Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26130 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/10/2024
IRPEF
AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25809/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PUGLIA, sezione staccata di Foggia, n. 3692/2019, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18
settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva, ed evocando in giudizio anche la RAGIONE_SOCIALE, che ugualmente non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la RAGIONE_SOCIALEt.RAGIONE_SOCIALE , per un verso, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società e, per altro verso, ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Foggia che aveva accolto il ricorso spiegato dal contribuente, socio al 90 per cento di quest’ultima, avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2009, era stata recuperata maggiore Irpef. La RAGIONE_SOCIALE.t.RAGIONE_SOCIALE osservava, in primo luogo, che nei confronti della società non era stato emesso alcun atto impositivo e che era pacifico che la stessa avesse dichiarato un reddito di euro 124.240,00 il quale era stato imputato pro quota al socio, il quale, invece, non aveva esposto il medesimo nella propria dichiarazione e, in secondo luogo, che la dichiarazione integrativa presentata dalla società era tardiva ed inefficace in quanto successiva al termine di cui all’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, sicché nessun rilievo poteva avere l’abbattimento del reddito conseguente alla medesima. Aggiungeva che, in ogni caso, le poste esposte dalla società a decurtazione del reddito originario erano manifestamente implausibili, trattandosi di spese per acquisti da tre società di cui due costituite dopo il 2009, e dunque relative ad operazioni inesistenti, sicché ciò era fortemente probabile anche rispetto alla terza società.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ. e dell’art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.
Censura la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile l’intervento volontario della società ritenendo che il rapporto giuridico
dedotto non fosse comune alla stessa. Osserva che l’RAGIONE_SOCIALE aveva accertato a carico del socio un reddito di partecipazione sulla scorta della dichiarazione fiscale della società e che il successivo emendamento della medesima spiegava effetti nei confronti di entrambe le parti tra le quali, pertanto, sussisteva litisconsorzio necessario.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Assume che, non avendo l’Ufficio contestato in primo grado la chiamata in causa della società e non avendo preso posizione sulla documentazione ivi prodotta a prova di quanto dichiarato con il modello unico emendato, ogni contestazione in appello era da ritenersi tardiva. Per l’effetto deduce che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di considerare il termine utile per contestare.
Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del principio di modificabilità in ogni tempo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni fiscali. Richiamata la sentenza n. 23000 del 2012 di questa Corte in ordine ai limiti entro i quali è consentito ritrattare le dichiarazioni fiscali anche dopo l’avviso di rettifica, evidenzia di aver documentato con il deposito della documentazione fiscale l’errore emendato dalla società .
Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, l’omessa motivazione.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto «manifestamente implausibili» le poste vantate dalla società a decurtazione del reddito ed assume che la motivazione non consente di comprendere l’ iter logico posto a fondamento della decisione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
5.1. Il ricorrente ha allegato al ricorso per cassazione le ricevute di accettazione RAGIONE_SOCIALE raccomandate spedite per la notifica sia all’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che alla società, avvalendosi del servizio postale; non ha depositato, invece, come risulta anche da attestazione della Cancelleria in data 18 settembre 2024, la cartolina postale di ricevuta di ritorno, per nessuna RAGIONE_SOCIALE quattro raccomandate spedite,
Entrambe le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
5.2. In relazione alla notificazione a mezzo posta, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale, per il perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, è necessario che questi abbia ricevuto l’atto o che esso sia pervenuto nella sua sfera di conoscibilità. L’unico documento idoneo a fornire tale dimostrazione, nonché della data in cui essa è avvenuta e dell’identità ed idoneità della persona cui il plico sia stato consegnato, è la ricevuta di ritorno della raccomandata, ovvero, per il caso di suo smarrimento o distruzione, il duplicato rilasciato dall’ufficio postale.
5.3. Da tale principio discende che, quando la notificazione si riferisca ad un atto di impugnazione, ed il notificante non ottemperi all’onere di depositare in giudizio la ricevuta di ritorno, l’impugnazione è inammissibile.
Sul punto le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento RAGIONE_SOCIALE formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. L’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione
prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di consiglio di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. In difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. Il difensore del ricorrente può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890. (Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627. Nello stesso senso Cass. 12/07/2018, n. 131)
5.4. Nel caso in esame, non avendo entrambi gli intimati svolto attività difensiva, e non avendo il ricorrente addotto alcuna giustificazione in ordine alla mancata produzione dell’avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALE raccomandate spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità stante, come detto, la mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2024.