Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4386 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4386 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13157/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
NOME , elettivamente domiciliato in CATANIA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO n. 1124/2023 depositata il 14/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato davanti alla CTP di Taranto le cartelle esattoriali nn. 10620010081246901000, 10620030006935415000, 10620060004439825000, 10620060018636675000, 10620070001206438000, 10620070010581242000, 10620090000706628000, 10620100009727914000, 10620110002786554000, 10620110006602584000 e 10620140011927890000, di cui opponeva il relativo estratto di ruolo, lamentando la mancata notificazione delle stesse, nonché l’intervenuto decorso della prescrizione.
La Commissione ha accolto il ricorso.
L’appello erariale è stato dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, dalla CGT di secondo grado della Puglia in quanto tardivamente proposto: infatti, la sentenza era stata notificata in data 20.1.2017 al difensore costituito e in data 19.1.2017 alla parte personalmente, tanto che la segreteria della Commissione aveva rilasciato copia munita di attestazione di passaggio in giudicato, cosicché il gravame doveva essere proposto entro il 21.3.2017 e, invece, era stato proposto il 4.7.2017.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate che si affidata a due motivi.
Ha resistito con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione degli art. 170 e 285 c.p.c., nonché degli artt. 38 e 51 del d. lgs. 546/1992, stante l’inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione della nota del difensore con cui si chiedeva l’esecuzione della sentenza di primo grado. Osserva l’Agenzia che il termine breve di impugnazione non poteva decorrere dal recapito di un inidoneo atto di richiesta di pagamento delle spese processuali, con cui l’Agente della riscossione è stato meramente invitato alla corresponsione di
quanto dovuto in base alla liquidazione compiuta dal Giudice di primo grado in sentenza.
iolazione degli art. 16 e
38 del d. lgs. 546/1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla legittimazione della parte a chiedere l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza e di eseguire personalmente la notificazione della sentenza, perché il plico raccomandato contenente la decisione di primo grado, notificato all’Agente della riscossione il 20/01/2017, risultava essere stato inviato direttamente dal medesimo contribuente/ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza che ha fatto decorre il temine breve per la proposizione del gravame non dalla presentazione dell’istanza per il pagamento delle spese ma proprio dalla notificazione della sentenza: « Poiché la sentenza impugnata risulta notificata il 20.1.2017 al procuratore costituito e il 19.1.2017 direttamente alla parte con raccomandate a.r., i termini brevi per la proposizione dell’appello scadevano improrogabilmente il 21.3.2017» . Del resto, secondo quanto si legge in ricorso, la stessa Agenzia ammette l’avvenuta notifica della sentenza e non semplicemente l’invio di una nota per il pagamento delle spese (« il plico raccomandato contenente la decisione di primo grado, notificato all’Agente della Riscossione il 20/01/201, risulta essere stato inviato direttamente dal medesimo contribuente/ricorrente», v. ricorso pag. 9 ).
Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.
4.1. La doglianza è inammissibile laddove contesta la legittimazione della parte di chiedere alla Segreteria della commissione personalmente, e non tramite difensore costituito, gli adempimenti relativi al passaggio in giudicato della sentenza. La questione è del tutto irrilevante dovendosi evidenziare, ancora una volta, che la ratio della decisione impugnata verte sulla tardività
dell’appello rispetto all’avvenuta notifica della sentenza, rispetto alla quale non hanno rilievo le circostanze relative all’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da parte della Segreteria.
4.2. Quanto alla seconda questione, nell’iniziale formulazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/92 per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, la sentenza d’appello doveva essere necessariamente notificata con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario nei modi previsti dall’art. 137 c.p.c. e segg. (Cass. n. 6166 del 2001). La dottrina aveva individuato la ragione giustificatrice di tale rigoroso procedimento notificatorio nella salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza. L’art.38, comma 2, del d.lgs. 546/92, è stato modificato dall’art.3 d.l. n.40/2010 (conv. L.n.73/2010), essendosi previsto che al « D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2, le parole: “a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c.” sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell’articolo 16” e, dopo le parole: “dell’originale notificato”, sono inserite le seguenti: “ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento ».
4.2.1. La modifica normativa appena ricordata ha consentito alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell’art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, in base al quale le notificazioni all’ufficio del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle Entrate) ed all’ente locale, possono essere effettuate « mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia » (Cass. n. 26449 del 2017; Cass. n. 9108 del 2017; Cass. n. 4616 del 2018; Cass. n. 22909 del 2020; Cass. n. 6157 del 2021). L’esplicita ratio della riforma del 2010 fu la semplificazione della notificazione ai fini di accelerare la formazione del giudicato e l’attività di riscossione. Ed
in tal senso questa Corte (Cass. n. 5871 del 2012) ebbe ad evidenziare che « si tratta, evidentemente, di una norma di semplificazione che, com’è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l’agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo », precisando che la novità normativa era applicabile non solo alla sentenza di primo grado ma anche alla sentenza di appello, « atteso che si tratta pur sempre di produrre l’effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza ».
4.2.2. Ora, in tema di notificazioni nel processo tributario, l’art. 16, comma 2, in primo luogo rinvia a sua volta all’art. 137 cod. proc. civ., salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell’art. 17; l’art. 16, comma 3, prevede poi forme alternative di notificazione. In particolare, l’art. 16, comma 3, prevede due forme di notificazione c.d. diretta, e che, dunque, possono effettuarsi dalla parte senza il ministero dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria e l’avvocato autorizzato dall’ordine forense: a) la notificazione « a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto »; b) ovvero la notificazione, consentita al solo contribuente, all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Le forme di notificazione c.d. diretta previste dall’art. 16, comma 3, sono diverse ed alternative tra loro (Cass., sez. un. nn. 13452 e 13453 del 2017; Cass., sez. un. n. 299 del 2020), come, del resto, è reso palese dalle specifiche modalità che la norma prescrive, rispettivamente, per ciascuna di esse: nella prima, l’atto in plico senza busta raccomandato è spedito per posta e la prova della ricezione è fornita dall’avviso di ricevimento; nella
seconda, l’atto è consegnato all’impiegato addetto e la prova della consegna è fornita dalla « ricevuta sulla copia » dell’atto stesso rilasciata dall’impiegato addetto.
Dunque, a partire dell’entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992 anche la consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione di essa, « a cura della parte o del suo procuratore », effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all’art. 17 d.lgs. n. 546/1992 e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento (Cass. n. 5871 del 2012; Cass. n. 16554 del 2018). Non è vietata l a notificazione ‘diretta’ a cura della parte personalmente, senza il tramite del difensore, e tale facoltà realizza pienamente quell’esigenza di semplificazione alla base delle modifiche introdotte.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.