Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9618 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9618 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21440/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE>, in persona del legale rappresentante pro tempore -intimataavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 79/2/16 depositata il 26 febbraio 2016
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato:
-che il ricorso per cassazione è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE a mezzo del servizio postale, mediante la spedizione di copia dell’atto in piego raccomandato con avviso di ricevimento diretto all’AVV_NOTAIO, difensore della prefata associazione nel giudizio d’appello svoltosi dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
-che il piego in questione non è stato consegnato personalmente al destinatario AVV_NOTAIO, come si evince dall’esame dell’avviso di ricevimento in atti;
considerato:
-che, a norma dell’art. 7, ultimo comma, L. n. 890 del 1982, nel testo, applicabile ratione temporis , vigente anteriormente alle modificazioni apportate dall’art. 1, comma 97 -bis , lettera f), L. n. 190 del 2014, inserito dall’art. 1, comma 461, L. n. 205 del 2017, «se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata»;
-che, nel caso di specie, tale adempimento non è stato espletato dall’agente postale, come pure si ricava dall’avviso di ricevimento del piego, nel quale non viene attestata l’avvenuta spedizione della comunicazione di avvenuta notifica (cd. CAN);
-che la notificazione del ricorso risulta, pertanto, affetta da nullità; -che, in difetto di costituzione della parte destinataria dell’impugnazione, tale nullità può essere sanata mediante la rinnovazione della notificazione, da eseguire su ordine del giudice ex art. 291, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. n. 20581/2023, Cass. n. 2142/2019);
P. Q. M.
ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione