Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17307/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che l a rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
-intimato- avverso SENTENZA della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria n. 400/2023 depositata l’ 08/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
La CGT di secondo grado della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’appello della contribuente confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso avvero l’avviso di accertamento per Tasi 2014;
la società RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione con sei motivi (1- Sogert non aveva legittimazione ad processum in luogo del comune; inoltre non risultavano documentati i poteri del presidente Cda, violazione degli art. 81 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 2- nullità della procura alle liti, violazione degli art. 182 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 3nullità della sentenza per mancat o rilievo dell’avvenuto riconoscimento del diritto per effetto della mancata costituzione del Comune, art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; 4- violazione dell’art. 7, legge 212 del 2000, difetto di motivazione della sentenza, art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.; 5- omesso esame di un fatto decisivo per l’erroneità delle categorie catastali, violazione dell’art. 7, primo comma, lettera B, d. lgs. n. 504 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (immobili accatastabili in categoria E; inoltre per una particella si trattava di seminativo, con conseguente erroneo calcolo della tasi); 6- nullità dell’avviso di accertamento, violazione dell’art. 23 d. lgs. n. 82 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiarare inammissibile il ricorso o, in subordine, di rigettarlo.
Considerato che
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e con il raddoppio del contribuito unificato.
il primo motivo risulta infondato in quanto la controricorrente ha depositato il contratto di affidamento del servizio di riscossione dei tributi, dopo apposito contratto di gara. Il ricorso sul punto, del resto, risulta generico, non autosufficiente: «In tema di ICI, ove il Comune, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, affidi il servizio di accertamento e riscossione, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento è demandato al concessionario, al quale è pertanto conferita anche la legittimazione processuale per le relative controversie, sicché, in caso di contestazione della legittimità della delega, grava sul contribuente l’onere di specificarne i profili di illegittimità. (Nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C., in applicazione del principio, ha annullato la decisione impugnata che, pur in presenza degli estremi della determina di affidamento del servizio nell’avviso di accertamento ed in assenza di specifica indicazione da parte del contribuente circa i profili di illegittimità, aveva onerato il Comune di allegare i documenti giustificativi dell’attribuzione del servizio di accertamento al concessionario trattandosi, tuttavia, di atti soggetti a pubblicità legale e quindi da presumere conoscibili)» (Sez. 5 – , Sentenza n. 24276 del 30/09/2019, Rv. 655156 – 01).
Inammissibile il secondo motivo di ricorso sulla procura; il motivo non risulta specifico, in quanto non chiarisce se la procura è stata allegata (congiunta materialmente all’atto cui si riferisce, vedi art. 83, cod. proc. civ.) alle controdeduzioni, tanto da considerarsi apposta in calce (art. 83, cod. proc. civ., citato) o separata dalle controdeduzioni. Nel ricorso si rappresenta solo che nelle controdeduzioni è stata indicata la procura come in calce all’atto (evidentemente congiunta materialmente), senza altra
specificazione di fatto. Infine, si rileva, per completezza, che NOME COGNOME risulta il legale rappresentante della controricorrente.
Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto la mancata costituzione in giudizio del Comune (scelta insindacabile della parte ascrivibile a varie ed ininfluenti ragioni) non comporta nessun riconoscimento dell’altrui diritto, con conseguente inesistenza di qualsivoglia causa di nullità della sentenza che tale preteso riconoscimento non abbia rilevato (Cass.n. 14372/23).
Con il quarto motivo si denuncia un difetto di motivazione della sentenza in punto legittimazione del funzionario. Il motivo risulta infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata non può ritenersi solo apparente, contenendo il minimo costituzionale per la comprensione della fattispecie. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza, questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente
incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 – 01); in tale grave forma di vizio non incorre, dunque, la sentenza impugnata laddove i giudici di appello, statuendo sui motivi di appello hanno affrontato tutta la materia sottoposta alla loro cognizione.
Con il quinto motivo la società ricorrente ritiene una violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione. Il motivo è inammissibile.
In presenza di una doppia conforme di merito risulta inammissibile il ricorso ex art. 360, primo comma, N. 5, cod. proc. civ.: «Nell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse» (Sez. 3 – , Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023, Rv. 667202 – 01).
Si rileva comunque che la destinazione dell’immobile ad un pubblico servizio, ben potendo quest’ultimo anche essere svolto con modalità commerciali ed imprenditoriali su immobile non sottratto al mercato , non implica di per sé l’accatastamento in categoria E.
Con l’ultimo motivo la ricorrente prospetta la nullità dell’avviso di accertamento per mancata attestazione della conformità all’originale informatico : ‘ … se nella copia dell’atto notificato manca l’attestazione di conformità, come nel caso ‘de quo’, non vi è certezza che la copia notificata sia uguale rispetto all’atto originale, determinando la nullità perché mancante dei requisiti fondamentali previsti dalle norme, considerato che è solo sulla copia che il
destinatario fa affidamento e su cui devi difendersi e fondare la sua difesa. Da ciò ne consegue la nullità dell’atto notificato.’
Il motivo risulta inammissibile in quanto la nullità dell’avviso di accertamento non è stata prospettata nel ricorso introduttivo (come, anche, rappresentato nel ricorso in cassazione da parte della contribuente): «Nel processo tributario, la nullità dell’avviso di accertamento non è rilevabile d’ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta nelle successive fasi del giudizio» (Sez. 5, Sentenza n. 13126 del 24/06/2016, Rv. 640141 -01; vedi anche Sez. 5 – , Ordinanza n. 24669 del 14/09/2021, Rv. 662173 – 01)
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16/05/2024 .