Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9909 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7583/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA-SEZ.DIST. RAGIONE_SOCIALE n. 1157/2015 depositata il 20/03/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dalla sentenza in epigrafe emerge che il presente giudizio ha ad oggetto un ricorso per revocazione proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 186/2/11 resa dalla CTR siciliana -Sez. dist. di RAGIONE_SOCIALE in confronto della medesima e di RAGIONE_SOCIALE , fallita, in persona del curatore AVV_NOTAIO, recante conferma della sentenza di primo grado di annullamento di avviso di rettifica ai fini dell’IVA per l’a.i. 1991, sul presupposto della configurabilità di un errore di fatto consistito nel non aver la CTR ritenuto proAVV_NOTAIOo dall’RAGIONE_SOCIALE un documento (PVC a fondamento di avviso di accertamento) invece regolarmente allegato all’atto di appello, come da ricevuta di segreteria.
Con la sentenza in epigrafe la CTR dichiarava inammissibile il ricorso sulla base della seguente motivazione:
Esso è stato notificato direttamente alla RAGIONE_SOCIALE presso il difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, mentre la sentenza, e ancor prima l’avviso di rettifica, era stata resa nei riguardi del curatore fallimentare, AVV_NOTAIO.
Poiché la parte non si è costituita e difesa e non risulta tornata ‘in bonis’, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo. Parte contribuente resta intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 156 e 160 cod. proc. civ.
In sede di costituzione in appello, il curatore di RAGIONE_SOCIALE aveva nominato difensore il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ed eletto domicilio presso il suo studio in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, Is. 429. Il ricorso per revocazione ‘indica quale destinataria la ‘RAGIONE_SOCIALE … dichiarata fallita, e per essa il curatore fallimentare AVV_NOTAIO NOME elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, Is. 429, presso lo studio del AVV_NOTAIO NOME COGNOME”. ‘Tale atto, con raccomandata A.R. n. del , è stato notificato in data 19 luglio 2012, presso lo studio del difensore. L’avviso di ricevimento indica quale destinatario la ‘RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata presso lo studio del AVV_NOTAIO‘. La notificazione in parola non è inesistente ma al più nulla.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Cass., Sez. U, n. 14916 del 2016 insegna:
L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità RAGIONE_SOCIALE forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita),
restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
Nella specie, deve escludersi la ricorrenza di un’ipotesi di inesistenza della notificazione -invece ritenuta dalla CTR nel dichiarare ‘tout court’ inammissibile il ricorso per revocazione dell’RAGIONE_SOCIALE -poiché la notificazione da questa effettuata non appare ‘priva degli elementi costitutivi essenziali’.
Più particolarmente, pacifica la qualità di domiciliatario della fallita RAGIONE_SOCIALE in capo al destinatario della notificazione del ricorso per revocazione, siccome difensore di questa nel giudizio d’appello esitato nella sentenza n. 186/2/11 della CTR siciliana -Sez. dist. RAGIONE_SOCIALE, in ragione, viepiù, della corretta identificazione della fallita RAGIONE_SOCIALE quale controparte nell’introducendo giudizio, la mera errata indicazione, nell’avviso di ricevimento, di RAGIONE_SOCIALE in luogo del corrispondente fallimento e per esso del curatore non obnubila certamente l’obiettivo collegamento della notificazione, che tale indiscutibilmente è per mezzo ed oggetto, con il suddetto difensore e con il relativo studio e quindi, per il tramite di essi, altresì con la fallita RAGIONE_SOCIALE.
Esclusa l’inesistenza, in piana applicazione dell’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, la notificazione avrebbe dovuto, al più, essere considerata nulla, con le conseguenze del caso.
Donde la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 28 febbraio 2024.