Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso, unitamente all’AVV_NOTAIO
-controricorrente-
e contro
RAGIONE_SOCIALE
Tributi-cartella di pagamento-
-intimata –
avverso la sentenza n.748/29/15 della Commissione tributaria regionale della Puglia-sezione staccata di Taranto, depositata il 9 aprile 2015;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnò la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 relativa a IRPEF, interessi e sanzioni degli anni 2003 e 2004, innanzi alla C.T.P. di Taranto che accolse il ricorso ritenendo la cartella illegittima per la mancata indicazione della data di consegna al concessionario.
L’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso tale decisione è stato parzialmente accolto, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla C.T.R. della Campania la quale, in riforma parziale della sentenza impugnata, ha dichiarato legittima la sola iscrizione a ruolo della somma di euro 527,22.
Il Giudice di appello ha, invero, ritenuto di annullare la cartella, emessa ai sensi dell’art.36 ter citato perché la stessa non era stata preceduta dall’invio della comunicazione dell’avviso di irregolarità.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso su due motivi, cui resiste, con controricorso, NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis .1 cod. proc. civ., in camera di consiglio.
Considerato che:
1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art 36 del d.lgs. n.546 del 1992 laddove la C.T.R. aveva ritenuto illegittima la cartella di pagamento come effettuata ai sensi dell’art.36 ter del d.P.R. n.600 del 1973, malgrado la comunicazione di irregolarità, prevista dal comma 4
del citato articolo 36 fosse stata inviata dall’Ufficio e ricevuta dal contribuente. La ricorrente evidenzia, inoltre, che malgrado il contribuente avesse sollevato la questione con specifico motivo di ricorso in primo grado non l’aveva poi riproposta come eccezione in sede di appello, dovendosi, pertanto, intendersi rinunciata. Il tutto con vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata.
Con il secondo motivo -rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, in relazione all’art.360 n.3. c.p.c.la ricorrente deduce che la comunicazione di irregolarità non solo era stata inviata e ricevuta ma esplicitava le ritenute disconosciute in parte perché non documentate, in parte perché non versate. D’altro lato la ricorrente evidenzia la carenza motivazionale della sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva genericamente indicato la mole dei documenti versati in atti dalla contribuente, omettendo di valutare in maniera analitica se il contribuente avesse ottemperato al versamento RAGIONE_SOCIALE ritenute operate e alla puntuale documentazione RAGIONE_SOCIALE ritenute effettuate.
Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente per non avere l’RAGIONE_SOCIALE colto la principale ratio decidendi della sentenza impugnata costituita dall’accertamento in fatto, condotto dal Giudice di appello, all’esito del quale è emerso che quanto dichiarato dal contribuente corrisponde alle risultanze contabili.
Tale passo motivazionale -peraltro non riportato nella sua interezza continuando la frase con e l’ufficio nell’ambito del controllo formale non ha specificamente indicato quale ritenuta è stata disconosciuta…. – non costituisce, infatti, la principale ratio decidendi in quanto svolto dal giudice di appello unicamente per supportare l’unica ratio sulla quale si fonda la decisione impugnata data, per come espressamente statuito dalla C.T.R., dall’ accoglimento preliminare e assorbente della eccepita
nullità della cartella per violazione dell’art. 36 ter che esonera il collegio dal trattare gli altri argomenti dedotti nelle controdeduzioni.
Procedendo, quindi, alla trattazione del primo motivo di ricorso, anche in questo caso va, in primo luogo, disattesa l’eccezione di inammissibilità del mezzo non prospettandosi, contrariamente a quanto dedotto in contro ricorso, un’ipotesi di errore revocatorio essendo la questione e il fatto un punto controverso sulla quale la sentenza si è pronunciata.
4.1. La censura è fondata con assorbimento del secondo motivo di ricorso.
Emerge, invero, dai brani degli atti del giudizio come riportati in ricorso e anche nel controricorso, che l’eccezione di nullità della cartella per omesso invio della comunicazione di irregolarità ex art.36 ter del d.P.R. n.600 del 1973, sollevata dal contribuente nel ricorso introduttivo, non è stata da questi specificamente reiterata nelle controdeduzioni nel giudizio di appello promosso dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di primo grado che, per quanto risulta dal brano compiutamente riportato in ricorso e non contestato dal controricorrente, aveva espressamente dato atto e accertato l’invio della suddetta comunicazione e la sua avvenuta recezione.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata per avere, con ultrapetizione, dichiarato la nullità della cartella sotto il suindicato profilo e il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame, trattando le questioni ritenute assorbite e regolerà le spese di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado della Puglia-Taranto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.