Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28028 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 28028 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2023
Oggetto:
ICI
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15773/2015 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, e con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio de ll’ AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE di CANICATTI’ ;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3495/24/14 RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE depositata il 12/11/2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DELLA CAUSA
Con sentenza n. 3495/24/14 la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accoglieva l’appello proposto dal Comune di Canicattì, nei confronti di NOME COGNOME, per la riforma delle sentenze n. 586, n. 587 e n. 588 del 24/11/2011 RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, che avevano accolto i ricorsi separatamente proposti dal contribuente avverso avvisi di accertamento ICI (anni 2004, 2005 e 2006), notificati il 23/7/2009.
Il giudice di appello ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del gravame del Comune per omesso deposito RAGIONE_SOCIALE ricevuta di spedizione RAGIONE_SOCIALE raccomandata relativa alla notifica del ricorso in appello per mezzo del servizio postale, in quanto la tempestività RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio entro trenta giorni dalla sua proposizione <>. Ha, altresì, ritenuto il giudicante che la notifica degli atti impositivi tramite agenzia privata di recapito (RAGIONE_SOCIALE), <>, pur comportando l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione, non determinasse, in via automatica, anche quella dell’atto impositivo e che essendo incontroverso che il contribuente aveva avuto piena conoscenza degli atti medesimi entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottarli e notificarli, essendo state proposte le relative impugnazioni entro
il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione degli avvisi di accertamento, secondo le previsioni de ll’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, contrariamente a quanto sostenuto dal COGNOME dovesse anche escludersi la nullità degli atti impositivi impugnati.
Avverso la pronuncia il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il Comune di Canicattì non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, sul rilievo che il giudice a quo ha constatato l’omesso deposito, nella segreteria RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria adita dal Comune appellante, di copia RAGIONE_SOCIALE ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale dell’atto d’appello, adempimento quest’ultimo <> RAGIONE_SOCIALE parte appellante e, tuttavia , ha escluso l’inammissibilità dell’impugnazione osservando, al riguardo, che <>. Deduce, altresì, che la individuazione certa RAGIONE_SOCIALE data di partenza del plico raccomandato è strumentale alla verifica, ad opera RAGIONE_SOCIALE Commissione Tributaria adita, RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’impugnazione e, quindi, del l’eventuale passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 d.lgs. n. 261 del 1999, nonché insufficiente motivazione circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, sul rilievo che il giudice a quo, pur avendo affermato, alla luce del
richiamato d.lgs. n. 261 del 1999, l’ inesistenza RAGIONE_SOCIALE notificazione degli atti impositivi tramite servizio di posta privata, tuttavia, ha erroneamente ritenuto che <> , per cui <>, circostanza quest’ultima , positivamente riscontrabile nella fattispecie in esame avendo il contribuente, <> con effetto sanante.
Le censure sono infondate e non meritano accoglimento.
La tesi dell’odierno ricorrente si incentra sull’ affermazione che, ai sensi degli artt. 22, 23 e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per il procedimento di appello, ai fini RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio del ricorrente, sia necessario il deposito non solo di copia del ricorso spedito per posta, ma anche RAGIONE_SOCIALE ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata, sicché la mancata allegazione di essa comporterebbe, insanabilmente, l’inammissibilità dell’impugnazione, anche in caso di costituzione in giudizio del resistente/appellato.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle sentenze nn. 13452 e 13453 del 29/05/2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data RAGIONE_SOCIALE spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno RAGIONE_SOCIALE ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento RAGIONE_SOCIALE costituzione entro il termine di trenta
giorni dalla ricezione RAGIONE_SOCIALE raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità RAGIONE_SOCIALE mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica RAGIONE_SOCIALE data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o RAGIONE_SOCIALE sentenza”.
Orbene, proprio alla luce del temperamento interpretativo di cui alle sopra richiamate pronunzie, si può ritenere che la mancanza RAGIONE_SOCIALE ricevuta di spedizione ben possa essere surrogata dall’avviso di ricevimento del gravame, a certe condizioni facente fe de RAGIONE_SOCIALE data di consegna del plico all’agente postale notificatore e quindi in grado di assolvere alla medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.
Al riguardo la Corte (Cass. Sez. Un., n. 13452/2017 citata), ha evidenziato che ‘ la non idoneità RAGIONE_SOCIALE mera scritturazione manuale o comunque dattilografica RAGIONE_SOCIALE data di spedizione sull’avviso ricevimento può essere superata , ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività del la notifica del ricorso o dell’appello, al fine di valutare la tempestività dell’impugnazione RAGIONE_SOCIALE prima sentenza, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o RAGIONE_SOCIALE sentenza’ .
Nel caso in esame, la data dichiarata dallo stesso appellato contribuente è corroborata dal la data di ricezione dell’atto di appello presso la segreteria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; entrambe le date sono anteriori allo spirare del termine – lungo – di proposizione dell’a ppello di cui a ll’art. 327 cod. proc civ., nel testo ratione temporis applicabile, a decorrere dalle gravate sentenze di primo grado <>. (Cass. n. /2016).
Quanto alla contestata ritualità RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE parte appellante, profilo rispetto al quale rileva la data di ricezione del ricorso in appello (Cass. Sez. Un., n. 13452/2017 citata), la CTR RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha correttamente valorizzato il momento RAGIONE_SOCIALE consegn a dell’atto di gravame al destinatario, individuato nella data (’28 febbraio 2012′) dichiarata dalla stessa parte appellata costituendosi nel giudizio, per quanto si legge nell’impugnata sentenza, <>, essendo l’atto di appello pervenuto presso la segreteria del giudice di secondo grado in data ‘2 marzo 2012’ .
Anche l’ulteriore profilo censorio , riguardante la natura del vizio di notifica degli avvisi di accertamento impugnati dal COGNOME, è palesemente infondato alla luce dei principi affermati dalla Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 299/2020 delle Corte, in tema di notificazioni di atti processuali (principio estensibile alla notificazione di atti amministrativi), secondo cui <>.
Sebbene la violazione di specifici vincoli normativi configuri una mera nullità dell’attività notificatoria in questione, l’astratta compatibilità RAGIONE_SOCIALE medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza ed in quanto nulla la notificazione è sanabile per effetto RAGIONE_SOCIALE costituzione RAGIONE_SOCIALE controparte.
il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE nomofilachia ha, tuttavia, precisato che la mancanza RAGIONE_SOCIALE licenza, e del correlativo status , non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione RAGIONE_SOCIALE data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.
Perché l’indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre infatti che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all’accettazione del plico da spedire e, quindi, a identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero RAGIONE_SOCIALE raccomandata (Cass. Sez. Un., n.n. 13452 e 13453 del 2017 citate).
Il soggetto destinatario RAGIONE_SOCIALE notificazione deve avere la possibilità di verificare e controllare quando l’atto sia stato consegnato all’operatore, in modo da poterne contestare la data, e che le notificazioni processuali incidono su interessi di rango costituzionale (presidiati dagli artt. 24 e 111 Cost.), sicché necessitano di quella certezza pubblica che è propria degli atti fidefacenti, non altrimenti surrogabile.
Secondo le Sezioni Unite, la sanatoria RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE notifica di un atto processuale per raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo, che consegue alla costituzione RAGIONE_SOCIALE parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell’ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione ma, ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività del ricorso, non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell’atto da parte del notificante all’operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio RAGIONE_SOCIALE scissione degli effetti RAGIONE_SOCIALE notifica per il notificante e per il destinatario, potrà assumere rilevanza soltanto il momento RAGIONE_SOCIALE consegna dell’atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all’atto RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio.
Giova, inoltre, ricordare il principio costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 17198/2011) secondo cui <>.
Ebbene, la decisione del AVV_NOTAIO di appello appare in linea con la sopra richiamata giurisprudenza atteso che, con accertamento al riguardo non specificamente censurato, ha ritenuto che non fossero <> quando il contribuente ha <> impositivi, <> avverso gli avvisi di accertamento ICI oggetto di causa.
Non v’è luogo a pronuncia sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023.