Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20162 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
PDA OPPOSIZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28411/2022 R.G. proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore, AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata in Roma presso l’avvocato NOME COGNOME in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrenti –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1520/2022 depositata il 05/05/2022, non notificata; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 396/3/2015, depositata il 24 marzo 2015, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, contro un estratto di ruolo e cartella di pagamento, a detta RAGIONE_SOCIALE ricorrente mai notificata, relativa a Irpeg, Imposta sul PatrimonioSocietà di Capitali, Irpeg tributo straordinario, ILOR, oltre sanzioni ed interessi, per il periodo d’imposta 1994, dichiarò inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE società.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 11067/2021, accolse il ricorso RAGIONE_SOCIALE società ritenendo ammissibile il ricorso contro la cartella tramite l’estratto di ruolo.
Riassunta la lite dalla curatela fallimentare RAGIONE_SOCIALE società, la RAGIONE_SOCIALE accolse l’appello erariale, confermando l’atto impugnato. In particolare il giudici evidenziarono l’assenza del presupposto dell’impugnazione proposta dalla ricorrente e cioè la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartella; l’RAGIONE_SOCIALE, fin dal primo grado di giudizio, aveva infatti fornito la prova RAGIONE_SOCIALE regolare notifica RAGIONE_SOCIALE stessa, trattandosi di notifica RAGIONE_SOCIALE cartella effettuata per il caso di irreperibilità assoluta e quindi con le modalità indicate dal primo comma alinea e) lettera e) dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 senza necessità di alcun invio RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la curatela del fallimento, cui resist ono l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il consigliere delegato ha emesso proposta di definizione cui ha fatto seguito, previo rilascio di nuovo procura, il deposito da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente di istanza di decisione RAGIONE_SOCIALE causa.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 20/06/2025, per la quale la curatela ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, in quanto la relata sarebbe priva dell’attestazione di aver effettuato le ricerche anagrafiche e quindi la notifica avrebbe dovuto essere effettuata con il rito RAGIONE_SOCIALE irreperibilità relativa.
2. Il motivo è inammissibile.
La CTR ha accertato che la notifica sia stata compiuta con il rito RAGIONE_SOCIALE irreperibilità assoluta, specificando che in tale forma di notifica non occorre alcuna comunicazione ulteriore alla parte.
La ricorrente oggi deduce la nullità di tale forma di notifica, per l’assenza del presupposto, ciò in conseguenza RAGIONE_SOCIALE inidoneità dell’attestazione dell’ufficiale notificatore circa le ricerche effettuate in loco e utili a far ritenere il soggetto ivi irreperibile.
Rileva, in proposito, il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui, qualora una questione giuridica che implichi accertamenti in fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere in una declaratoria di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione del la questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in modo da consentire alla Corte di controllare la veridicità di tale asserzione (cfr. Cass. 1/07/2024, n. 18010; Cass. 9/08/2018, n.
20694; Cass. 11/01/2018, n. 509; Cass. 19/05/2015, n. 10211; Cass. 10/10/2013, n. 23675).
Occorre evidenziare che, per il caso di impugnazione di cartella sull’assunto dell’omessa notifica dell’atto presupposto o dell’estratto di ruolo per l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartella, vi è un costante orientamento RAGIONE_SOCIALE Corte che afferma che la proposizione RAGIONE_SOCIALE mera «eccezione di inesistenza» RAGIONE_SOCIALE notifica dell’atto prodromico non può far ritenere acquisito al thema decidendum l’esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l’inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un’inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto. In applicazione di tale principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha più volte affermato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE deduzione, per la prima volta in appello, di asseriti vizi di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica del suddetto atto presupposto, benché quest’ultima fosse stata in primo grado prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE fiscale a fronte dell’originaria eccezione di omessa notifica sollevata dal contribuente ricorrente (Cass. 5/04/2013 n. 8398; Cass. 2/03/2017, n. 5369; Cass. 22/04/2021, n. 10663; Cass. 13/09/2020, n. 18877; Cass. 22/01/2020, n. 1319, con conseguente violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, ove proposta solo in appello ).
Nel caso di specie, la sentenza ha accertato che la notifica sia stata effettuata in base alla fattispecie RAGIONE_SOCIALE cd. irreperibilità assoluta, in forza dell ‘ art. 60 alinea e) lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dall’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, senza che occorresse in questo caso la spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa; essa non compie alcun accenno a profili di contestazione ulteriori e diversi di dette modalità di
notifica e in particolare al fatto che la parte si fosse doluta RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notifica per mancanza RAGIONE_SOCIALE necessarie ricerche.
A fronte di ciò la parte omette del tutto di indicare se e dove abbia formulato tale doglianza nel corso del giudizio di merito, evidenziando di aver proposto ricorso lamentando «la mancata notifica» (pag. 3) e che il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso ritenendo che la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. fosse nulla per la mancata spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata informativa; e ciò anche a fronte RAGIONE_SOCIALE specifica eccezione di novità proposta dal l’RAGIONE_SOCIALE che evidenzia inoltre che la questione è stata avanzata solo in sede di controdeduzioni in appello, e quindi ben oltre i termini sopra evidenziati.
3. Il ricorso è quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché la decisione è conforme alla proposta di definizione, la parte ricorrente va, inoltre, condannata, al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. di una somma in favore del controricorrente, liquidata in dispositivo, nonché, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma liquidata in dispositivo in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, in virtù del richiamo a tali disposizioni operato dal l’art. 380 -bis c.p.c.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre alle spese prenotate a debito, oltre ad euro 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00 , ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025.