Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29219 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
NULLITA’ DELLA SENTENZA D’APPELLO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24861/2017 R.G. proposto da: NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO -ROMA n. 191/10/2012, depositata in data 3/10/2012; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 18 settembre 2024;
Rilevato che:
Con avviso di accertamento notificato in data 10/10/2007, l’Ufficio contestò a NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ) la mancata dichiarazione di una plusvalenza ritenuta tassabile ai sensi degli artt. 81 e 82 Tuir.
Non avendo avuto esito un tentativo di accertamento con adesione, il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Roma, che lo accolse.
L’Ufficio interpose appello, mentre il contribuente propose appello incidentale.
La RAGIONE_SOCIALE accolse l’appello dell’Ufficio senza che il contribuente abbia avuto l’avviso dell’udienza, dunque in assenza di contraddittorio.
Il contribuente, inoltre, non ebbe nemmeno la comunicazione di avvenuto deposito della sentenza, sicché egli è venuto a conoscenza della sentenza pronunciata ai suoi danni solo in seguito alla notifica, intervenuta in data 13/4/2017, di una intimazione di pagamento da parte dell’agente del la riscossione, emessa sulla base di due cartelle di pagamento asseritamente mai notificate.
Richiesti gli estratti di ruolo RAGIONE_SOCIALE cartelle, il contribuente è venuto a conoscenza che il titolo del debito tributario era costituito dalla sentenza d’appello a lui sfavorevole pronunciata nell’ambito del procedimento d’appello R.G. n. 5415/2011.
Avverso detta sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza per error in procedendo e violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa con riferimento al combinato disposto di cui all’art. 101 c.p.c., agli artt. 31, 61 e 37, d.lgs. n. 546 del 1992, e agli artt. 24 e 111 Cost., denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , il contribuente impugna per nullità la sentenza d’appello in quanto non gli era stato comunicato l’avviso di fissazione della pubblica udienza, sicché egli non era stato messo nelle condizioni di potere esercitare il suo diritto di difesa in giudizio.
Inoltre, al contribuente non era stato comunicato il dispositivo della sentenza d’appello, nonostante egli fosse regolarmente costituito.
Tali omissioni varrebbero a giustificare l’ammissibilità dell’odierno ricorso per cassazione, proposto oltre il termine lungo per impugnare. 1.1.Il ricorso è inammissibile.
Si deve, infatti, ribadire che nel processo tributario la nullità derivante dall’omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 cod. proc. civ. In mancanza, la sentenza acquista efficacia di giudicato e la nullità di essa
non può essere fatta valere nei giudizi di impugnazione degli ulteriori atti consequenziali emanati dall’erario sulla base della sentenza ormai passata in giudicato (Cass., sez. 5, Sentenza n. 6692 del 02/04/2015, Rv. 635199 – 01).
Nel caso di specie, non ricorrono le condizioni di cui all’art. 327 , comma 2 c.p.c. per ammettere un’impugnazione tardiva , essendosi il contribuente ritualmente costituito nel giudizio d’appello.
Né tantomeno può ritenersi che il termine lungo per impugnare non decorra nei confronti della parte che, pur costituita, non abbia avuto comunicazione del dispositivo della sentenza. Deve riaffermarsi, a tal proposito, il principio di diritto secondo il quale la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell ‘ omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Cass., sez. 5, Sentenza n. 5946 del 08/03/2017, Rv. 643241 – 01).
Nel giudizio tributario, inoltre, l’ammissibilità dell’impugnazione tardiva richiede l’ignoranza del processo,situazione che non si ravvisa nei confronti della parte costituita in giudizio (cass. N. 14746/2017; 9330/2017).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso .
Il mancato svolgimento, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, di attività difensiva in questa sede esime dal regolare le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre