Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18634 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
Avv. Acc IRPEF 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5980/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
Contro
COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3703/28/2015, depositata in data 31 agosto 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 6 dicembre 2011 NOME COGNOME riceveva notifica dell’avviso di accertamento ai fini NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2006. L’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale di
Milano II – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 51.950,00 e accertando un maggior reddito di € 72.230,30 per l’anno d’imposta 2007; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, possesso di un’autovettura, acquisto di un appartamento e di un’autovettura.
Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 4550/43/2014, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 3703/28/2015, depositata in data 31 agosto 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame dell’Ufficio, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per mancanza del requisito motivazionale previsto dal combinato disposto degli artt. 61 e 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e art. 111 Cost. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso del tutto la descrizione della parte fattuale del giudizio. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 18, 24, 32, 53, 57 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello con riferimento alla sua sottoscrizione da parte di funzionari sprovvisti del relativo potere, nullità che, in realtà, avrebbe dovuto essere specificamente dedotta con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del principio dell’onere della prova contenuto nell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 21 septies , 21 octies e 21 novies della L. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 39, 40, 41 -bis , 42 e 56 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha rilevato d’ufficio la nullità degli atti impositivi con riferimento alla loro sottoscrizione da parte di funzionari sprovvisti del relativo potere, nullità che, in realtà, avrebbe dovuto essere specificamente dedotta con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado; in ogni caso, non era necessario che i funzionari (delegati o deleganti) possedessero qualifiche dirigenziali.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
2.1. Invero, questa Corte ha avuto modo di precisare che, «ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – secondo cui la sentenza deve contenere, tra l’altro, la ‘concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo’ e ‘la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto’ – nonché dell’art. 118 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, applicabile al rito tributario in forza
del RAGIONE_SOCIALE rinvio operato dall’art. 1, comma 2, del citato decreto delegato, la mancata esposizione in sentenza RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza, allorché rendano impossibile l’individuazione del thema decidendum e RAGIONE_SOCIALE ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass., sez. 5, 12/03/2002, n. 3547; Cass., sez. 5, 22/09/2003, n. 13990; Cass., sez. 5, 3/10/2008, n. 24610; Cass., sez. 6-5, 16/12/2013, n. 28113; Cass., sez. 5, 3/11/2020, n. 24309; Cass., sez. 5, 11/03/2021, n. 6855). In particolare, si è precisato che la sola carente esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali, le domande svolte nel processo, le difese svolte e le ragioni RAGIONE_SOCIALE conseguenti decisioni adottate sulle stesse (Cass., sez. 5, 23/01/2004, n. 1170; Cass., sez. 5, 3/11/2020, n. 24309). Infatti, la concisa esposizione RAGIONE_SOCIALE svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., non costituisce un elemento meramente formale, bensì ‘un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione’, e ciò in ragione del principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto altresì del fatto che il legislatore, nel modificare l’art. 132 citato per mezzo della legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., sez. 1, 2/11/2015, n. 22346;
Cass., sez. 6-5, 20/01/2015, n. 920; Cass., sez. 6-5, 3/07/2018, n. 17403)» (Cass. n. 35005/2021).
2.2. Ora, risulta evidente come il Giudice di secondae curae si è attenuto ai principi illustrati avendo comunque motivato le ragioni posta a fondamento della nullità dell’atto di appello e del conseguente rigetto RAGIONE_SOCIALE stesso per la mancanza di una valida sottoscrizione (pg.1 della sentenza impugnata).
Il secondo motivo di ricorso, con cui l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello con riferimento alla sua sottoscrizione da parte di funzionari sprovvisti del relativo potere, nullità che, in realtà, avrebbe dovuto essere specificamente eccepita da controparte, è fondato.
3.1. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico (Cass. 31/01/2019, n. 2901) quello secondo cui, in tema di processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell’atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, anche ove non sia esibita in giudizio una specifica delega, non è rilevabile d’ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente, dovendosi in mancanza presumere che l’atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà.
Nella fattispecie in esame, la C.t.r., nel rilevare ex officio la nullità dell’atto di appello ha fatto mal governo dei principi richiamati non potendosi qualificare il vizio in parola come una nullità assoluta ed insanabile.
Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento del terzo.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in
diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 18 ed il 19 giugno 2024.