Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15619 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15619 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2025
OGGETTO: appello -violazione degli artt. 31 e 34 bis del decreto legislativo n. 546/92 -nullità della sentenza.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14988/2021 R.G. proposto da: LEGA NAVALE ITALIANA – DELEGAZIONE DI COGNOME (95003410784), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. NOME COGNOME del foro di Cosenza
-ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore ,
-resistente – avverso la sentenza n.4075/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. 03, depositata in data 13.12.2021, non notificata;
udita la relazione svolta all’ adunanza camerale del 15.4.2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.La LEGA NAVALE ITALIANA – DELEGAZIONE DI COGNOME impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Cosenza, n. 438/11/2020, che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno di
imposta 2011, mediante il quale erano state recuperate maggiori imposte a titolo di IRPEF, IRES e IRAP, oltre interessi e sanzioni. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato me ro atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla discussione in pubblica udienza. 3. E’ stata fissata l’ adunanza camerale del 15.4.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto al contraddittorio, per contraddittorietà dei verbali di causa; per contraddittorietà delle date di deposito del dispositivo e della sentenza; per la non veritiera attestazione della presenza del difensore della Lega Navale all’udienza del 6.12.2021 e per incompatibilità di uno dei componenti del collegio. Assume al riguardo che, fissata l’udienza del 6.12.2021 per la trattazione del gravame, aveva formalmente e tempestivamente richiesto la trattazione dell’udienza da remoto in data 1.12.2021, notificando la richiesta alla controparte. Senonché, apprendeva che la causa era invece stata trattata e decisa in data 6.12.2021, nonostante il Presidente del collegio avesse dato atto a verbale della sua richiesta e rinviato la causa al 28.2.2022, anche per incompatibilità di uno dei componenti del collegio. Inoltre, nel frontespizio della sentenza compariva la data del 13.12.2021, mentre nel P.T.T. risultava emessa lo stesso giorno 6.12.2021. Non era stata pertanto consentito al difensore né di ricusare uno dei componenti del collegio, né di svolgere le proprie difese.
2.Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per difetto di motivazione.
Il primo motivo, con il quale si denunciano svariati errores in procedendo , sussumibili nell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., che consente a questa Corte l’esame diretto degli atti processuali, è fondato.
3.Risulta infatti documentato dalla parte ricorrente che in data 1.12.2021 il difensore nominato ha tempestivamente richiesto la
trattazione della causa da remoto, ai sensi dell’art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92 e che tale istanza è stata comunicata alla controparte Agenzia delle Entrate.
4. Nel verbale dell’udienza del 6.12.2021, per quel che qui interessa, si legge quanto segue: ‘ Rilevato che un componente del collegio ha fatto parte del collegio di primo grado, rilevatane la incompatibilità, rilevato inoltre che è stata presentata istanza di trattazione da remoto, si rinvia la causa all’udienza del 28 febbraio 2022 .’
Senonché , il medesimo verbale prosegue, con l’attestazione che ‘ il collegamento da remoto si è svolto regolarmente ‘ e si conclude con ‘ Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e il collegio si ritira in Camera di Consiglio .’
Ed effettivamente lo stesso giorno 6.12.2021, veniva depositata la sentenza.
Pertanto, dopo che la causa era stata rinviata alla data del 28.2.2022, è stata disposta nei fatti un’anticipazione dell’udienza, in violazione sia dell’art. 31 del decreto legislativo n. 546/92 che dell’art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, il quale dispone che ‘ Nei casi di trattazione delle cause da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima dell’udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento’ .
4.Questa Corte ha più volte affermato che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata ” ( Cass. n. 14874/2021, Cass. n.
18279/2018; conformi Cass. sez. 6-5-, 29 gennaio 2016, n. 1786, Cass. sez. 65, 14 maggio 2013, n. 11487).’
Gli stessi principi devono trovare applicazione in caso di richiesta di celebrazione dell’udienza da remoto, ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 546/92, posto che, anche in questo caso, è prevista espressamente la comunicazione, almeno tre giorni prima dell’udienza, dell’ora e delle modalità di collegamento, a fine di garantire il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa.
4.1.Per completezza, va soggiunto che la sentenza è altresì affetta da nullità per essere stata la causa stata decisa da un collegio di cui, come rilevato dallo stesso Presidente del collegio di secondo grado a verbale, faceva parte un componente incompatibile per aver già fatto parte del collegio di primo grado.
5.La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, in quanto affetta da nullità, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Calabria, sezione distaccata di Cosenza, in diversa composizione, che provvederà alla fissazione di nuova udienza per la trattazione della controversia, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.
6. Il secondo motivo resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sez. distaccata di Cosenza, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15.4.2025.