Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13094 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 9152-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , cf CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –
Ricorrente e intimata
CONTRO
COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avv. NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, che dichiarano voler ricevere tutte le comunicazioni presso i rispettivi indirizzi pec e EMAIL, presso cui eleggono il proprio domicilio telematico –
Ricorrente incidentale e controricorrente
Avverso la sentenza n. 1076/01/2021 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Toscana, depositata il 5.10.2021;
udita la relazione della causa svolta nell’ adunanza camerale del 22 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO,
Rilevato che
Operaz. sogg. inesistenti
– Prova
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificò a COGNOME NOME l’avviso d’accertamento, con cui, relativamente a ll’anno d’imposta 201 3, recuperò l’iva indebitamente detratta dal contribuente, nella misura complessiva di € 474.099,00.
L’atto impositivo era fondato su elementi, raccolti in sede di verifica, da cui era emerso, secondo la prospettazione erariale, la messa in atto di un sistema fraudolento, finalizzato a generare l’indebit a detrazione di crediti iva mediante operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali erano coinvolte la RAGIONE_SOCIALE (successivamente denominata RAGIONE_SOCIALE), e la RAGIONE_SOCIALE
Relativamente alla prima RAGIONE_SOCIALE suddette società il COGNOME NOME era stato legale rappresentante, e successivamente era stato ritenuto amministratore di fatto; quanto alla seconda, era ancora nell’esercizio della carica rappresentativa. Le operazioni inesistenti coinvolgevano anche la RAGIONE_SOCIALE, anch’essa riconducibile alla famiglia COGNOME, operante nella coltivazione ed estrazione di inerti.
Nel contenzioso seguitone, avente ad oggetto sia la contestazione della inesistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, sia la sussistenza in capo al COGNOME NOME della qualifica di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Siena , reputando fondato l’atto impositivo emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 101/02/2019 rigettò le ragioni del contribuente.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della Toscana, adita dal contribuente soccombente, con sentenza n. 1076/01 /2021 ha ‘confermato’ la sentenza di primo grado, ed ha ‘condannato’ l’RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese del grado d’appello.
Il giudice regionale, dopo aver illustrato i fatti attinenti alla vicenda processuale, ha sviluppato una motivazione afferente a questioni ed a soggetti totalmente estranei alla controversia, così giungendo alla inconciliabile contraddittorietà di conferma della pronuncia di primo grado, favorevole all’RAGIONE_SOCIALE, ma di condanna del medesimo ufficio alle spese processuali.
L’Amministrazione finaRAGIONE_SOCIALEria ha censurato la sentenza ed ha chiesto la sua cassazione, affidandosi ad un unico motivo.
Parimenti, con autonomo ricorso, il COGNOME NOME ha chiesto la cassazione della decisione, articolando un solo motivo.
La causa è stata trattata e decisa all’esito dell’adunanza camerale del 22 novembre 2023.
Considerato che
Preliminarmente va rilevato che la decisione è stata impugnata da entrambe le parti. Poiché gli atti hanno assunto il medesimo numero di ruolo, il primo di essi ricevuto, quello dell’ufficio, va qualificato come ricorso principale, quello del contribuente come ricorso incidentale. Quest’ultimo ha anche resistito con controricorso al ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE.
Con l’unico motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha denunciato la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. La sentenza è affetta da carenza assoluta di motivazione per il contrasto insanabile tra la vicenda oggetto di controversia, riportata correttamente nella parte dedicata allo svolgimento del fatto, e le ragioni della decisione, attinenti a persone ed a fatti del tutto estranei al giudizio.
Anche il COGNOME, con l’unic o motivo di ricorso, ha denunciato l’inesistenza della sentenza , per violazione dell’art. 36, comma 2, nn. 4 e 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 112 e 132, secondo comma, nn. 4 e 5, nonché dell’art. 156, secondo comma, 161 cod. proc. civ., 24 e 111 Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c od. proc. civ.
Le censure RAGIONE_SOCIALE parti trovano accoglimento.
Come evideRAGIONE_SOCIALEto, la pronuncia impugnata ha dedicato le prime tre facciate alla vicenda processuale, con chiaro riferimento all’oggetto della controversia. Nella sezione dedicata invece ai motivi della decisione, ossia nelle ultime due pagine, ha trattato di questioni del tutto estranee, neppure afferenti alla tematica RAGIONE_SOCIALE operazioni inesistenti, bensì alle tariffe agevolate disciplinate dal D.M. 19 febbraio 2007, per installazione di impianto fotovoltaico.
Trattasi con palese evidenza di sentenza affetta da nullità radicale, per motivazione inconciliabile con le questioni proposte dall’appellante e totalmente estranee ai fatti di causa ed alla vicenda processuale.
La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, cui è demandato, in diversa
NUMERO_DOCUMENTO
composizione, oltre che la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, l’esame RAGIONE_SOCIALE ragioni d’appello.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Toscana, cui demanda, in diversa composizione, anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 22 novembre 2023