Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33798 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33798 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 391/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO e rapp.ta e difesa dall’avv. NOME COGNOME -ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 4469/2017 depositata il 18/05/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La RAGIONE_SOCIALE ha impugnato con separati ricorsi gli avvisi di pagamento n. 33246/RU del 4 agosto 2015 n. 33833/RU del 6 agosto 2015 recanti la richiesta di pagamento di accise e indennità di mora per tardivo pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Napoli, con sentenza n. 7524 del 2016, ha accolto i ricorsi riuniti annullando gli atti impugnati, ritenendo la ricorrenza della causa di forza maggiore di cui all’art. 6 comma 5 d.lgs. n. 472/1997 e del legittimo affidamento della contribuente.
L’Agenzia delle dogane ha proposto appello mentre la contribuente ha proposto appello incidentale sui motivi non accolti.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello erariale e rigettato quello incidentale.
Avverso questa sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattordici motivi e ha depositato memoria.
Ha resistito con controricorso l’Agenzia.
CONSIDERATO CHE
Con riferimento all’avviso 33833, l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto in memoria di aver aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 1, commi 186 ss., l. n. 197 del 2022, presentando apposita domanda di definizione relativa all’avviso di pagamento n. 33833/RU, depositata in causa, e precisando che non era dovuto alcun pagamento in considerazione del fatto che il tributo era stato integralmente versato dalla società prima ancora dell’emissione dell’atto impositivo, di talché la controversia era definibile a zero, in base a quanto previsto dal comma 191, secondo periodo, dell’art. 1, l. n. 197 del 2022.
Il ricorso, quindi, deve essere deciso in relazione all’avviso n. 33246.
2.1. Con il primo motivo s i deduce inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per omesso deposito dell’originale dell’appello notificato a mezzo ufficiale giudiziario nel termine di trenta giorni dalla notifica, in violazione del combinato disposto degli artt. 53 comma 1 e 2 e 22 commi 1 e 2 d.lgs. n. 546/1992, e intervenuto giudicato sulla sentenza di primo grado favorevole alla contribuente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 53 commi 2 e 22, 22 commi 1 e 2 nonché dell’art. 27 comma 1 del d.lgs. n. 546/1992, per omesso deposito dell’originale notificato a mezzo Ufficiale giudiziario nel termine di trenta giorni previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante.
2.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 53 comma 2 e 22, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 546/199.
2.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del giudicato interno intervenuto in punto di omesso versamento accisa in riferimento all’avviso di pagamento n. 33246/RU.
2.5. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione in merito alla conferma integrale dell’avviso di pagamento n. 33246.
2.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del giudicato interno intervenuto in punto di annullamento degli atti impugnati per via del principio della tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente e conseguente inammissibilità dell’appello principale proposto dall’Ufficio.
2.7. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per extrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la sentenza si è pronunciata in merito all’insussistenza, nel caso di specie, dell’esimente della causa di forza maggiore di cui all’art. 6 comma 5 d.lgs. n. 472 del 1997.
2.8. Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 comma 5 d.lgs. n. 472/1997.
2.9. Con il nono motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione del principio eurounitario dell’obbligo del contraddittorio preventivo.
2.10. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in merito alla dedotta violazione dell’art. 12 comma 7 l. n. 212/2000 per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra notifica del pvc ed emissione dell’atto di accertamento.
2.11. Con l’undicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 comma 7 l. n. 212/2000.
2.12. Con il dodicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., o messa pronuncia in merito al dedotto difetto di colpevolezza di cui all’art. 5 d.lgs. n. 472/1997.
2.13. Con il tredicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 2 l. n. 212/2000.
2.14. Con il quattordicesimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/1992 nonché dell’art. 156 c.p.c. per motivazione apparente ovvero del tutto carente in merito all’omessa indicazione del responsabile del procedimento .
Con riguardo, in particolare, ai primi tre motivi si pone la necessità di acquisire il fascicolo d’ufficio del giudizio d’appello; pertanto, deve rinviarsi a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per la richiesta alla Segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
p.q.m.
rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria per la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio d’appello n. 11191/2016 RG alla Segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Roma 21 novembre 2024
Il Presidente NOME COGNOME