Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19594 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19594 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 15465-2021, proposto da:
NOME , cf. CODICE_FISCALE, elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 3811/16/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 30.11.2020;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 28 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
l ‘RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME l’avviso d’accertamento , relativo a ll’anno d’imposta 20 10, con cui rideterminò con metodo sintetico
Accertamento –
Motivazione – Nullità
l’ imponibile nella misura di € 407.308,00 , richiedendo pertanto maggiori imposte.
La contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, denunciando l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, l’omessa sottoscrizione dell’atto imp ositivo da parte del capo dell’ufficio o di impiegato della carriera direttiva delegato, l’infondatezza nel merito RAGIONE_SOCIALE pretese erariali. La Commissione di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n. 7251/10/2019.
Investita dell’appello , la Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 3811/16/2020 ha rilevato che il giudice di primo grado, pur riconoscendo profili di nullità dell’atto impositiv o, tuttavia, senza altre spiegazioni, aveva rigettato il ricorso. Ha dunque dichiarato la nullità della sentenza di primo grado.
Per la cassazione della sentenza la contribuente ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Nell’adunanza camerale del 28 dicembre 2024 la causa è stata trattata e decisa.
Considerato che
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 59, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza d’appello si sarebbe limitata a dichiarare la nullità della pronuncia di primo grado, senza tuttavia esaminare il merito della controversia.
Il motivo è fondato.
Con l’atto d’appello la contribuente aveva chiesto la riforma della pronuncia della Commissione provinciale, sia eccependo la contraddittorietà della sentenza appellata, che in motivazione aveva riconosciuto un profilo di nullità dell’atto impositivo ma in dispositivo aveva rigettato il ricorso, sia ribadendo le ragioni d’impugnazione dell’avviso d’accertamento, tanto per vizi di validità dell’atto e dell’attività endoprocedimentale (mancata valida sottoscrizione dell’avviso d’accertamento, omessa instaurazione del contraddittorio), quanto sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALE ragioni di merito. Il giudice regionale ha dichiarato nulla la sentenza di primo grado, per il palese
contrasto tra motivazione e dispositivo, ma ha del tutto omesso di decidere la causa sulle questioni sollevate dalla contribuente.
Il giudice d’appello che dichiari la nullità della sentenza di primo grado, salvo che non si versi in uno dei motivi contemplati dall’art. 354 cod. proc. civ. -per i quali la causa va rimessa al primo giudice- deve deciderla nel merito (cfr. 7 novembre 2023, n. 30969).
Nel caso di specie la Corte regionale tributaria, dopo aver dichiarato la nullità della sentenza, ravvisando il contrasto tra motivazione e dispositivo, ha del tutto omesso di esaminare il merito della controversia, ciò a cui avrebbe dovuto conseguentemente provvedere.
Non rileva che la questione della nullità per contraddittorietà della sentenza di primo grado fosse stata più chiaramente evidenziata dall’RAGIONE_SOCIALE con l’appello incidentale , mentre la difesa della contribuente aveva insistito sulle ragioni già proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, poiché la critica rivolta dalla contribuente -atteso il dispositivo a sé sfavorevole- aveva in ogni caso investito nella sua interezza la pronuncia impugnata. Ciò che risulta assorbente è che la sentenza d’appello , dopo aver dichiarato nulla la sentenza del giudice provinciale, ha del tutto omesso di statuire sul merito della controversia, esaminando le censure riproposte dalla contribuente.
La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II Grado del Lazio, che in diversa composizione, oltre che statuire alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, provvederà ad esaminare la controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 28 febbraio 2024