Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21755 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21755 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3762-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
ROMA COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 4445/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata il 18.07.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del l’11 /7/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME COGNOME
RILEVATO CHE
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la pronuncia n. 996/2019 della Commissione tributaria provinciale di Latina, con cui era stato respinto il ricorso avverso avvisi di accertamento TARI 2016 emesso da Roma Capitale;
avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo;
Roma Capitale è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato a Roma Capitale, per via telematica, ad indirizzo PEC, di cui non è indicato, nella relata di notifica, l’inserimento in pubblico elenco;
1.2. ai sensi dell’art. 3bis , comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici»; in base al successivo art. 11 «le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica»; l’art. 16ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. in legge 17 dicembre 2012, n. 221, definisce quali sono i pubblici elenchi «ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile»;
1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica che la parte ricorrente non indica, nella relata, come inserito tra quelli risultanti dai pubblici elenchi di cui al citato art. 16ter , al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in
difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3bis , comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 6155/2025, 24878/2022, 13224/2018, 11574/2018);
1.4. è quindi ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata, ciò escludendo che la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinnovo della notifica del ricorso per cassazione a Roma Capitale, da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di