Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32393 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n.r.g. 6190/2017, proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il quale è elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza n. 284/2016 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata il 20 settembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
NOME COGNOME chiese il rimborso della differenza fra l’importo corrispondente al proprio credito Irpef per l’anno 2002 e quello pari all’imposta calcolata per l’anno medesimo, con riferimento al trattamento fiscale , per ‘tassazione separata’, del residuo attivo derivante dalla liquidazione della società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE cui quote il contribuente era nudo proprietario.
Formatosi il silenziorifiuto dell’Amministrazione, il predetto lo impugnò innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Pordenone, che respinse il ricorso.
Il successivo appello proposto dal contribuente fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
La RAGIONE_SOCIALE ritenne che il COGNOME, in quanto nudo proprietario RAGIONE_SOCIALE quote di partecipazione, non avesse diritto alle somme attribuitegli in esito alla liquidazione, quantomeno per quella parte (la più consistente) del residuo attivo derivante dalla liquidazione costituito da utili non in precedenza distribuiti.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da successiva memoria. Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
In esito all’adunanza camerale del 15 marzo 2023, la causa è stata rinviata all’odierna udienza onde consentirne la trattazione congiunta con i procedimenti nn.r.g. 11932/2017 e 26069/2021.
Considerato che:
Con l’unico, articolato motivo di ricorso il contribuente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 981, 982, 984, 1000 e 2352 cod. civ. e degli artt. 44, comma 7, e 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nel testo all’epoca vigente,
contestando la statuizione d’appello in punto al mancato riconoscimento, in capo al nudo proprietario RAGIONE_SOCIALE quote, del diritto di credito connesso alla liquidazione del residuo attivo della società.
Preliminarmente allo scrutinio della censura, il Collegio rileva che la controversia ha ad oggetto la questione della titolarità del credito di imposta di cui agli artt. 14 e 18 TUIR (come vigente all’epoca dei fatti) in caso di liquidazione di società con residuo attivo, nel suo particolare profilo concernente l’individuazione del soggetto legittimato ad invocarlo per l’ipotesi nella quale le quote siano state cedute in usufrutto.
Si tratta, per vero, di questione connotata da particolare complessità, non limitata agli aspetti fiscali; in essa, infatti, sono altresì coinvolti profili problematici attinenti alla materia societaria e a quella contabile, oltre agli aspetti connessi alla natura del diritto di usufrutto; la specifica questione è, inoltre, munita di rilevanza nomofilattica, avuto riguardo al fatto che non constano precedenti di rilievo; infine, non può essere trascurato il notevole valore dell’importo oggetto del credito affermato.
La sinergica considerazione di tali circostanze rende necessaria la trattazione del giudizio in pubblica udienza; va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.