Nullità della Notifica: La Cassazione Sottolinea l’Importanza del Domicilio Eletto
Nel processo, civile o tributario che sia, la forma è sostanza. Un errore nella procedura può avere conseguenze decisive sull’esito di una causa. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, affrontando un caso di nullità della notifica di un ricorso e ordinandone la rinnovazione. Questa decisione offre spunti preziosi sull’importanza di rispettare scrupolosamente le regole procedurali, in particolare quelle relative alla corretta individuazione del luogo di notificazione degli atti.
I Fatti del Contenzioso Tributario: Dalla Cartella alla Cassazione
La vicenda trae origine da una controversia fiscale. Una società si opponeva a un’intimazione di pagamento e alla relativa cartella esattoriale per imposte (ritenute, Irap e Iva) relative all’anno 2003. Il cuore della difesa della società era semplice ma efficace: la cartella di pagamento, atto presupposto dell’intimazione, non le era mai stata regolarmente notificata.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso della società, dichiarando estinto per prescrizione il credito tributario, proprio a causa della mancata prova della notifica della cartella. La Commissione Tributaria Regionale confermava questa decisione, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate. A questo punto, l’Amministrazione Finanziaria decideva di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione.
La Questione Procedurale: L’Errore nella Notifica del Ricorso
Prima ancora di esaminare il merito della questione fiscale (ovvero, se la cartella fosse stata notificata o meno e se il credito fosse prescritto), la Suprema Corte si è trovata di fronte a un problema puramente procedurale. L’Agenzia delle Entrate aveva notificato il proprio ricorso per cassazione alla società contribuente, ma lo aveva fatto in modo errato.
L’errore era duplice:
1. Modalità: La notifica era stata indirizzata ‘personalmente’ alla società, che però era rimasta contumace in appello, anziché al domicilio eletto nel primo grado di giudizio, come la procedura richiede in questi casi.
2. Indirizzo: L’indirizzo utilizzato per la notifica era completamente diverso da quello che la stessa società aveva indicato in tutti gli atti del processo, compresa l’intestazione della sentenza d’appello.
Inoltre, l’Agenzia non aveva depositato agli atti la relata di notifica, ovvero il documento che avrebbe potuto spiegare le ragioni di tale ‘disallineamento’ di indirizzi, ad esempio a seguito di ricerche infruttuose presso la sede legale.
L’Analisi della Corte sulla nullità della notifica
Di fronte a questa situazione, la Corte di Cassazione ha applicato rigorosamente i principi del codice di procedura civile. La notifica, essendo stata eseguita in un luogo diverso da quello prescritto dalla legge (il domicilio eletto) e a un indirizzo palesemente errato, non poteva che essere dichiarata nulla.
La nullità della notifica non determina, però, l’immediata inammissibilità del ricorso. Il legislatore, all’articolo 291 del codice di procedura civile, prevede un meccanismo di ‘salvataggio’: quando la parte convenuta (in questo caso, la società contribuente) non si costituisce in giudizio, e il giudice rileva un vizio nella notifica, deve ordinarne la rinnovazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è cristallina e si fonda sulla necessità di garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Una notifica errata impedisce alla parte di venire a conoscenza del processo e, di conseguenza, di difendersi adeguatamente. La Corte ha rilevato che l’indirizzo utilizzato per la notifica del ricorso in Cassazione non corrispondeva a quello indicato dalla contribuente stessa nell’intestazione della sentenza d’appello e nel verbale di udienza di primo grado. Questa discrepanza, non giustificata da alcuna documentazione (come la relata di notifica), ha reso la notifica invalida. L’ordinanza sottolinea che, in assenza della costituzione della parte intimata, il vizio non può essere sanato e impone l’applicazione dell’art. 291 c.p.c., che prevede appunto la rinnovazione dell’atto per sanare il difetto e ristabilire la corretta instaurazione del contraddittorio.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
La decisione della Cassazione, pur essendo interlocutoria e non definitiva sul merito, è un importante monito. Dimostra come la validità di un intero processo possa dipendere dal corretto adempimento di formalità che potrebbero apparire secondarie. Per l’Agenzia delle Entrate, questo si traduce in un rinvio della causa e nell’onere di effettuare una nuova notifica, questa volta in modo corretto, entro 60 giorni. Per i contribuenti e i loro difensori, è la conferma che la vigilanza sugli aspetti procedurali è tanto cruciale quanto la difesa nel merito. In definitiva, il rispetto delle regole sulla notificazione è una garanzia fondamentale per assicurare che ogni parte abbia la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio.
Cosa succede se la notifica di un ricorso per cassazione viene inviata a un indirizzo sbagliato?
La notifica viene dichiarata nulla dalla Corte. Se la parte che doveva riceverla non si costituisce in giudizio, il giudice ordina alla parte ricorrente di rinnovare la notifica all’indirizzo corretto.
Quale indirizzo deve essere usato per notificare un atto a una parte che era contumace in appello?
L’atto deve essere notificato presso il domicilio che la parte aveva eletto nel primo grado di giudizio, e non personalmente a un indirizzo diverso.
Qual è la conseguenza pratica della nullità della notifica del ricorso?
La causa non viene decisa nel merito, ma viene rinviata a nuovo ruolo. Alla parte che ha commesso l’errore viene assegnato un termine perentorio (in questo caso 60 giorni) per ripetere la notifica in modo corretto, pena l’improcedibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8795 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8795 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
Oggetto: rinotifica
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6889/2023 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate;
-intimata – nonché
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentate;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n.933/5/2022 depositata in data 14/3/2022, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria veniva rigettato l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria n.2046/8/2015 con la quale veniva accolto il ricorso introduttivo della RAGIONE_SOCIALE di impugnazione dell’intimazione di pagamento e della sottostante cartella di pagamento per l’anno di imposta 2003.
Nella sentenza impugnata si legge che la controversia traeva origine dalla notifica dell’intimazione di pagamento n. 2008/0042841 alla società, relativa al pagamento della cartella n. NUMERO_CARTA asseritamente mai notificata, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme a titolo di ritenute alla fonte, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2003, a seguito controllo ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633/1972. La cartella di pagamento, riporta la sentenza, era stata impugnata anche dai soci con distinti ricorsi, tutti rigettati con le sentenze non impugnate e divenute definitive.
Il giudice di prime cure riteneva non dimostrata l’avvenuta rituale notifica della cartella, atto presupposto a ll’ intimazione di pagamento, e così maturata la prescrizione estintiva del credito tributario azionato. La decisione, in assenza di costituzione in giudizio sia dell’agente della riscossione sia della contribuente, veniva condivisa dal giudice d’appello.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia, affidato ad un unico motivo. Sia l’agente della riscossione che la società contribuente sono rimaste intimate.
Considerato che:
Premesso che la notifica è stata indirizzata alla società contumace in appello personalmente e non al domicilio eletto in primo grado (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 11485 del 11/05/2018), è stata inviata in «INDIRIZZO 89058 Scilla (RC)», mentre l’indirizzo del domicilio della società indicato dalla contribuente nell’intestazione della sentenza di appello in «argine dx calopinace 20 89128 Reggio Calabria», e riportato anche nel verbale di udienza di primo grado del 27.1.2015 riprodotto a pag. 9 del ricorso e ne ll’atto di appello. Inoltre, non è stata versata agli atti la relata della notifica nei confronti della società (ma solo nei confronti dell’agente della riscossione) da cui evincere le ragioni del disallineamento, ad esempio a seguito di ricerche. La notifica va perciò dichiarata nulla, in difetto di costituzione della parte, e deve esserne disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte:
dichiara la nullità della notifica del ricorso per cassazione nei confronti della contribuente e rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione della notifica.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2025