Notificazione del Ricorso per Cassazione: Guida Pratica ai Vizi e alle Soluzioni
La corretta instaurazione del processo è un pilastro fondamentale del nostro sistema giuridico. Un errore in questa fase iniziale può avere conseguenze significative, ritardando la decisione finale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sull’importanza della notificazione del ricorso per cassazione e sui rimedi previsti dall’ordinamento quando questa presenta dei vizi. Analizziamo insieme questo caso per capire le implicazioni pratiche per cittadini e professionisti.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dall’Ente Fiscale avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale. L’Ente Fiscale, agendo come ricorrente, ha notificato il proprio atto di impugnazione a diverse controparti, tra cui una società in accomandita semplice (S.a.s.) e uno dei suoi soci.
Tuttavia, la procedura di notifica ha incontrato due ostacoli significativi:
1. La notifica destinata alla società S.a.s. non è andata a buon fine poiché la società è risultata irreperibile all’indirizzo indicato.
2. La notifica indirizzata a uno dei soci, sebbene eseguita tramite servizio postale, è stata ritenuta affetta da nullità. La ragione? La mancata produzione in giudizio della ricevuta di spedizione della “comunicazione di avvenuta notifica” (c.a.n.), un documento essenziale per provare il corretto completamento dell’iter notificatorio ai sensi della normativa applicabile (ratione temporis).
Di fronte a questi difetti, la Corte di Cassazione si è trovata a dover decidere non sul merito della controversia tributaria, ma sulla validità del rapporto processuale stesso.
La Notificazione del Ricorso per Cassazione e le Nullità Rilevate
La Corte Suprema ha sospeso il giudizio sul merito per analizzare le questioni procedurali. I giudici hanno stabilito che i difetti riscontrati nella notificazione del ricorso per cassazione non potevano essere ignorati. La mancata notifica alla società, a causa della sua irreperibilità, impediva la corretta costituzione del contraddittorio. Allo stesso modo, la notifica al socio era da considerarsi nulla per un vizio formale insanabile: l’assenza della prova dell’invio della c.a.n., come richiesto dall’art. 7 della Legge n. 890/1982.
Questo documento è cruciale perché attesta che, in caso di mancata consegna diretta, il destinatario è stato informato del tentativo di notifica e della giacenza dell’atto. Senza tale prova, la notifica si considera come mai avvenuta, violando il diritto di difesa della parte.
La Decisione della Corte: Rinnovazione e Integrazione
Anziché dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte ha emesso un’ordinanza interlocutoria. Con questo provvedimento, ha ordinato all’Ente Fiscale di sanare i vizi riscontrati entro un termine perentorio di sessanta giorni. Nello specifico, ha disposto:
* L’integrazione del contraddittorio nei confronti della società S.a.s., ovvero l’obbligo di notificare correttamente il ricorso per assicurare la sua partecipazione al giudizio.
* La rinnovazione della notificazione nei confronti del socio, ripetendo la procedura in modo conforme alla legge per superare la nullità precedente.
La causa è stata quindi rinviata a un nuovo ruolo, in attesa che l’Ente Fiscale adempia a tali incombenti.
Le Motivazioni Giuridiche
La decisione della Corte si fonda sul principio fondamentale del contraddittorio, secondo cui ogni parte deve essere messa in condizione di conoscere il processo a suo carico e di potersi difendere. Un vizio di notifica lede questo principio e, se non sanato, impedisce al giudice di emettere una pronuncia valida. Ordinando l’integrazione e la rinnovazione, la Corte applica un meccanismo di salvaguardia processuale che consente di rimediare a un errore senza compromettere il diritto della parte ricorrente di ottenere una decisione nel merito, a patto che l’ordine del giudice venga eseguito tempestivamente e correttamente.
Conclusioni: L’Importanza della Correttezza Processuale
Questo caso sottolinea come la cura degli aspetti procedurali, in particolare delle notificazioni, sia essenziale in qualsiasi contenzioso. Un errore formale può causare ritardi significativi e imporre costi aggiuntivi. L’ordinanza dimostra che, sebbene il sistema preveda dei rimedi per sanare i vizi, questi sono subordinati al rispetto di termini perentori. La lezione è chiara: la massima attenzione alla forma non è un mero formalismo, ma una garanzia indispensabile per la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte nel processo.
Cosa succede se la notifica del ricorso per cassazione a una delle parti non va a buon fine perché risulta irreperibile?
La Corte di Cassazione, per garantire il diritto di difesa e la corretta costituzione del processo, può ordinare alla parte ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, ovvero di effettuare una nuova e valida notifica all’interessato entro un termine stabilito.
Quali sono le conseguenze della mancata produzione della prova di invio della ‘comunicazione di avvenuta notifica’ (c.a.n.)?
La mancata allegazione della ricevuta di spedizione della c.a.n., quando richiesta dalla legge, rende la notifica nulla. La Corte, rilevato tale vizio, ordina alla parte di rinnovare la notificazione, cioè di ripeterla correttamente.
La Corte di Cassazione decide la causa nel merito se rileva un vizio di notifica?
No. In presenza di un vizio di notifica che impedisce la regolare costituzione del contraddittorio, la Corte emette un’ordinanza interlocutoria. Con essa, sospende la decisione sul merito e assegna alla parte ricorrente un termine perentorio per sanare il difetto, rinviando la causa a una successiva udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9669 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9669 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23257/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ; COGNOME COGNOMEintimati- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 3658/2017 depositata il 19 aprile 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
●rilevato che:
la notifica del ricorso per cassazione alla RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, eseguita a mezzo del servizio postale, non è andata a buon fine, essendo la destinataria risultata irreperibile all’indirizzo indicato dalla notificante Agenzia delle Entrate;
-la notifica del ricorso al socio NOME COGNOME anch’essa eseguita a mezzo del servizio postale, appare affetta da nullità, non risultando allegata la ricevuta di spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (c.a.n.) inviata al destinatario ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della L. n. 890 del 1982, nel testo applicabile «ratione temporis» , e non essendo stata fornita con altro idoneo mezzo la prova del detto invio (cfr., sull’argomento, Cass. n. 512/2025, Cass. n. 23653/2024, Cass. n. 18472/2018);
-si rende, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e la rinnovazione della notificazione del ricorso nei riguardi del COGNOME;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e la rinnovazione della notificazione del ricorso al socio NOME COGNOME assegna per l’espletamento di tali incombenti il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 21 febbraio 2025.
La Presidente NOME COGNOME