenuta in data 13 settembre 2015) e chiaro, a fronte del quale l’esigibile censura postulava la confutazione di tale statuizione, siccome errata, smentita o non risultante dai dati acquisiti al processo, prospettiva questa che non è stata coltivata dall’istante, che pure ha riferito che la cartella di pagamento sarebbe stata «notificata presumibilmente intorno al 23/10/2015», il che pure renderebbe intempestivo il ricorso notificato il 15 gennaio 2016;
per quanto sopra osservato, il ricorso va complessivamente rigettato; non vi è ragione di liquidare le spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata;
va, nondimeno, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.