Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4720 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4720 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/03/2026
Oggetto: Ricorso per cassazione ex art. 327 comma 2, c.p.c. -nullità notifica atto di appello -sufficienza -esclusione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10341/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3393/22/2015, depositata in data 12.6.2015, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della C.T.P. di Viterbo n. 128/1/2014, rigettava il ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale erano stati rettificati i ricavi dichiarati per l’anno 2004, sulla base
dello studio di settore SG69U, sentenza della quale era asseritamente venuta a conoscenza a seguito della notifica, in data 3.2.2016, della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
2 . L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
3 . È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del 19.11.2025.
La società ricorrente ha depositato tempestiva memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo strumento di impugnazione parte ricorrente deduce l’« inesistenza o nullità della notificazione dell’atto di appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. » per essere stati spediti i pieghi raccomandati diretti ai difensori ad indirizzi privi di ogni riferibilità ai destinatari e comunque diversi dal domicilio eletto risultante dal ricorso introduttivo e restato invariato nel corso del giudizio di primo grado ed in pendenza del termine per impugnare. Adduce, al riguardo, che la sede della società era in INDIRIZZO, INDIRIZZO e che i difensori avevano eletto domicilio presso lo stesso indirizzo, coincidente con la sede della società. L’avviso di ricevimento recante il numero di registro cronologico 92/14 era indirizzato a ‘AVV_NOTAIO. COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente dom. RAGIONE_SOCIALE‘, con attestazione di deposito del 20.7.2014 e attestazione di spedizione della C.A.D.; il secondo, recante il numero cronologico 93/14, recante quale destinatario ‘Rag. COGNOME NOME NOME, Bassano R. domiciliata soc. RAGIONE_SOCIALE‘, recava data di notifica del 18.7.2014 e firma illeggibile in corrispondenza della dicitura ‘firma del destinatario o della persona abilitata’. Nell’atto di appello, a pagina 1, l’RAGIONE_SOCIALE dichiarava di voler notificare il ricorso anche direttamente alla società nel domicilio fiscale di Viterbo, INDIRIZZO, il che non era avvenuto, nonchè al difensore NOME COGNOME sempre in INDIRIZZO e al rag. NOME COGNOME in INDIRIZZO INDIRIZZO. L’atto di appello era stato pertanto
notificato ad un indirizzo diverso dal domicilio eletto dai difensori e presso luoghi diversi dai domicili professionali dei destinatari, che erano situati in Roma, INDIRIZZO (Rag. NOME COGNOME) e in Viterbo, INDIRIZZO (entrambi i difensori). In definitiva, né la società, né i difensori erano stati posti in grado di conoscere l’atto di appello.
1.2. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
1.3. Innanzitutto, nel processo tributario, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 546/1992, le notificazioni si effettuano, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio. Nel caso di specie, la parte ricorrente in primo grado aveva eletto domicilio presso la sede legale e i difensori avevano eletto domicilio presso lo stesso indirizzo, coincidente con la sede legale.
1.4. La notifica presso un luogo diverso dal domicilio eletto dalla parte ovvero presso i procuratori costituiti, ma ad un indirizzo diverso dal domicilio eletto dagli stessi non integra inesistenza della notifica, ma mera nullità.
1.5. Questa Corte, con la sentenza a Sezioni Unite n. 14916/2016, ha infatti statuito che l’inesistenza della notifica, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, è configurabile nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli
esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
1.6. Tanto chiarito, per come risulta dall’avviso di ricevimento cronologico n. 93/2014, il plico raccomandato è stato indirizzato al difensore COGNOME NOME all’indirizzo di INDIRIZZO RomanoINDIRIZZO INDIRIZZO ed è stato firmato dal consegnatario in corrispondenza della dicitura ‘ firma del destinatario o della persona abilitata ‘, essendo irrilevante l’illeggibilità della firma (tra le altre, Cass. n. 30916/2022). Dunque, il plico è stato consegnato al difensore, sebbene in un luogo diverso dal domicilio eletto, con il che va escluso, nonostante la nullità della notifica, che la parte possa essersi trovata nell’impossibilità di avere conoscenza del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
1.7. Ed infatti, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva, nell’ipotesi in cui ricorra non l’inesistenza, ma la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, che fonda una presunzione “iuris tantum” di conoscenza del processo da parte dell’impugnante, grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare non solo la causa di tale nullità, ma anche di non aver avuto conoscenza del processo in conseguenza di quel vizio. A tal riguardo, questa Corte ha affermato che per poter proporre l’impugnazione tardiva di cui all’art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. la parte rimasta contumace è tenuta a dimostrare non solo la causa di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, ma anche il fatto che, a causa di quel vizio, essa non ha potuto acquisire conoscenza dell’atto e del conseguente processo. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione, qualora non venga fornita la prova della mancata conoscenza del processo a causa del dedotto vizio della notificazione
introduttiva del giudizio di appello, indirizzata all’effettivo difensore della parte, ma in un luogo diverso da quello corrispondente al domicilio eletto in primo grado, e ritirata da persona qualificatasi come collaboratore di studio (Cass. n. 20307 del 20/11/2012).
Il ricorso per cassazione è stato pertanto notificato oltre il termine semestrale dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui al secondo comma dell’art. 327 del codice di procedura civile.
A ciò consegue che i restanti motivi di ricorso – con i quali si denuncia: la violazione del combinato disposto degli articoli 1, comma 2 e 49, decreto legislativo n. 546/1992 e 116 c.p.c. (secondo motivo); la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 e 111, commi 1 e 2 della Costituzione nonché degli articoli 3 e 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 e dell’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (terzo motivo) e la violazione e falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992 (quarto motivo) – sono inammissibili, in quanto la sentenza impugnata è passata in giudicato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME