Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18707 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12171/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 5351/2022 depositata il 23/11/2022,
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
RAGIONE_SOCIALE Sabina RAGIONE_SOCIALE Mirteto ha impugnato l’avviso accertamento del 27 dicembre 2018, iper l’annualità i.m.u. 2013, relativo all’immobile sito in INDIRIZZO.
2.Il ricorso è stato rigettato in primo grado con sentenza confermata in appello. Nella sentenza di appello si legge che il motivo avente ad oggetto la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione è inammissibile, in quanto proposto non nel ricorso introduttivo, ma in una successiva memoria, depositata in data 11 luglio 2019, prima della costituzione del Comune, ma dopo l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione. Si aggiunge anche che all’eccezione di inammissibilità del motivo, formulata dal Comune, l’appellante non ha replicato.
3.Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE.
Si è costituito con controricorso il Comune, che ha depositato successiva memoria.
6.La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 26 giugno 2024.
CONSIDERATO
La ricorrente ha dedotto: 1) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 2934, 2935, 2948, 1324 e 1334 cod.civ., 115 cod.proc.civ. e 111 Cost., per avere il giudice di appello ritenuto idoneo un avviso privo di firma all’esercizio del diritto di credito del Comune ed all’interruzione del termine quinquennale per la riscossione dell’i.m.u., superando tale questione con argomentazioni processuali in contrasto con l’art. 115 cod.proc.civ., che impone al giudice di decidere in base alle prove fornite dalle parti; 2) la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 18 del d.lgs. n. 546 del
1992 e 112 e 113 cod.proc.civ., in quanto il giudice di appello, nel ritenere nuova l’eccezione di nullità dell’avviso per mancanza di firma, non ha tenuto conto che non si tratta di un motivo aggiunto, ma solo un’eccezione corroborante quella di prescrizione formulata sin dall’atto introduttivo del giudizio; 3) la nullità del procedimento, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., per omessa verbalizzazione della replica all’eccezione di inammissibilità del motivo di appello – omissione che non ha consentito al giudice di merito di valutare la tesi difensiva della ricorrente sul punto.
2.Devono essere affrontati congiuntamente i primi due motivi, in quanto vertono entrambi sulla nullità dell’avviso impugnato per la carenza della sottoscrizione (il primo sulla inidoneità dell’atto privo di sottoscrizione ad interrompere la prescrizione ed il secondo sulla riconducibilità di tale doglianza all’eccezione di prescrizione, con conseguente ammissibilità della stessa, anche se formulata in una memoria successiva al ricorso introduttivo).
I motivi in esame devono essere rigettati, in quanto il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo integra una ragione di invalidità, che richiede uno specifico accertamento di fatto ed a cui corrisponde, pertanto, un autonomo motivo di impugnazione, che non è riconducibile né all’eccezione di prescrizione né a quella di decadenza. L’autonomia della nullità dell’atto impositivo per carenza di sottoscrizione rispetto alla prescrizione o decadenza deriva, dal punto di vista ontologico, dal fatto che queste ultime sono collegate al mero trascorrere del tempo e possono prescindere da vizi formali e strutturali dell’atto. Dal punto di vista processuale, ciò si traduce nella necessità di diversi e specifici accertamenti, che vanno richiesti con la proposizione di distinti motivi del ricorso introduttivo.
Risulta, quindi, corretta la decisione di inammissibilità del giudice di appello, in considerazione della formulazione di tale
eccezione non nel ricorso introduttivo e nel termine, fissato a pena di decadenza, per l’impugnazione degli atti impositivi dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo in una successiva memoria, in assenza dei presupposti per la formulazione di un motivo aggiunto ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1991.
L’autonomia del motivo avente ad oggetto il difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo è confermata dalle decisioni di questa Corte, che hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione con cui per la prima volta si è dedotta l’irrituale o carente sottoscrizione dell’atto impositivo, in applicazione del principio secondo cui nel giudizio tributario opera la regola generale di conversione dei motivi di nullità dell’atto tributario in motivi di gravame, sicché l’invalidità non può essere rilevata di ufficio, né può essere fatta valere per la prima volta in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, 9 novembre 2015, n. 22810 e Cass., Sez. 5, 23 settembre 2020, n. 19929).
I motivi devono, pertanto, essere rigettati in applicazione del seguente principio di diritto: in tema di giudizio tributario, l’invalidità dell’atto per difetto di sottoscrizione integra un motivo diverso dall’eccezione di decadenza e prescrizione, in quanto fondato su elementi diversi dal mero trascorrere del tempo, che richiedono uno specifico ed autonomo accertamento, sicché, laddove non proposto nel ricorso introduttivo, non può essere ricondotto alle originarie eccezioni di decadenza e prescrizione e non può essere proposto successivamente in assenza dei presupposti, che consentono la formulazione di motivi aggiunti ai sensi degli artt. 24 e (oggi) 58 del d.lgs. n. 546 del 1992
3.Pure l’ultimo motivo è infondato.
In primo luogo non è prescritta una verbalizzazione analitica di tutte le deduzioni difensive delle parti, le cui attività possono, dunque, essere descritte in modo sintetico. A ciò si aggiunga che, come stabilisce l’art. 156, primo comma, cod.proc.civ., applicabile
nel processo tributario in virtù del rinvio di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge, salvo che l’atto manchi dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Ne consegue che eventuali lacune, imprecisioni o incompletezze della verbalizzazione non si traducono in una nullità processuale. Peraltro, non sussiste neppure un concreto interesse alla doglianza in esame, posto che la analitica verbalizzazione delle deduzioni difensive non avrebbe portato ad una conclusione diversa, stante la corretta declaratoria della tardiva proposizione del motivo avente ad oggetto il difetto di sottoscrizione.
4.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 26/06/2024.