Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18316 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21706/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE, -intimata- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA n. 4501/25/22 depositata il 18/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 4501/25/22 del 18/11/2022, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (di seguito CGT2) accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 159/01/20 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di quattro avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relative agli anni d’imposta 2014 -2017, concernenti operazioni oggettivamente inesistenti.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di AE, facendo riferimento alla società RAGIONE_SOCIALE, a cartelle di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 relative agli anni d’imposta 2014 e 2015, nonché alla detassazione concernente la legge cd. ‘Tremonti Ambiente’ .
Avverso la sentenza di appello COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
NOME si costituiva in giudizio al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente nullità della sentenza impugnata, atteso che la stessa, al di là della correttezza dell’intestazione, riguarda altro procedimento.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Come ampiamente dimostrato da parte ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, la sentenza impugnata riguarda effettivamente altra controversia, involgendo soggetti, atti impositivi e questioni di fatto e di diritto del tutto diverse da quelle affrontate in primo grado, con conseguente nullità della stessa.
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 12/06/2024.