Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32200 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32200 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20176/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE
-intimata- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA n. 43/2021 depositata il 08/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR della Lombardia, con sentenza n. 43/2021, pronunciata in data 14.12.2020 in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva integralmente l’impugnazione proposta dal contribuente NOME avverso l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA del
17.10.2017, per il complessivo importo di € 1.569,16, in relazione a 3 cartelle di pagamento e dichiarava integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali per entrambi i gradi del giudizio.
NOME propone ricorso per cassazione fondato su un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il contribuente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n.3. c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 del d.lvo n. 546/1992, 91, 92 e 96 c.p.c., la nullità della sentenza per difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia e il difetto di motivazione, ex art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. in relazione alla disposta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ad alla omessa condanna di NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e dei compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio, come da note spese allegate, nonché al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., avendo resistito in giudizio in mala fede.
In via preliminare va rilevata l’invalidità della notificazione del ricorso per cassazione ad RAGIONE_SOCIALE, già patrocinata da un avvocato del libero foro nel grado di appello, in quanto è stata depositata dal ricorrente unicamente la documentazione relativa alla notifica effettuata nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE presso il suo difensore in appello, l’AVV_NOTAIO del foro di Milano anziché all’RAGIONE_SOCIALE stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (in proposito, vedi Cass., Sez. U, Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Cass., Sez. U, Sentenza n. 15911 dell’8/06/2021, Rv. 661509 -02 nonché Cass. 25639/2024 e Cass. 27976/2020).
2.1. È necessario, quindi, ordinare la rinnovazione della notificazione dell’RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando a parte ricorrente termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notifica del ricorso ad RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, in data 28 ottobre 2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)