Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRES 2007.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15099/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante protempore, non costituita,
TREVISAN BASILIO, non costituito,
-intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1854/24/2015, depositata il 9 dicembre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
1. L’RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 13 dicembre 2012, alla RAGIONE_SOCIALE, e al suo legale rappresentante NOME, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rideterminava i ricavi per il periodo d’imposta 1° luglio 2006 -30 giugno 2007, accertando maggiori imposte IRES per € 74.627,00 e d IRAP per € 9.882,00, e comminando sanzioni per € 111.940,50, nonché avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto la liquidazione di una maggiore imposta IVA per l’anno 2006, per l’importo di € 33.184,00.
Tali avvisi di accertamento erano motivati sul presupposto che l’associazione, nei periodi di imposta considerati, era decaduta dalle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, con la conseguente applicabilità del regime ordinario previsto dal titolo I, capo IV, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte dirette) e dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (in tema di IVA).
2. Gli avvisi di accertamento in questione venivano impugnati, con separati ricorsi, sia dall’associazione che da RAGIONE_SOCIALE in proprio, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 291/07/2014, previa riunione dei ricorsi suddetti, li accoglieva parzialmente, riducendo il maggior reddito imponibile e rideterminando le maggiori imposte dovute in € 10.341,00 per IRES ed € 1.262,00 per IRAP, e la mag giore IVA in € 6.697,00, con le relative sanzioni.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 1854/24/2015, pronunciata il 25 novembre 2015 e depositata in segreteria il 9 dicembre 2015 , rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi.
Non si sono costituiti in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, rimasti intimati.
Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 è stata fissata per la trattazione l’udienza in camera di consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Preliminarmente, deve rilevarsi che la notificazione del ricorso nei confronti di NOME non risulta effettuata presso il procuratore costituito in appello AVV_NOTAIO.
Conseguentemente, deve essere disposto il rinvio a nuovo ruolo, con assegnazione di termine per la rinotificazione del ricorso ex art. 291, comma 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 5 aprile 2019, n. 9693).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Assegna alla ricorrente il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la notificazione del ricorso a NOME NOME.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024.