Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7541 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7541 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 590/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec:
;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente e ricorrente incidentale condizionato- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. dell’Abruzzo n. 443/2021 depositata il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il AVV_NOTAIO che ha concluso come in atti. Udita l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente che ha concluso come in atti, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso e la declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato
Udito per l’Avvocatura dello Stato l’AVV_NOTAIO che ha concluso come in atti.
Fatti di causa.
La società di diritto belga RAGIONE_SOCIALE acquistò attrezzature aeroportuali situate in Italia da una società belga identificata in Italia e successivamente le concesse in locazione finanziaria a quest’ultima. In seguito, l’odierna ricorrente formulò istanza di rimborso del l’IVA corrisposta per l’acquisto delle attrezzature. L’Amministrazione finanziaria rigettò la richiesta. Avverso il provvedimento di diniego la società ha propose ricorso, che è stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara. Contro la pronuncia del giudice di primo grado la società ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha rigettato.
In particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che, sebbene non potesse sostenersi che la società avesse realizzato operazioni attive in Italia, tuttavia la stessa non avesse fornito alcuna prova in ordine
della effettività dell’operazione per la quale aveva chiesto il rimborso dell’IVA.
Avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, la quale ha depositato, altresì, controricorso incidentale condizionato.
Ragioni della decisione.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza, essendo stati ignorati dalla CTR che i requisiti alla base del rimborso, benché ritenuti non provati, erano pacifici in quanto non contestati, con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, essendo la stessa nasata sull’accoglimento di un’eccezione sollevata dall’Ufficio per la prima volta in secondo grado e, come tale, inammissibile in quanto nuova, stante la violazione dell’art. 57, co. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, per avere essa messo in discussione la spettanza del diritto al rimborso ancorchè il thema decidendum della controversia fosse rappresentato dalla corretta procedura utilizzabile per ottenere il rimborso, la cui spettanza doveva reputarsi pacifica, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso si censura la nullità della sentenza per vizio di motivazione cd. ‘perplessa’, dal momento che i giudici di secondo grado, prima hanno perimetrato il thema decidendum , successivamente l’hanno valicato in violazione degli artt. 132, co. 4, c.p.c., e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7ter, 7quater , 38bis2 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., avendo la CTR erroneamente escluso che la locazione finanziaria posta in essere dalla ricorrente in via principale verso altro soggetto di diritto belga fosse qualificabile come operazione attiva, come tale ostativa all’applicazione del rimborso alla stregua del citato art. 38bis.2.
Le parti hanno concordemente insistito per la trattazione congiunta del presente ricorso e del ricorso per cassazione recante il n. 23486/2021 R.G.
Non sussistono profili ostativi all’accoglimento dell’istanza, che postula, pertanto, il rinvio a nuovo ruolo dell’odierna causa per una ricalendarizzazione che ne consenta l’invocata trattazione congiunta.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per consentire che la trattazione congiunta fra l’odierno ricorso e il ricorso n. 23486/2021 R.G.
Così deciso in Roma, il 19/01/2024.