Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4386 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4386  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13157/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ,  domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME  NOME ,  elettivamente  domiciliato  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.  TARANTO  n. 1124/2023 depositata il 14/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha impugnato davanti alla CTP di Taranto le cartelle esattoriali nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, di cui opponeva  il  relativo  estratto  di  ruolo,  lamentando  la  mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE stesse, nonché l’intervenuto decorso della prescrizione.
La Commissione ha accolto il ricorso.
L’appello erariale è stato dichiarato inammissibile, con la sentenza in epigrafe, dalla CGT di secondo grado della Puglia in quanto tardivamente proposto: infatti, la sentenza era stata notificata in data 20.1.2017 al difensore costituito e in data 19.1.2017 alla parte personalmente, tanto che la segreteria della Commissione aveva rilasciato copia munita di attestazione di passaggio in giudicato, cosicché il gravame doveva essere proposto entro il 21.3.2017 e, invece, era stato proposto il 4.7.2017.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE che si affidata a due motivi.
Ha resistito con controricorso il contribuente.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione degli art. 170 e 285 c.p.c., nonché degli artt. 38 e 51 del d. lgs. 546/1992, stante l’inidoneità a far decorrere il termine breve di impugnazione della nota del difensore con cui si chiedeva l’esecuzione della sentenza di primo grado. Osserva l’RAGIONE_SOCIALE che il termine breve di impugnazione non poteva decorrere dal recapito di un inidoneo atto di richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, con cui l’Agente della riscossione è stato meramente invitato alla corresponsione di
quanto  dovuto  in  base  alla  liquidazione  compiuta  dal  Giudice  di primo grado in sentenza.
iolazione degli art. 16 e
38 del d. lgs. 546/1992, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riferimento alla legittimazione della parte a chiedere l’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza e di eseguire personalmente  la  notificazione della sentenza, perché  il plico raccomandato  contenente  la  decisione  di  primo  grado, notificato all’Agente  della  riscossione  il  20/01/2017,  risultava  essere  stato inviato direttamente dal medesimo contribuente/ricorrente.
Il primo motivo è inammissibile in quanto estraneo alla ratio decidendi della sentenza che ha fatto decorre il temine breve per la proposizione del gravame non dalla presentazione dell’istanza per il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese ma proprio dalla notificazione della sentenza: « Poiché la sentenza impugnata risulta notificata il 20.1.2017 al procuratore costituito e il 19.1.2017 direttamente alla parte con raccomandate a.r., i termini brevi per la proposizione dell’appello scadevano improrogabilmente il 21.3.2017» . Del resto, secondo quanto si legge in ricorso, la stessa RAGIONE_SOCIALE ammette l’avvenuta notifica della sentenza e non semplicemente l’invio di una nota per il pagamento RAGIONE_SOCIALE spese (« il plico raccomandato contenente la decisione di primo grado, notificato all’Agente della Riscossione il 20/01/201, risulta essere stato inviato direttamente dal medesimo contribuente/ricorrente», v. ricorso pag. 9 ).
 Il  secondo  motivo  è  in  parte  inammissibile  e  in  parte infondato.
4.1. La doglianza è inammissibile laddove contesta la legittimazione della parte di chiedere alla Segreteria della commissione personalmente, e non tramite difensore costituito, gli adempimenti  relativi  al  passaggio  in  giudicato  della  sentenza.  La questione è del tutto irrilevante dovendosi evidenziare, ancora una volta,  che  la ratio della  decisione  impugnata  verte  sulla  tardività
dell’appello  rispetto  all’avvenuta  notifica  della  sentenza,  rispetto alla  quale non hanno rilievo le  circostanze relative all’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da parte della Segreteria.
4.2. Quanto alla seconda questione, nell’iniziale formulazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 546/92 per la decorrenza del termine breve d’impugnazione, la sentenza d’appello doveva essere necessariamente notificata con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario nei modi previsti dall’art. 137 c.p.c. e segg. (Cass. n. 6166 del 2001). La dottrina aveva individuato la ragione giustificatrice di tale rigoroso procedimento notificatorio nella salvaguardia di esigenze di certezza e sicurezza messe a presidio della formazione del giudicato formale sulla sentenza. L’art.38, comma 2, del d.lgs. 546/92, è stato modificato dall’art.3 d.l. n.40/2010 (conv. L.n.73/2010), essendosi previsto che al « D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 2, le parole: “a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c.” sono sostituite dalle seguenti: “a norma dell’articolo 16” e, dopo le parole: “dell’originale notificato”, sono inserite le seguenti: “ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all’avviso di ricevimento ».
4.2.1. La modifica normativa appena ricordata ha consentito alle parti private di procedere alla notificazione della sentenza con consegna diretta ai sensi dell’art. 16 comma 3 del d.lgs. n. 546/1992, in base al quale le notificazioni all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) ed all’ente locale, possono essere effettuate « mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia » (Cass. n. 26449 del 2017; Cass. n. 9108 del 2017; Cass. n. 4616 del 2018; Cass. n. 22909 del 2020; Cass. n. 6157 del 2021). L’esplicita ratio della riforma del 2010 fu la semplificazione della notificazione ai fini di accelerare la formazione del giudicato e l’attività di riscossione. Ed
in tal senso questa Corte (Cass. n. 5871 del 2012) ebbe ad evidenziare che « si tratta, evidentemente, di una norma di semplificazione che, com’è nello spirito del processo tributario, mira ad agevolare l’agire giuridico del Fisco e del contribuente, analogamente a quanto avviene per il ricorso introduttivo », precisando che la novità normativa era applicabile non solo alla sentenza di primo grado ma anche alla sentenza di appello, « atteso che si tratta pur sempre di produrre l’effetto di abbreviare la formazione del giudicato formale sulla sentenza ».
4.2.2. Ora, in tema di notificazioni nel processo tributario, l’art. 16, comma 2, in primo luogo rinvia a sua volta all’art. 137 cod. proc. civ., salve, quanto al luogo di essa, le specifiche previsioni dell’art. 17; l’art. 16, comma 3, prevede poi forme alternative di notificazione. In particolare, l’art. 16, comma 3, prevede due forme di notificazione c.d. diretta, e che, dunque, possono effettuarsi dalla parte senza il ministero dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto equiparato, quali il messo comunale e il messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria e l’avvocato autorizzato dall’ordine forense: a) la notificazione « a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto »; b) ovvero la notificazione, consentita al solo contribuente, all’ufficio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. Le forme di notificazione c.d. diretta previste dall’art. 16, comma 3, sono diverse ed alternative tra loro (Cass., sez. un. nn. 13452 e 13453 del 2017; Cass., sez. un. n. 299 del 2020), come, del resto, è reso palese dalle specifiche modalità che la norma prescrive, rispettivamente, per ciascuna di esse: nella prima, l’atto in plico senza busta raccomandato è spedito per posta e la prova della ricezione è fornita dall’avviso di ricevimento; nella
seconda, l’atto è consegnato all’impiegato addetto e la prova della consegna  è  fornita  dalla  « ricevuta  sulla  copia »  dell’atto  stesso rilasciata dall’impiegato addetto.
Dunque, a partire dell’entrata in vigore della disposizione novellatrice (26 marzo 2010), sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 d.lgs. n. 546/1992 anche la consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario o all’ente locale, ovvero la spedizione di essa, « a cura della parte o del suo procuratore », effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui all’art. 17 d.lgs. n. 546/1992 e in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento (Cass. n. 5871 del 2012; Cass. n. 16554 del 2018). Non è vietata l a notificazione ‘diretta’ a cura della parte personalmente, senza il tramite del difensore, e tale facoltà realizza pienamente quell’esigenza di semplificazione alla base RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte.
 Le  spese,  liquidate  come  in  dispositivo,  vanno  regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in  Euro  8.200,00  per  compensi,  oltre  alle  spese  forfettarie  nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.