Notificazione Ricorso Inammissibile: La Prova della Ricezione è Fondamentale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale nel processo: la notificazione del ricorso è inammissibile se il ricorrente non dimostra il suo perfezionamento. Questo caso evidenzia come un dettaglio procedurale, quale la prova dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, possa determinare l’esito di un intero giudizio, anche se le ragioni nel merito potrebbero essere fondate.
I Fatti del Caso
Un contribuente, professionista intellettuale, ha impugnato una cartella esattoriale relativa a IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2003. Dopo aver saldato i primi due tributi, la controversia è proseguita unicamente per l’IRAP. Il professionista sosteneva che l’imposta non fosse dovuta in assenza di una stabile organizzazione, un requisito essenziale per l’applicazione di tale tributo.
La questione era già stata esaminata due volte in precedenza dalla stessa Corte di Cassazione, che in entrambe le occasioni aveva accolto i ricorsi del contribuente, annullando le sentenze e rinviando la causa alla Commissione Tributaria Regionale (CTR). Ciononostante, l’ultima decisione della CTR ha nuovamente portato il contribuente a presentare ricorso per cassazione.
La Questione della Notificazione del Ricorso e la Sua Inammissibilità
Il punto centrale che ha portato alla decisione finale non riguarda il merito della pretesa tributaria, ma un aspetto puramente processuale. Il ricorrente ha promosso un nuovo ricorso contro la decisione della CTR, ma ha commesso un errore fatale: pur avendo allegato le ricevute di spedizione del ricorso notificato all’Amministrazione finanziaria, non ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento. Questo documento è l’unica prova che attesta il perfezionamento della notificazione, ovvero che l’atto è stato effettivamente consegnato al destinatario.
La Corte ha rilevato d’ufficio questa mancanza, sottolineando che l’onere di dimostrare la corretta e tempestiva notifica dell’atto introduttivo del giudizio spetta esclusivamente alla parte che promuove il ricorso. In assenza di tale prova, e non potendo ricorrere ad altri mezzi per attestare l’avvenuta notifica, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un principio consolidato, richiamando anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 10648/2017). I giudici hanno spiegato che la produzione dell’avviso di ricevimento non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per garantire il contraddittorio e la certezza dei rapporti giuridici. La sola prova della spedizione non è sufficiente, poiché non dimostra che l’atto sia entrato nella sfera di conoscenza legale del destinatario.
Di conseguenza, non essendo stato provato il perfezionamento della notifica alla parte pubblica, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre specificato che, data l’assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione finanziaria (rimasta intimata), non era necessario pronunciarsi sulle spese di giudizio. Infine, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come previsto dalla legge in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito per tutti i professionisti e le parti processuali: la massima attenzione deve essere prestata non solo alle argomentazioni di merito, ma anche al rigoroso rispetto delle norme procedurali. La mancata prova della notificazione, un adempimento che può sembrare secondario, può vanificare anni di contenzioso e ragioni potenzialmente valide. È quindi fondamentale conservare e depositare tempestivamente tutta la documentazione che attesta il corretto svolgimento delle notifiche, in particolare l’avviso di ricevimento, per evitare una declaratoria di inammissibilità che preclude ogni discussione sul merito della controversia.
Cosa rende una notificazione di un ricorso inammissibile secondo la Corte di Cassazione?
La notificazione di un ricorso è considerata inammissibile se la parte ricorrente non fornisce la prova del suo perfezionamento, ovvero non deposita l’avviso di ricevimento che attesta l’effettiva consegna dell’atto al destinatario.
Chi ha l’onere di provare l’avvenuta notificazione del ricorso?
L’onere di provare il perfezionamento della notificazione ricade interamente sulla parte che ha promosso il ricorso. La semplice ricevuta di spedizione non è sufficiente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce al giudice di esaminare il merito della questione. Inoltre, comporta per il ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1978 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2024
Oggetto: tributi
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6177/2019 R.G. proposto da AVV_NOTAIO, che si difende in proprio, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, INDIRIZZO -ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio ex lege in Roma, alla INDIRIZZO;
-intimata-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio, Roma, n. 8595/09/2018 pronunciata il 22 novembre 2018 e depositata il 06 dicembre 2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2024 dal Co: NOME COGNOMENOME COGNOME;
RILEVATO
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui la CTR ha respinto l’appello promosso dall’Ufficio, ivi però disponendo la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Ricorda come la vertenza abbia ad oggetto una cartella esattoriale emessa Iva, Irpef e Irap per l’anno 2003, vertenza poi proseguita limitatamente a quest’ultima imposta tenuto conto che il contribuente aveva già interamente corrisposto per i primi due tributi. Rammenta altresì come nel caso in commento non fosse dovuta l’IRAP da parte del contribuente, esercente una professione intellettuale, stante l’assenza del requisito di una stabile organizzazione e non potendo quest’ultima trovare il suo presupposto impositivo nella corresponsione di compensi in favore di altri professionisti, esercenti in via autonoma la professione. Soggiunge infine come la presente fattispecie sia già stata sottoposta due volte al vaglio e allo scrutinio di questa Corte che, in ambedue i casi, ha accolto i ricorsi promossi dal contribuente, disponendo la cassazione della sentenza con rinvio alla competente CTR in diversa composizione anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Invoca nuovamente la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi. Rimane intimata l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria.
In prossimità dell’odierna adunanza il contribuente ha depositato memoria
CONSIDERATO
In via pregiudiziale di rito occorre rilevare che non è agli atti l’avviso di ricevimento che attesta il perfezionamento della notificazione del ricorso alla parte pubblica. Ed infatti, la parte contribuente allega le ricevute di spedizione all’originale notificato, ma non indica -fra i documenti offerti- le ricevute di ricevimento, sicché il ricorso deve dichiararsi inammissibile, non ricorrendo alcuna RAGIONE_SOCIALE altre possibilità ammesse per attestare l’avvenuta rituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità (cfr. Cassl. S.U. n. 10648/2017).
Non vi è lugo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva della parte pubblica.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 09/01/2024