Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4518  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7246/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  legale  rappresentante p.t. , rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO  e  dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla INDIRIZZO,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore ,  domiciliata ex  lege in  INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 558/2016 depositata il 01/02/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME sost. Procuratore Generale della Repubblica che ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi,  per  le  parti, l’AVV_NOTAIO  e  l’AVV_NOTAIO  dello AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO .
FATTI DI CAUSA
La contribuente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era destinataria di PVC in data 29 gennaio 2001, formato e notificato all’esito di verifica fiscale, da cui scaturivano avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001. Qui è in rilievo l’anno 2001, per il quale veniva contestata omessa dichiarazione di ricavi. La ripresa a tassazione era svolta con il sistema induttivo, in ragione della mancata dichiarazione dei corrispettivi e della svalutazione delle rimanenze di magazzino in assenza di inventario negli anni pregressi, tutti correttivi al ribasso della percentuale di ricarico, oltre ad acquisti senza fatture.
La società contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni, soprattutto sulla circostanza che fosse stato dato seguito per il 2001 al PVC redatto il 21 gennaio 2001, ma per il periodo di imposta 1998-2000. La sentenza di primo grado era confermata in appello, rigettando l’impugnazione dell’Ufficio, che ricorreva dunque per cassazione, ove le contestazioni di parte pubblica trovavano ragione, ritenendo tutti gli elementi di ripresa a tassazione (anche le contestazioni di acquisto sena fattura e la mancata redazione dell’inventario) ben presenti nell’avviso di accertamento.
Il  giudizio  era  riassunto  dalla  contribuente,  intimata  restando  la parte  pubblica,  e  sfociava  nella  riforma  della  sentenza  di  primo grado,  con  rigetto delle doglianze  della parte contribuente  e conferma dell’impianto accertativo.
Avverso questa sentenza ricorre la parte contribuente, affidandosi a cinque mezzi, mentre l’Avvocatura generale dello AVV_NOTAIO si è riservata
di  spiegare difese  in pubblica  udienza, in  prossimità della quale il sost. Procuratore Generale, in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria in forma di memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte contribuente ha successivamente depositato memoria nei termini, ad illustrazione delle proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, lamentando nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 35, 36, 37, 61 e 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992, Nonché degli articoli 131 e 276 del codice di procedura civile. Nella sostanza si lamenta non sia dato comprendere la composizione del collegio che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è intestata ad un collegio diverso da quello che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è redatta da un relatore diverso rispetto al giudice che era tale all’udienza di discussione, senza che la sostituzione risulti da alcun verbale o provvedimento, si lamenta di divergenza tra il dispositivo riportato nelle sentenze e quello risultante dalla deliberazione, come emerge dal verbale di camera di consiglio del 26 marzo 2014.
Con  il  secondo  motivo  si  profila  censura  i  sensi  dell’articolo  360 numero 4 del codice di procedura civile quando nullità della sentenza impugnata  per  violazione  dell’articolo  63  del  decreto  legislativo numero 546 del 1992 in quanto la CTR ha dichiarato ac colto l’appello dell’Ufficio che non avrebbe proposto alcun appello.
Con il terzo motivo si profila censura e sensi dell’articolo 360 numero 3  del  codice  di  procedura  civile  per  violazione  dell’art.  2909  del codice  civile,  non  avendo  rilevato  il  giudicato  interno  di  cui  alla sentenza  di  primo  grado  in  ordine  all’estensione del  PVC  anche sull’anno di imposta 2001.
Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 39, comma primo, lettera D) e comma secondo del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 54 del DPR numero 633 del 1972. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia errato nel ritenere legittimo l’atto di accertamento, sebbene esso sia stato emesso in contrasto con quelle che sono le regole per l’esercizio del potere di accertamento contenute nelle disposizioni di legge sopra richiamate. Con il quinto motivo si lamenta violazione del principio del favor rei , richiedendo l’applicazione delle sanzioni più favorevoli in materia di infedeltà della dichiarazione come rimodulate dallo ius superveniens dato dal decreto legislativo numero 158 del 2015
Prioritario è l’esame del primo motivo.
Nella sostanza vengono censurate correzioni nel verbale d’udienza la cui  esegesi  dev’essere  conAVV_NOTAIOa  complessivamente  sugli  atti  d el precedente grado di  merito.
Pertanto, va disposto il rinvio della trattazione dell’affare a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La  Corte  rinvia  la  trattazione  della  causa  a  nuovo  ruolo  per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 06/02/2025.