Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1316 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1316 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/01/2026
Oggetto: Ricorso per cassazione Notificazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Entrate presso l’Avvocatura dello Stato – Ammissibilità – Presupposti Assunzione della difesa giudiziale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Mancanza – Conseguenze – Nullità della notificazione e non inesistenza -Rinvio a nuovo ruolo.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10328/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Catania, al INDIRIZZO, giusta procura speciale allegata al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-intimanda – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, n. 8731/2023, depositata in data 31 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, l’avviso di
accertamento n. 8930301003912008, emesso ai fini Irpeg, Irap e Iva 2003 in relazione ad alcune vendite immobiliari a prezzo dichiarato ritenuto inferiore a quello effettivamente corrisposto.
La ricorrente eccepiva la nullità dell’accertamento in quanto, ai sensi dell’art. 15 d.l. n. 41/1995, convertito in legge n. 85/1995, non si poteva procedere a rettifica del corrispettivo della cessione di fabbricati, classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, se lo stesso era stato indicato, come nel caso di specie, in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986 (t.u. registro), essendo, peraltro, la dedotta circostanza dell’occultamento del prezzo fondata unicamente su presunzioni e non su un documento scritto.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava, ai soli fini Iva, l’illegittimità del maggiore imponibile accertato, confermando nel resto l’accertamento.
La società contribuente, deducendo l’erroneità della decisione perché l’art. 15 cit. era stato applicato ai soli fini Iva, impugnava la sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, la quale respingeva l’appello principale ed accoglieva quello incidentale con cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la legittimità dell’accertamento anche in riferimento al maggior imponibile ai fini Iva.
Avverso la sentenza d’appello veniva proposto dalla contribuente ricorso per cassazione con formulazione di tre motivi, ossia: a) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine all’applicabilità dell’art. 15 d.l. n. 41/1995, conv. in legge n. 85/1995, anche in materia di Irpeg e di Irap, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 d.l. n. 41/1995, conv. in legge n. 85/1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; c) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Questa Corte, con ordinanza n. 6626 depositata il 10/03/2021, ritenuto che la contribuente avesse proposto un unico motivo inerente alla violazione dell’art. 112 c.p.c., rigettava il ricorso ritenendo infondato il predetto motivo.
La società contribuente proponeva ricorso per revocazione ex art. 391bis c.p.c., per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., stante l’omessa lettura del secondo e del terzo motivo di impugnazione.
Questa Corte, con sentenza n. 35297 depositata il 30/11/2022, accoglieva il ricorso, revocava l’ordinanza impugnata in ordine all’omesso esame del secondo e del terzo motivo del ricorso per cassazione, e, giudicando in rescissorio, accoglieva il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza della CTR della Sicilia, con assorbimento del terzo motivo; cassava la sentenza della CTR in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Riassunto il giudizio dinanzi all’indicato giudice d’appello, la CGT -2 della Sicilia accoglieva parzialmente il ricorso originario della società contribuente ed annullava l’avviso di accertamento ai soli fini Iva.
Avverso la sentenza del giudice del rinvio ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, formulando un solo motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/12/2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», in quanto la CGT-2 della Sicilia, violando il principio di diritto enunciato in sede di rinvio, ha dichiarato la nullità dell’impugnato avviso di accertamento in relazione all’applicazione della sola Iva e non anche in riferimento alle imposte sui redditi, assumendo erroneamente che il
motivo di ricorso su tali imposte fosse stato rigettato da questa Corte con l’ordinanza n. 6626/2021.
Va, preliminarmente, dichiarata la nullità della notifica del ricorso per cassazione, in quanto eseguita, a mezzo pec, all’Avvocatura dello Stato, sebbene dal contenuto della sentenza impugnata non risulti che questa abbia assistito nel giudizio d’appello l’RAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte ha, invero, statuito che, in tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l’RAGIONE_SOCIALE non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l’esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE facoltà, concesse all’RAGIONE_SOCIALE dall’art. 72 del d.lgs. n. 300/1999, di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l’RAGIONE_SOCIALE si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. 22/06/2021, n. 17700; Cass., Sez. U., 29/10/2007, n. 22641).
Va, quindi, disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio ed ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, concedendo alla ricorrente termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la notifica del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME