Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27895 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2023
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto:
iscrizione a ruolo straordinario -iscrizione ipotecaria -motivazione –
– Consigliere –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 15 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
-intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui uffici in INDIRIZZO, è domiciliata;
-resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, n.5286/40/2014, depositata in data 21 agosto 2014;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che :
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: RAGIONE_SOCIALE aveva iscritto ipoteca sugli immobili della società RAGIONE_SOCIALE pari al doppio del credito portato dalle cartelle di pagamento che la società non aveva provveduto a corrispondere; avverso il suddetto atto la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Latina; RAGIONE_SOCIALE aveva quindi proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto di condividere le considerazioni espresse dal giudice di primo grado relative alla mancata indicazione RAGIONE_SOCIALE specifiche esigenze cautelari che avrebbero dovuto giustificare l’iscrizione a ruolo straordinario e al fatto che non erano stati indicati i presumibili valori degli immobili ipotecati e, in qualche caso, i subalterni, non consentendo di potere distinguere tra quelli gravati o meno della misura cautelare e RAGIONE_SOCIALE relative classificazioni e rendite catastali e, quindi, di valutare la proporzione tra l’entità del credito da corrispondere e l’interesse del privato alla libera disponibilità degli immobili; in ogni caso, le notifiche erano da considerarsi inesistenti in quanto effettuate a un indirizzo errato;
avverso la suddetta pronuncia RAGIONE_SOCIALE ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura;
la società non si è costituita;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato un atto denominato ‘di costituzione’, con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;
considerato che :
va pregiudizialmente rilevata la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta;
l’art. 1, legge n. 53/1994, nel riconoscere all’ avvocato munito di procura alle liti, a norma dell’art. 83, cod. proc. civ. e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto, la facoltà di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, ha espressamente previsto che la stessa avvenga secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890;
con riferimento al caso di specie, dalla copia dell’avviso di ricevimento della notifica del ricorso si evince che lo stesso, notificato a mezzo posta, non è stato consegnato personalmente al difensore domiciliatario, ma alla segretaria del medesimo e non risulta agli atti l’attestazio ne dell’avvenuto in oltro della raccomandata informativa, necessaria ai fini del perfezionamento della medesima;
questa Corte, sul punto, ha precisato che la notificazione a mezzo posta eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal suo destinatario si perfezione, dopo l’entrata in vigore della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (introdotto dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater, conv., con modif., dalla L. n. 31 del 2008), con la spedizione, al destinatario medesimo, della lettera raccomandata con cui l’agente postale lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo, pur abilitato a riceverlo (Cass. civ., 24 marzo 2022, n. 9531; Cass. civ., 3 ottobre 2016, n. 19730);
nè la nullità può dirsi sanata ai sensi dell’art. 156, cod. proc. civ., non essendosi RAGIONE_SOCIALE costituita in giudizio; la rilevata nullità della notifica comporta che, in applicazione dell’art. 291, cod. proc. civ., va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte:
rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione alla società RAGIONE_SOCIALE nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, addì 13 settembre 2023.