Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3802 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3802 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28114/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME difeso e rappresentato, per procura speciale, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro-tempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
– intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 209/09/20, depositata il 12 gennaio 2020.
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza menzionata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha respinto l’appello presentato dalla contribuente contro la decisione della Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE; quest’ultima aveva, a sua volta, rigettato il ricorso volto ad annullare l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, con cui erano state contestate una maggiore imposta IRES di euro 9.389, una maggiore IRAP di euro 200, una maggiore IVA di euro 188, nonché irrogata una sanzione amministrativa unica pari a euro 10.000;
l’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 c.p.c., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
la ricorrente ha provveduto ad effettuare la notificazione del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE;
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso va notificato, invece, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della predetta RAGIONE_SOCIALE (cfr., Cass Sez. 5, Sentenza n. 16122 del 15/11/2002);
pertanto, la notificazione effettuata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve considerarsi nulla senza che possa dirsi sanata in mancanza di costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE;
deve, quindi, ordinarsi la rinnovazione della notificazione assegnando per l’incombente il termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo rinnovarsi la notificazione del ricorso entro sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME