Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6810 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
Oggetto: cartella di paga-
mento –
II.DD. e IVA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13547/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma INDIRIZZO;
– ricorrente principale –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
RAGIONE_SOCIALE IN FALLIMENTO, in persona di NOME COGNOME, già amministratore unico della società, autorizzato dal giudice delegato stante l’inerzia della curatela, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, n.4120/1/2016 depositata il 24 novembre 2016, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della RAGIONE_SOCIALE, è stato accolto l’appello proposto da NOME, già amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE in fallimento autorizzato dal giudice delegato stante l’inerzia della curatela, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n. 481/2/2012 di rigetto del ricorso introduttivo proposto contro la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA ruolo straordinario per II.DD. e IVA relativa all’anno di imposta 2004.
Il giudice di prime cure accertava la regolarità della notifica della cartella sulla base della copia della notifica prodotta dall’Agente della riscossione, dalla quale risultava che la cartella era stata notificata il 9 settembre 2010 al curatore fallimentare e rigettava il ricorso.
Al contrario, il giudice di appello riteneva che la notifica della cartella fosse affetta da nullità insanabile, in quanto compilata al momento della ricezione in modo illeggibile e tale da non permettere di individuare il momento iniziale di decorrenza del termine perentorio di impugnazione
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso principale l’agente della riscossione affidato ad un unico motivo, che illustra con memoria. L ‘RAGIONE_SOCIALE propone controricorso e ricorso incidentale, affidato a cinque motivi. Replica il contribuente con un unico controricorso avverso le due impugnazioni.
Considerato che:
Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione avanzata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso dell’agente della riscossione per supposta tardività della sua impugnazione.
5.1. La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 24 novembre 2016, e il ricorso per cassazione è stato notificato dall’agente della riscossione il 23-31 maggio 2017; il termine ‘lungo’ per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale ed sarebeb scaduto il 24.5.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017. Trova così applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in legge n.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impugnare al 24.11.2017, allorquando era da tempo tempestivamente intervenuta la notifica del ricorso per cassazione.
6 . Prioritariamente su di un piano logico dev ‘ essere esaminato il ricorso incidentale in quanto astrattamente idoneo a definire il giudizio.
6.1. Il suo primo motivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art.156 secondo comma cod. proc. civ., per contrasto tra motivazione e dispositivo, laddove la prima riconosce il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre il secondo non la estromette dal processo.
6.2. Con il secondo motivo, ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE prospetta la nullità della sentenza in quanto la controversia avrebbe ad oggetto solo motivi propri della cartella, non idonei ad incidere sul merito del rapporto tributario.
I motivi, connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
7.1. Il ricorso introduttivo, si legge in sentenza nello ‘svolgimento del processo’ , ha censurato: 1) la nullità della cartella di pagamento, quale conseguenza dell’inesistenza giuridica della sua notifica, posta in essere in violazione dell’art.26 -d.P.R. n.602/193 e degli art. 137 e ss. cod. proc. civ. per essere la relata in bianco, cioè non compilata; 2) la nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7 e 17 della legge n.212/2000 e dell’art. 8 d.lgs. 32/2001, nonché dell’art.24 della Costituzione (diritto di difesa); 3) la nullità della cartella impugnata per mancata o apparente indicazione del responsabile del procedimento di emissione della cartella di pagamento.
7.2. Inoltre, la medesima sentenza di appello stabilisce in parte motiva che: « Effettivamente le eccezioni per inesistenza giuridica della notifica e nullità per mancata e/o apparente indicazione del responsabile del procedimento, attengono esclusivamente vizi propri della cartella impugnata e pertanto si riconosce all’RAGIONE_SOCIALE il difetto di legittimazione passiva in ordine a queste eccezioni. ».
7.3. Coerentemente con quanto precede, il dispositivo non ha dichiarato il difetto di legittimazione dell’Amministrazione finanziaria, perché sulla questione 2) di cui al ricorso introduttivo, relativa al difetto di motivazione per iscrizione a ruolo straordinaria RAGIONE_SOCIALE intere somme dovute con l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e impugnato dalla contribuente in separato processo, l’RAGIONE_SOCIALE ha legittimazione a contraddire.
Il terzo motivo del ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE , ex art.360 primo comma nn. 3 e 4 cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 60 cod. proc. civ. per avere la C.T.R. annullato la cartella per nullità della notifica in quanto “in bianco”, sebbene non sia stata contestata la notifica a mani della curatela fallimentare e quantunque la società ricorrente abbia dichiarato di averne avuto consegna in data 9 settembre 2010, l’agente della riscossione ne
abbia prodotto copia integrale unitamente al ricorso e non vi sia contestazione sul merito della pretesa tributaria.
9. Con il quarto motivo, in relazione all’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., si censura la violazione ed errata applicazione dell’ art. 156 cod. proc. civ., per avere la C.T.R., nella rilevata difformità tra la copia della relata di notifica prodotta da RAGIONE_SOCIALE e quella prodotta dalla società fallita, mancato di constatare il raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dell’atto .
10. I motivi terzo e quarto del ricorso incidentale vanno trattati unitamente al ricorso principale, il quale a sua volta censura la violazione dell’art.60 d.P.R. n.600/1973 e degli artt.148 e 160 cod. proc. civ. e insiste sempre sulla determinazione del giudice d’appello circa la notifica della cartella e sul raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo e sono fondati, nei limiti che seguono.
10.1. Le censure sono complessivamente incentrate sulla violazione del principio di non contestazione e comunque del principio di raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo dell’atto . Partendo dal primo profilo, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, il principio opera in relazione a fatti, e non già ai documenti prodotti (Cass. nn. n. 22055 del 2017; n. 3306 del 2020; n. 2439 del 2022), che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una RAGIONE_SOCIALE parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l’opportunità. Inoltre, la parte che invoca il principio in sede di impugnazione è tenuta ad indicare puntualmente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne sia chiarezza sia la specificità e se la controparte abbia avuto occasione di replicare. Corollario di tale consolidata interpretazione è che l’onere di contestazione -la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova -sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 14652 del 2016; n. 3576 del 2013).
10.2. Orbene, nel caso di specie in cui la cartella è stata emessa e notificata dopo la dichiarazione di fallimento della società, il giudice
di primo grado ha accertato che: « la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata in data 9 settembre 2010 mediante consegna a mani del curatore fallimentare, AVV_NOTAIO » (cfr. p.12 ricorso), e l’accertamento è riportato anche nella sentenza impugnata nello ‘svolgimento del processo’ e della stessa ratio decidendi , che sulla base di tale fatto ritiene si sia in presenza comunque di una ‘nullità insanabile’. Al contrario, eseguire la notifica a mani del curatore fallimentare è facoltà dell’agente della riscossione, in alternativa o contestualmente alla notifica al fallito (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 2857 del 31/01/2022) e non vi è incertezza sul ricevente, né sulla data della ricezione. Dunque, vi è data certa della notifica e del suo perfezionamento e il giudice del merito ha errato a non tenerne conto ai fini del calcolo dei termini di proposizione del ricorso.
10.3. Passando al secondo profilo relativo al principio di raggiungimento degli effetti, a differenza di quanto ha ritenuto il giudice d’appello, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Sicché, il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell’avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, di cui all’art. 156 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6417 del 05/03/2019).
11. Con il quinto motivo di ricorso incidentale viene dedotta ai fini dell’ art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., una presunta nullità della sentenza per violazione dell’art.92 cod. proc. civ. con riferi-
mento al fatto che la CTR ha condannato anche l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite nonostante in motivazione ne avesse -secondo la ricorrente incidentale -accertato il difetto di legittimazione passiva.
12. Il motivo è manifestamente infondato. L’RAGIONE_SOCIALE ha legittimazione a contraddire nel processo sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni sopra svolte, ed è logica la decisione di appello che ha applicato quale elemento distributivo RAGIONE_SOCIALE spese di lite la soccombenza, ordinario criterio non censurabile in Cassazione nei termini proposti (Cass 24502/2017).
Per effetto dell’accoglimento del ricorso principale e del terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, nei limiti di cui in motivazione, rigettati i motivi primo, secondo e quinto dell’incidentale , la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, in diversa composizione, per il suddetto profilo e quelli rimasti assorbiti, oltre che per il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, rigettati i motivi primo, secondo e quinto del l’ incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso il 13.2.2024