Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34403 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34403 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29746/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
(C.F. P_IVA), in
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in RAGIONE_SOCIALE persona del curatore pro tempore
-intimato – contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
Oggetto: tributi – controricorrente – estraneità al giudizio di merito – notificazione – nullità – sanatoria
COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC
-controricorrente –
contro
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6325/18/15, depositata in data 24 giugno 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023.
RILEVATO CHE
1. La società contribuente RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha impugnato una cartella relativa a IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi per tributi dei periodi di imposta 2006, 2007, e 2008. La società contribuente ha premesso che il Tribunale di Santa NOME Capua Vetere aveva già dichiarato il fallimento della società e che il liquidatore della società era venuto a conoscenza dell’esistenza dei relativi debiti tributari attraverso la visione dello stato passivo del fallimento, ove vi era stata la proposizione della domanda di ammissione al passivo ad opera del concessionario della riscossione. La società contribuente ha dedotto, oltre alla nullità della notificazione della cartella di pagamento, la decadenza del concessionario dalla riscossione e la violazione dell’art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212, allegando inoltre che vi fossero duplicazioni di importi.
La CTP di Caserta ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La CTR della Campania, con sentenza del 24 giugno 2015, ha accolto l’appello della società contribuente . Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello la sussistenza della legittimazione attiva del liquidatore della società dichiarata fallita , stante l’inerzia degli organi concorsuali e ha ritenuto che il difetto di legittimazione non possa essere eccepito se non dal curatore del fallimento. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che la notificazione della cartella fosse nulla « per inesistenza ed irregolarità della notifica effettuata alla società RAGIONE_SOCIALE », osservandosi come non vi fosse menzione delle opportune ricerche e non vi fosse stato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 140 cod. proc. civ. , con compromissione del diritto di difesa.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a due motivi; si sono costituite in giudizio con controricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME, già socie della società dichiarata fallita ed evocate nel giudizio di legittimità dal ricorrente, nonché il concessionario per la riscossione; il RAGIONE_SOCIALE intimato non si è costituito in giudizio. E’ stata depositata memoria dalle controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché dalla società RAGIONE_SOCIALE, producendosi in allegato anche il decreto di chiusura del RAGIONE_SOCIALE in data 8 marzo 2023 a termini dell’art. 118, n. 4, l. fall . per insufficienza di attivo.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 43 l. fall., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la legittimazione straordinaria del debitore assoggettato a fallimento a impugnare la cartella di pagamento. Osserva parte ricorrente che non ricorre inerzia del curatore ove questi presti acquiescenza all’atto
impositivo, essendovi stata una precisa scelta degli organi della procedura concorsuale di non impugnare l’atto impositivo .
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 30, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché degli artt. 139 e 143 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della notificazione della cartella. Il ricorrente si richiama agli atti del concessionario della riscossione, il quale avrebbe allegato di avere fatto applicazione della disciplina di cui all’art. 60, lett. e) d.P.R. n. 600/1973 come attestato in relata dal messo comunale. Osserva, inoltre, come la nullità della cartella dovrebbe ritenersi sanata dall’impugnazione della stessa, avendo il dedotto atto viziato raggiunto il suo scopo, conseguente alla conoscenza dell’atto, la quale ha consentito l’esercizio del diritto di difesa.
Va preliminarmente rilevata -come dedotto nel relativo controricorso l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, già socie della società dichiarata fallita, in quanto estranee al giudizio di appello. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di chi, dalla sentenza impugnata, non risulti essere stato parte del giudizio di merito, ove non sia stato dedotto, né provato il rituale conferimento della rappresentanza sostanziale e processuale, la cui mancanza è anche rilevabile d’ufficio, perché attinente alla regolare costituzione del contraddittorio (Cass., Sez. Lav., 16 marzo 2009, n. 6348). La legittimazione ad impugnare o a resistere nel giudizio di impugnazione spetta ai soli soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel precedente giudizio di merito, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. Sez. V, 9 agosto 2017, n. 19809; Cass., Sez. VI, 15
gennaio 2015, n. 626; Cass., Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4011; Cass., Sez. II, 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., Sez. V, 22 ottobre 2010, n. 21668).
Inammissibile è, invero, la memoria prodotta dalla società dichiarata fallita in quanto, in disparte l’avvenuta cancellazione della società a seguito del decreto di chiusura del fallimento della stessa per insufficienza di attivo (con conseguente venir meno del soggetto giuridico rappresentato), la originaria procura alle liti è stata originariamente rilasciata dalle sole socie della società dichiarata fallita e non dal suo liquidatore.
Il primo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l’atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 l. fall., a condizione che il curatore si sia astenuto dall’impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l’abbiano determinato (Cass., Sez. U., 28 aprile 2023, n. 11287), ciò in quanto « il rapporto giuridico d’imposta (…) permane in capo al debitore anche in costanza della procedura fallimentare e pur dopo la sua chiusura » (Cass., Sez. U., n. 11287/2023, cit.). Conseguentemente, in caso di acquiescenza del curatore ad impugnare l’atto impositivo, persiste l’interesse e la legittimazione straordinaria del debitore ad impugnare gli atti che costituiscano manifestazione della pretesa tributaria, essendo diversi l’interesse del curatore e quello del debitore a impugnare l’atto impositivo.
In relazione al secondo motivo, va rigettata l’eccezione di giudicato interno formulata dalle controricorrenti circa la nullità della notificazione della cartella, per non avere il concessionario della riscossione proposto impugnazione, essendo il motivo di ricorso in
relazione a questo specifico profilo stato proposto dall’ente impositore, già parte del giudizio di merito. Del resto, come traspare dalla sentenza impugnata, la società contribuente aveva proposto censure (il cui esame è stato omesso dal giudice di appello) che attenevano anche al merito della pretesa impositiva (duplicazione di importi, riduzione di sanzioni), per cui correttamente l’ente impositore si è costituito sin dal primo grado di giudizio (essendo in questo caso il concessionario per tali questioni un mero adiectus solutionis causa ex art. 1188 cod. civ.: Cass., Sez. V, 29 dicembre 2022, n. 38097; Cass., Sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 5062; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3955; Cass., Sez. V, 15 aprile 2011, n. 8613). Essendo la statuizione sulla nullità della cartella strumentale all’esame delle censure di merito, legittimamente l’ente impositore ha proposto la relativa impugnazione.
Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce la validità della notificazione della cartella, in quanto non contiene la trascrizione delle relate di notificazione; deve, pertanto, farsi applicazione del principio costantemente applicato da questa Corte, secondo cui ove sia contestata la rituale notifica degli atti tributari, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21810; Cass., Sez. V, 16 giugno 2022, n. 19491; Cass., 28 aprile 2022, n. 13425; Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass., Sez. Lav., 29 agosto 2005, n. 17424). Né tale vizio di specificità può essere sanato dalle allegazioni del controricorrente.
Fondato è, invece, il secondo motivo in relazione alla dedotta sanatoria della nullità della notificazione, posto che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto
amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. V, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. V, 15 gennaio 2014, n. 654).
9. Per l’effetto, in caso di notificazione nulla relativa a un atto impositivo, come accertato nel caso di specie, la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società dichiarata fallita nei confronti dell’atto impositivo sana ex tunc la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. V, 1° febbraio 2023, n. 3053; Cass., Sez. V, 5 luglio 2022, n. 21184; Cass., Sez. VI, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. V, 28 ottobre 2016, n. 218865), avendo il contribuente, con la tempestiva impugnazione dell’atto impositivo anche per motivi di merito, dat o contezza della conoscenza del contenuto dell’atto impositivo. Del resto, come traspare dalla stessa narrativa della sentenza impugnata, la censura relativa alla nullità della notificazione della cartella impugnata era strumentale anche alla formulazione di censure che impingevano nel merito della pretesa impositiva.
10. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo per quanto in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per esame delle questioni rimaste assorbite; il primo motivo è rigettato. Al giudice del rinvio è rimessa la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso nei confronti delle controricorrenti COGNOME e COGNOME è, invece, inammissibile e le spese vengono regolate in questo giudizio secondo soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi € 13.000,00 , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; – accoglie il secondo motivo per quanto in motivazione, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità delle altre parti processuali.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2023