Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32237 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32237 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31065/2020 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I NAPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA n. 1700/2020 depositata il 19/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Regionale della Campania ( hinc: CTR), con sentenza n. 1700/2020 depositata in data 19/02/2020, ha rigettato l’appello proposto dal Sig. COGNOME NOME contro la sentenza n. 10347/2018 emessa dalla Commissione Provinciale di Napoli, che aveva, a sua volta, rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l’avviso di intimazione n. TF3IPRN0105 9/2017 relativo all’anno d’imposta 2008.
La CTR, nel condividere l’impianto della sentenza impugnata, ha evidenziato che nel caso in esame l’intimazione di pagamento è stata emessa ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sfavorevole al contribuente in relazione all’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO relativo all’anno d’imposta 2008. Nell’intimazione di pagamento gli estremi dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO erano stati correttamente richiamati e l ‘errore materiale relat ivo al numero della sentenza della CTR della Campania era irrilevante.
2.1. Inoltre, il contribuente, proponendo due distinti ricorsi per cassazione, aveva dimostrato di essere a conoscenza di tale errore
ovvero che la sentenza della CTR della Campania, avente per oggetto l’avviso di accertamento n. TF3011302785/2014 (relativo all’anno d’imposta 2008) era la n. 8626/10/17 e non la 8627/10/17 riferita all’avviso di accertamento n. TF3011302604/2014 relativo all’anno d’imposta 2007, emesso a carico dello stesso contribuente.
2.2. È stata ritenuta, altresì, infondata l’eccezione di inesistenza giuridica dell’intimazione di pagamento, richiamando l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la notificazione non era un requisito di esistenza giuridica e di perfezionamento dell’atto di intimazione, ma una condizione integrativa dell’efficacia dell’atto, con la conseguenza che la sua inesistenza o invalidità non determinava , in via automatica, l’inesistenza dell’atto se ne risult ava la piena conoscenza da parte del destinatario, che poteva desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell’atto invalidamente notificato.
Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1 -bis , d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente contesta la tesi sostenuta dalla CTR, secondo la quale la notificazione dell’atto di intimazione non sarebbe condizione di esistenza, ma di integrazione di efficacia, con la conseguenza che la sua inesistenza o invalidità non determina, in via automatica, l’inesistenza dell’atto ove ne risulti la piena conoscenza da parte del destinatario che può desumersi anche dall’impugnazione tempestiva
dell’atto. Rileva che, in base all’art. 60, comma 2 -bis, d.P.R. n. 600 del 1973, nell’ipotesi in cui il consegnatario dell’atto , non sia il destinatario sussiste l’onere del messo notificatore di dare notizia dell’avvenuta notificazione mediante lettera raccomandata. Ad avviso del ricorrente tale incombente deve essere espletato necessariamente tramite il servizio postale nazionale, fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui sia affidato, a un’agenz ia privata di recapito non può considerarsi validamente eseguito, poiché non conforme alle formalità prescritte dalla legge. Diversamente da quanto ritenuto dalla CTR la notifica, in tali casi, deve essere considerata nulla.
1.2. La CTR ha poi richiamato un altro ricorso avverso l’intimazione di pagamento, con il quale era stata eccepita l’inesistenza della notificazione, accolta sia dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che avevano ritenuto non applicabile l’art. 156 cod. proc. civ. nell’ipotesi di inesistenza giuridica della notificazione. L’errore della CTR nel caso in esame è quello di aver ritenuto che una notificazione inesistente potesse essere sanata dalla proposizione della relativa impugnazione da parte del contribuente.
Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e dell’art. 1, comma 57, lett. b), legge n. 124 del 2017 e dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. ci v.
2.1. La decisione della CTR è da ritenere illegittima e in contrasto con la normativa dettata dalla legge n. 124 del 2017, dal momento che il contribuente che riceve una notificazione inesistente era privo di tutela, in quanto : a) se non impugna nei termini l’atto diviene definitivo; b) se propone impugnazione viene sanato ogni vizio dell’atto, compresa l’inesistenza della notificazione.
È pertanto evidente l’errore in cui è incorsa la CTR per aver esteso l’applicabilità della disciplina della sanatoria , prevista dall’art. 156 cod. proc. civ. per gli atti nulli, a notifiche riguardanti atti, come quello in esame, di contenuto sostanziale, mentre tale disciplina è applicabile unicamente ad atti di carattere e contenuto processuale.
Con il terzo motivo è stata contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., dell’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
3.1. Il ricorrente, ritenendo che nel caso di specie la notificazione non è nulla ma inesistente, rileva che non può trovare applicazione l’art. 156 cod. proc. civ. e la sanatoria per raggiungimento dello scopo e richiama, a tal fine, Cass. Sez. U, n. 14926 del 2016, con la quale è stato precisato che l’inesistenza della notificazione si ha quando viene realizzata un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali a rendere un atto qualificabile come notificazione, ricadendo, ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità.
3.2. Ha poi rilevato che deve ritenersi nullo l’atto consegnato al contribuente in epoca precedente all’approvazione del D.M. 07/09/2018 da un soggetto privo dei requisiti previsti dalla legge n. 124 del 2017, essendo ancora in vigore l’art. 4 d.lgs. n. 26 1 del 1999 che riservava unicamente a Poste Italiane s.p.a. l’autorizzazione all’espletamento della notifica di atti giudiziari. Nella specie la notifica di ingiunzione di pagamento era avvenuta in data 14/12/2017, con la conseguenza che la notificazione d ell’intimazione d oveva essere considerata inesistente.
Con il quarto motivo di ricorso è stata contestata la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 212 del 2000 e dell’art. 615 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
4.1. La ricorrente rileva come la CTR abbia errato nel non aver correttamente valutato che l’Agenzia delle Entrate aveva posto a fondamento dell’intimazione di pagamento una sentenza (n. 8627/2017) assolutamente distinta e diversa, rispetto a quella eventualmente azionabile (n. 8626/2017). Contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR si trattava di un errore decisivo ai fini della corretta individuazione dei presupposti di fatto che legittimavano l’intimazione. Tale errore aveva , infatti, condotto l’amministr azione a non indicare correttamente i presupposti di fatto del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 legge n. 212 del 2000.
Con il quinto motivo di ricorso è stata contestata la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sulla condanna al pagamento delle spese consegue al rigetto dell’appello. Ed invero la corretta delibazione dell’impugnazione avrebbe imposto l’accoglimento del gravame per i motivi esposti.
I primi tre motivi sono inammissibili, per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quanto la parte ricorrente non trascrive integralmente gli atti relativi al procedimento notificatorio. Deve, quindi, trovare applicazione al caso di specie il principio già affermato da questa Corte secondo il quale: « In tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso. » (Cass., 30/11/2018, n. 31038).
Il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente l’errore materiale. In tale sentenza (pag. 2) si legge, infatti, che: « Nell’intimazione di pagamento gli estremi dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO sono correttamente richiamati. L’errore materiale inerente al numero della sentenza della CTR Campania è irrilevante. Inoltre, proponendo due distinti ricorsi per Cassazione il contribuente ha mostrato di avere perfetta conoscenza di detto errore ovvero che la sentenza della CTR Campania avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. TF3011302785/2014 relativo all’anno d’imposta 2008 era la n. 8626/10/17 e non la n. 8627/10/17 riferita all’avviso di accertamento n. TF3011302604/2014 relativo all’anno d’imposta 2007 emesso a carico dello stesso contribuente.»
Infine, anche il quinto motivo di ricorso -incentrato sulla violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. è infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha correttamente posto a carico della parte soccombente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 24/10/2024.