Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
PDA OPPOSIZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28411/2022 R.G. proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliate in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 1520/2022 depositata il 05/05/2022, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 396/3/2015, depositata il 24 marzo 2015, in riforma della pronuncia di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE contro un estratto di ruolo e cartella di pagamento, a detta della ricorrente mai notificata, relativa a Irpeg, Imposta sul PatrimonioSocietà RAGIONE_SOCIALE, Irpeg tributo straordinario, ILOR, oltre sanzioni ed interessi, per il periodo d’imposta 1994, dichiarò inammissibile il ricorso della società.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11067/2021, accolse il ricorso della società ritenendo ammissibile il ricorso contro la cartella tramite l’estratto di ruolo.
Riassunta la lite dalla curatela fallimentare della società, la CTR della Calabria accolse l’appello erariale, confermando l’atto impugnato. In particolare il giudici evidenziarono l’assenza del presupposto dell’impugnazione proposta dalla ricorrente e cioè la mancata notifica della cartella; l’Agenzia della riscossione, fin dal primo grado di giudizio, aveva infatti fornito la prova della regolare notifica della stessa, trattandosi di notifica della cartella effettuata per il caso di irreperibilità assoluta e quindi con le modalità indicate dal primo comma alinea e) lettera e) dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 senza necessità di alcun invio della raccomandata informativa.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la curatela del fallimento, cui resist ono l’Agenzia del le entrate e l’Agenzia delle entrate -Riscossione con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione cui ha fatto seguito, previo rilascio di nuovo procura, il deposito da parte della ricorrente di istanza di decisione della causa.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 20/06/2025, per la quale la curatela ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, in quanto la relata sarebbe priva dell’attestazione di aver effettuato le ricerche anagrafiche e quindi la notifica avrebbe dovuto essere effettuata con il rito della irreperibilità relativa.
2. Il motivo è inammissibile.
La CTR ha accertato che la notifica sia stata compiuta con il rito della irreperibilità assoluta, specificando che in tale forma di notifica non occorre alcuna comunicazione ulteriore alla parte.
La ricorrente oggi deduce la nullità di tale forma di notifica, per l’assenza del presupposto, ciò in conseguenza della inidoneità dell’attestazione dell’ufficiale notificatore circa le ricerche effettuate in loco e utili a far ritenere il soggetto ivi irreperibile.
Rileva, in proposito, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora una questione giuridica che implichi accertamenti in fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione del la questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 1/07/2024, n. 18010; Cass. 9/08/2018, n.
20694; Cass. 11/01/2018, n. 509; Cass. 19/05/2015, n. 10211; Cass. 10/10/2013, n. 23675).
Occorre evidenziare che, per il caso di impugnazione di cartella sull’assunto dell’omessa notifica dell’atto presupposto o dell’estratto di ruolo per l’omessa notifica della cartella, vi è un costante orientamento della Corte che afferma che la proposizione della mera «eccezione di inesistenza» della notifica dell’atto prodromico non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. In applicazione di tale principio, la S.C. ha più volte affermato l’inammissibilità della deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità della notifica del suddetto atto presupposto, benché quest’ultima fosse stata in primo grado prodotta dall’Agenzia fiscale a fronte dell’originaria eccezione di omessa notifica sollevata dal contribuente ricorrente (Cass. 5/04/2013 n. 8398; Cass. 2/03/2017, n. 5369; Cass. 22/04/2021, n. 10663; Cass. 13/09/2020, n. 18877; Cass. 22/01/2020, n. 1319, con conseguente violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, ove proposta solo in appello ).
Nel caso di specie, la sentenza ha accertato che la notifica sia stata effettuata in base alla fattispecie della cd. irreperibilità assoluta, in forza dell ‘ art. 60 alinea e) lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, senza che occorresse in questo caso la spedizione della raccomandata informativa; essa non compie alcun accenno a profili di contestazione ulteriori e diversi di dette modalità di
notifica e in particolare al fatto che la parte si fosse doluta della nullità della notifica per mancanza delle necessarie ricerche.
A fronte di ciò la parte omette del tutto di indicare se e dove abbia formulato tale doglianza nel corso del giudizio di merito, evidenziando di aver proposto ricorso lamentando «la mancata notifica» (pag. 3) e che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. fosse nulla per la mancata spedizione della raccomandata informativa; e ciò anche a fronte della specifica eccezione di novità proposta dal l’Agenzia delle entrate che evidenzia inoltre che la questione è stata avanzata solo in sede di controdeduzioni in appello, e quindi ben oltre i termini sopra evidenziati.
3. Il ricorso è quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dal l’art. 380 -bis c.p.c.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00 , ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025.