Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23739 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23739 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18540/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege da ll’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata in INDIRIZZO;
-ricorrente –
AVVISO DI INTIMAZIONE E CARTELLA DI PAGAMENTO
NOME COGNOME, C.F. CODICE_FISCALE, domiciliato in secondo grado presso l’AVV_NOTAIO;
-intimato –
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA SICILIA n. 3220/2024, depositata in data 22/4/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 giugno 2025;
Fatti di causa
Con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo, NOME COGNOME ( ‘il contribuente’ ) impugnò un’intimazione di pagamento, deducendo la mancata notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle ed il difetto di motivazione dell’atto impugnato, eccependo inoltre il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione.
La RAGIONE_SOCIALE accolse il ricorso.
Proposto appello da parte dell’Ufficio, con decreto n. 186/3/2023 la CGT-2 della RAGIONE_SOCIALE dichiarò interrotto il giudizio ritenendo che non vi fosse continuità tra l’originario agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE) e l’RAGIONE_SOCIALE.
A tale decreto seguì il decreto di estinzione del giudizio per mancata riassunzione dei termini RAGIONE_SOCIALE stesso.
Proposto reclamo averso il decreto di estinzione, la CGT-2 della RAGIONE_SOCIALE pronunciò sentenza con cui rigettò il reclamo.
Avverso la sentenza di rigetto del reclamo contro il decreto di estinzione del giudizio di appello propone ricorso l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a un solo motivo.
Il contribuente è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. (travisamento della prova) in combinato disposto con gli artt. 16, 40 e 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che la comunicazione tramite pec dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione del giudizio di appello , pur destinata all’Avvocato domiciliatario di RAGIONE_SOCIALE in appello (NOME COGNOME), era stata in realtà indirizzata alla Direzione provinciale di Messina dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (EMAIL), con conseguente nullità della comunicazione ed impossibilità per la parte legittimata di riassumere tempestivamente il giudizio.
1.1. Il motivo è fondato.
Nel rispetto del principio di specificità del ricorso e fototrascrivendo all’interno RAGIONE_SOCIALE stesso tutti i documenti rilevanti, l’odierna ricorrente ha dimostrato che la comunicazione dell’ordinanza di interruzione del processo, dalla quale sarebbe dovuto decorrere il termine per la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE stesso, era stata indirizzata via pec ad un soggetto diverso dal procuratore domiciliatario dell’agente della riscossione (RAGIONE_SOCIALE), con la conseguenza che il giudizio di appello non avrebbe potuto essere dichiarato estinto.
La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla CGT-2 della RAGIONE_SOCIALE che, in diversa composizione, darà con ordinanza disposizioni per la prosecuzione del processo, ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 giugno 2025.