Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4518 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4518 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7246/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 558/2016 depositata il 01/02/2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 06/02/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. NOME COGNOME. Procuratore Generale della Repubblica che ha concluso per il rigetto del ricorso; Uditi, per le parti, l’Avv. NOME COGNOME e l’Avvocato dello Stato NOME COGNOME .
FATTI DI CAUSA
La contribuente socRAGIONE_SOCIALE era destinataria di PVC in data 29 gennaio 2001, formato e notificato all’esito di verifica fiscale, da cui scaturivano avvisi di accertamento con ripresa a tassazione per gli anni di imposta 1998, 1999, 2000 e 2001. Qui è in rilievo l’anno 2001, per il quale veniva contestata omessa dichiarazione di ricavi. La ripresa a tassazione era svolta con il sistema induttivo, in ragione della mancata dichiarazione dei corrispettivi e della svalutazione delle rimanenze di magazzino in assenza di inventario negli anni pregressi, tutti correttivi al ribasso della percentuale di ricarico, oltre ad acquisti senza fatture.
La società contribuente adiva il giudice di prossimità, trovando apprezzamento delle proprie ragioni, soprattutto sulla circostanza che fosse stato dato seguito per il 2001 al PVC redatto il 21 gennaio 2001, ma per il periodo di imposta 1998-2000. La sentenza di primo grado era confermata in appello, rigettando l’impugnazione dell’Ufficio, che ricorreva dunque per cassazione, ove le contestazioni di parte pubblica trovavano ragione, ritenendo tutti gli elementi di ripresa a tassazione (anche le contestazioni di acquisto sena fattura e la mancata redazione dell’inventario) ben presenti nell’avviso di accertamento.
Il giudizio era riassunto dalla contribuente, intimata restando la parte pubblica, e sfociava nella riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle doglianze della parte contribuente e conferma dell’impianto accertativo.
Avverso questa sentenza ricorre la parte contribuente, affidandosi a cinque mezzi, mentre l’Avvocatura generale dello Stato si è riservata
di spiegare difese in pubblica udienza, in prossimità della quale il sost. Procuratore Generale, in persona della dott.ssa NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte contribuente ha successivamente depositato memoria nei termini, ad illustrazione delle proprie ragioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile, lamentando nullità della sentenza impugnata per violazione degli articoli 35, 36, 37, 61 e 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992, Nonché degli articoli 131 e 276 del codice di procedura civile. Nella sostanza si lamenta non sia dato comprendere la composizione del collegio che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è intestata ad un collegio diverso da quello che ha deliberato la decisione, si osserva che la sentenza è redatta da un relatore diverso rispetto al giudice che era tale all’udienza di discussione, senza che la sostituzione risulti da alcun verbale o provvedimento, si lamenta di divergenza tra il dispositivo riportato nelle sentenze e quello risultante dalla deliberazione, come emerge dal verbale di camera di consiglio del 26 marzo 2014.
Con il secondo motivo si profila censura i sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile quando nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 63 del decreto legislativo numero 546 del 1992 in quanto la CTR ha dichiarato ac colto l’appello dell’Ufficio che non avrebbe proposto alcun appello.
Con il terzo motivo si profila censura e sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2909 del codice civile, non avendo rilevato il giudicato interno di cui alla sentenza di primo grado in ordine all’estensione del PVC anche sull’anno di imposta 2001.
Con il quarto motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 39, comma primo, lettera D) e comma secondo del DPR numero 600 del 1973 e dell’articolo 54 del DPR numero 633 del 1972. Nella sostanza si lamenta che la CTR abbia errato nel ritenere legittimo l’atto di accertamento, sebbene esso sia stato emesso in contrasto con quelle che sono le regole per l’esercizio del potere di accertamento contenute nelle disposizioni di legge sopra richiamate. Con il quinto motivo si lamenta violazione del principio del favor rei , richiedendo l’applicazione delle sanzioni più favorevoli in materia di infedeltà della dichiarazione come rimodulate dallo ius superveniens dato dal decreto legislativo numero 158 del 2015
Prioritario è l’esame del primo motivo.
Nella sostanza vengono censurate correzioni nel verbale d’udienza la cui esegesi dev’essere condotta complessivamente sugli atti d el precedente grado di merito.
Pertanto, va disposto il rinvio della trattazione dell’affare a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 06/02/2025.